Art. 112. Disciplina di impianti per animali da affezione, canili e ricovero di equini.
1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a 5 soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.
2. Le attività inerenti la cinotecnica sono esercitate da imprenditori agricoli che potranno realizzare e/o recuperare volumetrie allo scopo destinate nel rispetto di quanto indicato nelle norme del presente Titolo per gli annessi agricoli.
3. Per l'attività di pensione, ricovero, spazi per commercio o addestramento degli animali domestici, non equiparabile alla attività agricola, devono essere utilizzate esclusivamente volumetrie esistenti e non è consentita la realizzazione di nuove volumetrie.
4. È altresì ammessa la realizzazione, nel territorio agricolo, di ricoveri per equini detenuti a scopo amatoriale. Il relativo progetto deve evidenziare le strutture da realizzare, la loro ubicazione ed i materiali costruttivi nel rispetto di quanto segue:
- * il materiale da costruzione è in legno;
- * i ricoveri potranno ospitare fino ad un massimo di sei cavalli adulti.
- * il richiedente dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale d'obbligo con cui si impegna a rimuovere le strutture al cessare delle esigenze per cui sono state autorizzate.