Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 109. Interventi di sistemazione ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti in itinere sottesi al cambio della destinazione d'uso agricola.

2. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti agrari e ambientali. A tale fine non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici a terra.

3. Il relativo progetto costituisce parte integrante della apposita convenzione, da stipularsi obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • a. per interventi che comportino la modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli;
  • b. per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola.

4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, da elaborarsi a cura di professionisti abilitati, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le aree di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato.

5. Lo scomputo degli specifici oneri, previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio agricolo, è consentito solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale, quali:

  • c. il recupero e la conservazione delle sistemazioni idraulico - agrarie di impianto storicizzato;
  • d. la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali normalmente aperte al passo pubblico;
  • e. la manutenzione di percorsi pedonali aperti al pubblico;
  • f. la tutela dei manufatti di rilevanza storico - culturale o testimoniale;
  • g. la tutela delle formazioni arboree decorative, nonché delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
  • h. il recupero, anche attraverso operazioni di reimpianto, di fasce arborate - arbustate di valenza naturalistica al fine di accrescere la biodiversità di ambiti agricoli intensamente coltivati;

6. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono essere corredati dalla seguente documentazione minima:

  • a. relazione tecnica di progetto;
  • b. riporto cartografico su catastale in scala minima 1:2.000 e su topografico in scala minima 1: 5.000 della ubicazione delle opere;
  • c. particolari costruttivi per opere edilizie e murature in scala minima 1:500;
  • d. sezioni e piani quotati per le opere che prevedono movimenti di terreno;
  • e. documentazione fotografica dei luoghi prima degli interventi con riprese da punti noti;
  • f. computo metrico estimativo redatto su prezzari ufficiali.

7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo relativo agli interventi urbanistico edilizi da attuarsi sul fabbricato di riferimento è in ogni caso subordinata alla stipula di una apposita convenzione, con idonee garanzie fideiussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.

8. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo della polizza fidejussoria, il titolare dell'autorizzazione deve presentare, a firma di professionista abilitato:

  • * relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
  • * elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
  • * computo metrico a consuntivo.

9. Nel caso di aree di pertinenza inferiori all'ettaro non si dà luogo alla sottoscrizione della convenzione, o dell'atto d'obbligo, e sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo e in misura comunque non inferiore a alla quota massima stabilita per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima stabilita per gli interventi di nuova edificazione.

10. Gli interventi interferenti con il SIC Monti del Chianti dovranno perseguire gli obiettivi e le misure di conservazione individuati dal D.G.R. 644/2004 e dal D.G.R. 1223/2015.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04