Art. 109. Interventi di sistemazione ambientale
1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti in itinere sottesi al cambio della destinazione d'uso agricola.
2. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle invarianti strutturali e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti agrari e ambientali. A tale fine non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici a terra.
3. Il relativo progetto costituisce parte integrante della apposita convenzione, da stipularsi obbligatoriamente nei seguenti casi:
- a. per interventi che comportino la modifica della destinazione d'uso di edifici agricoli;
- b. per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d'uso non agricola.
4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, da elaborarsi a cura di professionisti abilitati, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le aree di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato.
5. Lo scomputo degli specifici oneri, previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio agricolo, è consentito solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale, quali:
- c. il recupero e la conservazione delle sistemazioni idraulico - agrarie di impianto storicizzato;
- d. la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali normalmente aperte al passo pubblico;
- e. la manutenzione di percorsi pedonali aperti al pubblico;
- f. la tutela dei manufatti di rilevanza storico - culturale o testimoniale;
- g. la tutela delle formazioni arboree decorative, nonché delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
- h. il recupero, anche attraverso operazioni di reimpianto, di fasce arborate - arbustate di valenza naturalistica al fine di accrescere la biodiversità di ambiti agricoli intensamente coltivati;
6. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale devono essere corredati dalla seguente documentazione minima:
- a. relazione tecnica di progetto;
- b. riporto cartografico su catastale in scala minima 1:2.000 e su topografico in scala minima 1: 5.000 della ubicazione delle opere;
- c. particolari costruttivi per opere edilizie e murature in scala minima 1:500;
- d. sezioni e piani quotati per le opere che prevedono movimenti di terreno;
- e. documentazione fotografica dei luoghi prima degli interventi con riprese da punti noti;
- f. computo metrico estimativo redatto su prezzari ufficiali.
7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo relativo agli interventi urbanistico edilizi da attuarsi sul fabbricato di riferimento è in ogni caso subordinata alla stipula di una apposita convenzione, con idonee garanzie fideiussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.
8. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo della polizza fidejussoria, il titolare dell'autorizzazione deve presentare, a firma di professionista abilitato:
- * relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
- * elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
- * computo metrico a consuntivo.
9. Nel caso di aree di pertinenza inferiori all'ettaro non si dà luogo alla sottoscrizione della convenzione, o dell'atto d'obbligo, e sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo e in misura comunque non inferiore a alla quota massima stabilita per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima stabilita per gli interventi di nuova edificazione.
10. Gli interventi interferenti con il SIC Monti del Chianti dovranno perseguire gli obiettivi e le misure di conservazione individuati dal D.G.R. 644/2004 e dal D.G.R. 1223/2015.