Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 8. Distanze minime tra fabbricati

1. La distanza minima tra fabbricati è quella prevista dalle leggi e dal REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE.

2. Possono essere ammesse distanze minime inferiori a ml 10,00 negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, ed in tutti gli interventi urbanistico - edilizi comunque modificativi della sagoma esistente:

  • * all'interno del "tessuto storico" di cui all'art. 53, purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • * fra edifici o gruppi di edifici ricompresi nei perimetri delle aree assoggettate ai Piani Attuativi.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04