Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 108. Edifici esistenti a destinazione produttiva in territorio agricolo

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi appartenenti al sistema del territorio rurale, costituiti da una serie di edifici per insediamenti produttivi anche agricoli, adibiti ad attività di trasformazione, conservazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti anche agricoli nonché per servizi artigianali compatibili anche con le funzioni agricole del contesto di appartenenza.

2. Per gli edifici di classe 5 e 6 con destinazione produttiva è ammessa la riorganizzazione degli assetti esistenti mediante sportello unico per le attività produttive, con le procedure di cui all'art. 35 della L.R. 65/2014 e s.m.i. La suddetta procedura può prevedere interventi fino alla sostituzione edilizia, nonché incrementi di S.u.l. pari al 40%.

3. Negli interventi che comportano una modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza del piano attuativo.

4. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva è ammessa una addizione volumetrica purché compatibile con la classificazione attribuita all'edificio, previa sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si obbliga a mantenere, per un periodo di almeno 20 anni, la destinazione d'uso dell'immobile.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04