Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 107. Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo con destinazione d'uso non agricola

1. Sugli edifici esistenti aventi destinazione non agricola sono ammessi gli interventi previsti dalla classificazione dell'edificio.

2. Gli interventi di cui alle precedenti lett. c) d) ed e) possono comportare un incremento massima di un'unità abitativa aggiuntiva a quelle esistente al momento di entrata in vigore del presente piano. Le unità abitative dovranno in ogni caso avere una superficie non inferiore a 65 mq.

3. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva è ammesso un incremento, una tantum, nelle misure di cui al Capo I del Titolo III delle presenti norme. Tale ampliamento è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si impegna, per un periodo di almeno 20 anni, a mantenere la destinazione d'uso in relazione alla quale si è ottenuto l'incremento di superficie una tantum.

4. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale è ammesso un incremento della S.u.l. nelle misure di cui al Capo I del Titolo III delle presenti norme, calcolata al netto di precedenti ampliamenti una tantum. Nel caso in cui l'edificio fosse stato oggetto di precedenti ampliamenti sarà possibile usufruire di questo ampliamento nella misura in cui producesse una differenza positiva tra i due incrementi.

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, il riutilizzo per scopi non agricoli di manufatti costituenti edifici secondari con volume (V) inferiore a mc 400 può comportare la realizzazione di una sola unità immobiliare per edificio. Al di sopra di tale soglia volumetrica si applicano i limiti minimi di superficie per unità immobiliare dettati dall'art. 56, comma 9.

6. Sugli edifici diruti sono consentiti gli interventi di cui alla L.R. 65/2014 e ss.mm. ii.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04