Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 106. Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo con destinazione d'uso agricola

1. Fatte salve le ulteriori limitazioni desumibili dal precedente Titolo I in relazione ai diversi sistemi e sub sistemi, sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso agricola sono ammessi gli interventi indicati al Titolo III, Parte II sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dagli elaborati cartografici PR02N e PR02S su base C.T.R. in scala 1: 10.000, con le precisazioni ed integrazioni contenute nei successivi commi. In caso di contrasto tra le norme del presente articolo e quelle del Titolo III, Parte II si applicano le disposizioni più restrittive.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo dovranno conservare quanto più possibile i caratteri architettonici e decorativi storici degli edifici, evitando la loro alterazione formale e materica. La conservazione avverrà prioritariamente attraverso la manutenzione e la sostituzione di parti rovinate. La sostituzione e il rinnovo dovranno avvenire con forme, materiali e modalità costruttive della cultura locale secondo forme semplici e a disegno regolare, evitando tuttavia ogni mimetismo e ogni riproposizione in stile. Tali interventi sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. e sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare le seguenti limitazioni:

  • * le nuove scale esterne devono essere realizzate secondo i tipi tradizionali e con il parapetto in muratura;
  • * la modifica della distribuzione delle aperture sui fronti esterni non deve alterare sensibilmente il rapporto tra pieni e vuoti sulle facciate dove esiste una prevalenza dei pieni sui vuoti,
  • * sono vietate, per le abitazioni, avere finestre a nastro e la dimensione delle aperture deve essere maggiore in altezza che in larghezza;
  • * è ammessa la creazione di loggiati o porticati compresi nell'involucro esistente e la cui superficie non deve essere superiore al 20% della superficie utile del piano;
  • * è ammessa la realizzazione di pergolati le cui strutture potranno essere appoggiate e fissate alle pareti murarie esterne dei fabbricati, senza alcun incastro nella muratura esistente. La superficie coperta di queste strutture non potrà essere superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio a cui sono afferenti. Devono essere di forma rettangolare o quadrata con una profondità massima di ml 3.00, disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, con strutture totalmente lignea;
  • * ad esclusione degli edifici di classe 1, 2 e 3 è ammessa la realizzazione di porticati disposti preferibilmente secondo l'asse della linea di colmo della copertura dell'edificio e con le medesime superfici dei pergolati. Essi devono essere disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio. Devono avere struttura totalmente lignea ovvero realizzata con pilastri di muratura facciavista o intonacata a sezione regolare, rettangolare o quadrata e con coperture a vista in legno o laterizio e rivestimento di tegole o coppi. La loro copertura non può in ogni caso sovrapporsi alla copertura dell'edificio a cui sono affiancati;
  • * non è ammesso l'inserimento di nuovi balconi aggettanti o terrazze che non siano coperte a tetto;
  • * non sono ammesse terrazze ricavate nelle falde del tetto;
  • * non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei portoni degli edifici abitativi, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei portoni più ml. 0,30 per lato, coperte a tegole di laterizio.
  • * la sostituzione di coperture piane con coperture a capanna o a padiglione è ammessa a condizione che non determini incremento di volumetria. La nuova copertura deve avere la stessa inclinazione di quelle già esistenti nello stesso organismo edilizio oppure un'inclinazione compresa tra il 25% e il 30% se isolate; il manto di copertura dovrà essere in tegole o in coppi. Si precisa che l'innalzamento della quota di imposta della falda non verrà considerato come ampliamento volumetrico ove la distanza massima sui muri perimetrali tra l'estradosso dell'ultimo solaio abitabile e l'intradosso della falda inclinata di copertura sia contenuta nei cm. 30;
  • * il sottotetto non può essere utilizzato a fini abitativi ma solo per locali con destinazione di deposito occasionale con possibile realizzazione di un wc, senza alterazione della copertura esistente.

4. Nei soli edifici di classe 4, 5 e 6 sono ammessi interventi di sostituzione edilizia. Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:

  • * gli edifici ricostruiti seguono, nella realizzazione, le indicazioni contenute all'art. 97 per le nuove abitazioni e all'art. 98 per i nuovi annessi;
  • * l'edificio ricostruito deve insistere, per lo meno in parte, sull'area di sedime dell'edificio preesistente, fatti salvi gli spostamenti necessari al rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e di eventuali vincoli di inedificabilità assoluta posti eventualmente sull'area interessata.

5. Nei soli edifici di classe 4, 5 e 6 sono ammessi interventi di trasferimento, mediante demolizione e ricostruzione, di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc, di volume ricostruito. Tali interventi devono rispettare i seguenti limiti:

  • * gli interventi di ricostruzione devono essere indirizzati alla ricomposizione di un'unitarietà formale cercando di rendere maggiormente leggibile la struttura originaria;
  • * i nuovi volumi devono comunque essere coerenti con le caratteristiche architettoniche e i materiali di finitura del volume preesistente, devono avere facciate con prevalenza dei pieni sui vuoti, con finestre e porte poste a distanza regolare e di dimensioni uguali tra loro, con infissi in legno o metallo purché verniciato. La copertura deve essere a falde con tegole o coppi;
  • * negli edifici di classe 3 che hanno mantenuto invariate e leggibili le caratteristiche originarie, le opere di demolizione e ricostruzione devono comunque comportare la ricomposizione dell'unità formale di tutto l'edificio rispettando le prescrizioni contenute nel presente articolo;
  • * nella demolizione e ricostruzione ex novo di interi edifici, questi seguono, nella realizzazione, le indicazioni per i nuovi annessi e per le nuove abitazioni di cui agli artt. 97 e 98.

6. Per i soli edifici di classe 4, 5 e 6 sono ammessi, anche unitamente agli interventi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, interventi di ampliamento una tantum secondo i seguenti limiti:

  • * per le abitazioni rurali: ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 mc purché tale intervento non comporti aumento delle unità abitative. Lo stesso dovrà rispettare i criteri per le nuove residenze rurali di cui all'art. 97 presente regolamento;
  • * per gli annessi agricoli: ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli di cui di cui all'art. 98 del presente regolamento.

7. Gli interventi di ampliamento volumetrico dovranno tendere a una regolarizzazione della forma complessiva dell'edificio.

8. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 sono ammessi in assenza di P.A.P.M.A.A. sempre che non comportino mutamento di destinazione d'uso agricola

9. Su tutti gli edifici sono consentiti interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.

10. Sui soli edifici agricoli classificati 6 facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art. 86 sono altresì ammessi, previa approvazione di un P.A.P.M.A.A., i seguenti interventi:

  • a. ristrutturazione urbanistica;
  • b. trasferimento, mediante demolizione e ricostruzione, di volumi oltre i limiti del 10% del volume dei fabbricati aziendali, oltre 600 mc e fino a 1800 mc di volume ricostruito, anche con aumento delle superfici utili o delle unità abitative agricole;
  • c. per le sole abitazioni agricole facenti parte di aziende di elevata e media capacità produttiva: interventi di ampliamento del volume abitativo esistente fino a 50%, per edifici di volumetria superiori a mc. 300 e fino al 75% per edifici di volumetria inferiore a mc. 300;

11. per gli annessi agricoli facenti parte di aziende di elevata e media capacità produttiva: oltre agli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), interventi di ampliamento della superficie coperta nel rispetto dei limiti dimensionali fissati per la nuova edificazione di annessi agricoli;

12. per gli annessi esistenti di dimensioni superiori a quelle ammesse per la nuova edificazione è possibile un incremento del volume esistente compreso fino al 30%.

13. In caso di interventi di frazionamento resta fermo il limite dimensionale dei mq. 65 minimi previsti dalle presenti norme.

14. Sugli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superficie fondiarie minime superiori a quelle previste dalla legge è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso, solo ove venga dimostrata mediante approvazione di P.A.P.M.A.A., la non necessità dei detti edifici alla conduzione del fondo e sempre che non ostino impegni contrari assunti con l'Amministrazione in forza di atti convenzionali o atti unilaterali d'obbligo.

15. Per gli edifici rurali che fanno parte di aziende inferiori ai minimi e che hanno già perso o che perderanno la funzione agricola il mutamento di destinazione d'uso è ammesso alle condizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore. I relativi progetti edilizi devono prevedere la individuazione delle relative aree pertinenziali. In tutti i casi sono previsti gli interventi di sistemazione ambientale richiesti dalla legge.

16. Il mutamento dovrà avvenire in una delle destinazioni ammissibili. Il mutamento di destinazione verso la ricettività alberghiera sarà subordinato alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo con impegno al mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venti anni.

17. Gli interventi di mutamento di destinazione d'uso possono essere accompagnati anche dalla esecuzione di opere edilizie ammesse sull'edificio ai sensi dei precedenti commi.

18. Gli edifici adibiti ad annessi agricoli realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento urbanistico non possono essere oggetto di mutamenti di destinazione d'uso funzionali.

19. Gli edifici rurali, a qualunque utilizzo destinati, sia oggetto di condono che di sanatoria, non possono essere soggetti a cambio della destinazione d'uso, ancorché non più facenti parte di aziende agricole.

20. A servizio degli edifici esistenti, possono essere inoltre realizzati gli interventi sulle superfici accessorie previsti dalla classificazione dell'edificio:

  • a. locali interrati o seminterrati destinati a cantine, come definite e disciplinate dal Capo II, Titolo I, Parte I delle presenti norme, purché localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante;
  • b. volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche. Tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, salvo eccezionali e comprovate ipotesi motivate dal rispetto delle vigenti norme di sicurezza. È fatto salvo quanto disposto all'art. 112 riguardo ai vani tecnici relativi alle piscine.

21. Gli interventi di cui sopra non devono in nessun caso prevedere la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione del profilo morfologico dei terreni.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04