Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 104. Annessi agricoli reversibili per la coltura amatoriale o per piccole produzioni agricole

1. Gli annessi agricoli reversibili destinati all'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni sono normati dalle leggi e regolamenti in vigore e possono essere costruiti:

  • a. interamente in legno o altri materiali leggeri, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
  • b. con materiali tradizionali tipici della zona, purché l'intervento non comporti opere di fondazione invasive e di difficile rimozione.

2. Gli annessi agricoli reversibili hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli e di ricovero animali, e sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

3. L'installazione di annessi agricoli reversibili è consentita, in ogni caso previa demolizione delle eventuali consistenze abusive esistenti:

  • a. se non sussistono sul fondo costruzioni stabili legittime utilizzabili allo stesso scopo;
  • b. se sul fondo è presente una costruzione stabile legittima di dimensioni inferiori a quelle massime consentite ai sensi del successivo comma 8 dalla superficie utile lorda (S.u.l.) dell'annesso agricolo reversibile deve essere detratta la superficie utile lorda (S.u.l.) della costruzione stabile legittima già presente;
  • c. Il posizionamento dell'annesso deve limitare al massimo l'impatto paesaggistico complessivo.

4. Il posizionamento dell'annesso deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.

5. I soggetti abilitati all'installazione degli annessi agricoli di cui al presente articolo sono:

  • a. gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo;

6. La superficie degli annessi agricoli non può comunque superare i 40 mq di S.u.l. compresa la superficie eventualmente occupata da tettoie.

7. In caso di trasferimenti parziali dei fondi l'installazione degli annessi di cui al presente articolo sarà consentita solo se trascorsi dieci anni successivi dal frazionamento; sono fatte salve le disposizioni normative vigenti al momento del frazionamento.

8. L'installazione degli annessi di cui al presente articolo è soggetta a atto abilitativo, previa presentazione di una istanza e di un progetto che dimostri la effettiva necessità delle realizzazioni e le finalità ad esse correlate.

9. Non è ammessa l'installazione qualora l'Amministrazione abbia già rilasciato, al titolare e/o sul fondo, una concessione per la realizzazione di un annesso per lo svolgimento dell'attività agricola a titolo amatoriale.

10. La realizzazione del nuovo annesso è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:

  • a. l'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l'annesso è riferito;
  • b. l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo, fondo ovvero in caso di modifica dell'assetto colturale del fondo stesso ovvero nel caso che vengano meno i minimi previsti dalle precedenti tabelle;
  • c. le relative forme di garanzia;
  • d. la verifica di conformità alle norme generali e del presente regolamento.

11. L'atto d'obbligo unilaterale contiene

* la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;

* l'inalienabilità degli annessi di cui al primo comma separatamente dall'intera superficie di proprietà.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04