Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 102. Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A. o eccedenti le capacità produttive aziendali

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, di cui alle leggi e regolamenti in vigore, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consenta per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente superficie coperta inferiore a 300 mq.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. per una S.u.l. massima di 300 mq.;
  • b. sempreché l'azienda agricola mantenga in produzione terreni per superfici maggiori od uguali al 50% della superficie fondiaria di proprietà tramite atto d'obbligo unilaterale.
  • c. la costruzione di tali annessi non è consentita all'interno di:
  • * siti archeologici;
  • * aree interessate dalla infrastrutturazione ecologica di cui all'art. 40 delle presenti norme;
  • * aree boscate di cui all'art. 43 delle presenti norme;
  • * linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • * fascia di 100 ml dal piede esterno dell'argine del fiume Pesa;
  • * negli ambiti di cui all'art. 42 delle presenti norme;
  • * fasce di rispetto cimiteriale.
  • d. per tipologie costruttive coerenti con i caratteri paesaggistici del territorio.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda.

5. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, in coerenza con i contenuti del P.I.E.R. e del P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Siena, devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili.

6. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a. allevamento intensivo di bestiame (15 mq. a capo);
  • b. trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • c. allevamento di fauna selvatica;
  • d. cinotecnica;
  • e. allevamenti zootecnici minori.

7. Per le attività di cui alle lettere (b, (c, (d, ed (e, del precedente comma, la dimensione massima dei nuovi annessi non potrà superare i 150 mq. di S.u.l.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04