Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 96. Sistema del crinale di Radda in Chianti

1. Nel territorio del sistema del crinale di Radda in Chianti, quale definito nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, sono consentiti gli interventi previsti dai piani attuativi e gli interventi di nuova edificazione ai sensi e nei limiti dei commi seguenti.

2. Nel territorio del sistema del crinale di Radda in Chianti sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola, residenziale, industriale artigianale e commerciale, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è possibile la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo agricolo, ad eccezione delle residenze agricole e degli agriturismi, per i quali non sono previste nuove volumetrie.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. Ogni intervento nel sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

6. Nel sistema del crinale di Radda in Chianti ogni intervento assentito attraverso Programma pluriennale di miglioramento agricolo ambientale deve prevedere a carico del privato obbligo di manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore nonché la realizzazione di percorsi ed itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, didattici, enogastronomici, secondo le previsioni di cui alla Parte III delle presenti norme.

7. Nel sistema del crinale di Radda in Chianti gli interventi di nuova edificazione con destinazione residenziale sono ammessi esclusivamente all'interno dei perimetri delle U.T.O.E. di Radda e La Villa, quali perimetrate nell'elaborato PR03a, secondo la disciplina di cui agli artt. 70, 71 e 72.

8. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, ai fini del rispetto del dimensionamento massimo prescritto dal Piano strutturale (Atlante dei Sistemi Territoriali e delle U.T.O.E.), gli interventi di addizione volumetrica con destinazione residenziale di cui all'art. 24 non assumono rilevanza ai fini del prelievo.

9. Nel sistema del crinale di Radda in Chianti gli interventi di nuova edificazione con destinazione industriale ed artigianale sono ammessi esclusivamente secondo le previsioni delle schede di cui all'elaborato PR05; tali interventi devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 0,80 mq / 1 mq. di S.U.L.

10. Nel sistema del crinale di Radda in Chianti gli interventi di nuova edificazione con destinazione commerciale sono ammessi esclusivamente secondo le previsioni delle schede di cui all'elaborato PR05; tali interventi devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 0,80 mq / 1 mq. di S.U.L.

11. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 12.

12. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • a. residenza rurale ed urbana;
  • b. agriturismo, per un massimo di 54 posti letto;
  • c. turistico - ricettivo, per un massimo di 214 posti letto.

13. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione in attività turistico ricettive, nei limiti consentiti al precedente comma 12, devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

14. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni diverse dalla residenza rurale ed urbana, dal turistico - ricettivo e dall'agriturismo.

15. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 12, lett. b) e c) assume rilevanza la data di proposizione del titolo abilitativo all'intervento, comunque denominato, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

16. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04