Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 93. Sistema dei Monti del Chianti - Sub - sistema dei boschi

1. Nel territorio del Sub - sistema dei boschi, quale definito nelle tavole PR02N e PR02S in scala 1: 10.000, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione delle previsioni contenute in piani attuativi e di quanto previsto nei successivi commi.

2. Nel Sub - sistema dei boschi sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di consistenze preesistenti - previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale nei casi previsti dalla legge, esclusivamente per volumetrie aventi destinazione d'uso agricola, secondo quanto disciplinato ai successi commi.

3. Attraverso la previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è possibile la realizzazione di nuovi manufatti con destinazione agricola strumentali alla conduzione del fondo agricolo, ad eccezione della residenza rurale, per la quale non sono consentite nuove volumetrie.

4. La realizzazione delle consistenze strumentali alla conduzione del fondo previa approvazione di Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al comma 3 non assume rilevanza ai fini del prelievo di dimensionamento dal piano strutturale.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, ove gli interventi di cui al comma 3 siano finalizzati alla realizzazione, attraverso interventi di nuova edificazione od ampliamento di preesistenti consistenze, di strutture agrituristiche è prescritto il rispetto di un dimensionamento massimo complessivo, relativo all'intero sub-sistema, di 42 posti letto.

6. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 5 assume rilevanza la data di proposizione del Programma di miglioramento agricolo ambientale, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

7. Nel sub sistema dei boschi non sono in ogni caso consentite nuove volumetrie per destinazioni d'uso diverse dall'agricola.

8. Ogni intervento nel sub-sistema deve preservare e valorizzare gli elementi costitutivi delle invarianti sussistenti, quali individuate dal precedente Titolo I, Parte II e perimetrate negli elaborati PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS.

9. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II e nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 10.

10. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni:

  • a. residenza rurale ed urbana;
  • b. turistico ricettivo, per un massimo di 52 posti letto.

11. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione in attività turistico ricettiva, nei limiti consentiti al precedente comma 10, devono assicurare una dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale pari ad almeno 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

12. Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni diverse dalla residenza rurale ed urbana e turistico - ricettivo.

13. Ai fini del rispetto del dimensionamento massimo di cui al precedente comma 10, lett. b) assume rilevanza la data di proposizione del titolo abilitativo all'intervento, comunque denominato, corredata di tutti gli elaborati prescritti (criterio della prevenzione temporale).

14. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 19 delle presenti norme, il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la residenza urbana e rurale non assume rilevanza, ai fini del prelievo di dimensionamento dal Piano strutturale.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04