Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 91. Attività integrate e compatibili

1. Si intendono per attività integrate e compatibili le attività commerciali, artigianali, ricettive e di servizio esercitate all'interno di fabbricati preesistenti con espresso divieto di nuova edificazione, salvo quanto previsto al comma 4 delle presenti norme.

2. Si considerano tali:

  • a. le attività integrate commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola;
  • b. attività integrate artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore e di visibilità rispetto all'ambiente circostante;
  • c. attività integrate ricettive: ricettività sino a 50 posti letto, realizzate esclusivamente mediante recupero di fabbricati rurali. Tali strutture potranno espletare anche attività di ristorazione sino a 50 posti a sedere;
  • d. attività integrate di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento a scopo commerciale, addestramento e pensione per animali o servizi per attività didattico culturali e ricreative.

3. Per attività integrate di servizio si prevedono:

  • * localizzazioni e modalità esecutive per la realizzazione di strutture per la detenzione di animali (cavalli, cani ed altri) o a servizio delle attività venatorie, e relativi accessori, a scopo non agricolo, preferibilmente in legno,
  • * localizzazioni e modalità esecutive per la realizzazione di strutture per sedi operative di soggetti che offrono servizi turistici e/o di protezione civile quali punto informazioni, noleggio biciclette, stazioni di monitoraggio o simili.

4. Non è consentita la realizzazione di depositi di materiali ancorché collegati alle attività integrate di cui al presente articolo.

5. Gli interventi edilizi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati, in ragione delle diverse classi di appartenenza dei manufatti interessati, nelle previsioni di cui al Titolo III, Parte II.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04