Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 90. Boschi

1. I boschi sono individuati con apposita campitura dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico.

2. In tali aree, come individuate nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS su base C.T.R. in scala 1: 10.000, sono ammessi i seguenti interventi:

  • * residenza agricola in edifici esistenti;
  • * residenza non agricola in edifici esistenti;
  • * governo del bosco e del sottobosco a fini produttivi;
  • * agricoltura e pascolo;
  • * interventi strumentali alla prevenzione anti incendi;
  • * interventi strumentali alla prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
  • * rimboschimenti e pratiche fitosanitarie;
  • * attività faunistico - venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • * manutenzione della viabilità minore e dei sentieri.

3. All'interno di tali aree sono vietati i seguenti interventi:

  • a. realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • b. installazione di nuova segnaletica, di nuove linee di distribuzione di energia e di telecomunicazione che comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti;
  • c. realizzazione di nuove strade e di nuove costruzioni, ancorché temporanee, fatta eccezione per quelle che si rendano necessarie ai fini della delle attività selvicolturali, delle attività di Antincendio Boschivo, delle attività di tutela ambientale, che dovranno essere soggette alle autorizzazioni di legge;
  • d. la recinzione dei boschi, o di parte di essi, è di norma proibita e potrà essere autorizzata solo in casi di documentata esigenza scientifica o naturalistica o per particolari forme di allevamento a scopo alimentare o di ripopolamento venatorio e previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate.

4. Sono individuate con apposti segno grafico, nelle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN e PR01bS le aree da sottoporre a particolare disciplina al fine della valorizzazione del patrimonio boschivo nonché allo scopo di favorire il recupero agricolo delle aree abbandonate ed il mantenimento di quelle intercluse.

5. Qualora i perimetri dei boschi, così come individuati dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico, si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre documentazione tecnica asseverata atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi.

6. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, provvederà ad aggiornare il perimetro dei boschi riportato sugli elaborati di progetto del Regolamento Urbanistico.

7. Fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla disciplina a tutela degli interessi forestale ed idrogeologico, è prescritta, per le ipotesi di interventi comportanti riduzione delle specie arboree forestali, la proposizione degli elaborati previsti dal D.P.G.R. n. 48/R del 8/8/2003.

8. È favorito il recupero dei castagneti da frutto, l'affermazione delle latifoglie spontanee e la gradata sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone nelle formazioni miste, nel rispetto degli obiettivi della conservazione dinamica e funzionale degli ecosistemi di cui all'art. 10.5 delle norme del P.T.C.P.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04