Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 89. Frazionamenti di aziende e terreni agricoli

1. I frazionamenti delle aziende agricole, attuati nell'ambito della gestione derivante dalla conduzione aziendale da parte dell'Imprenditore Agricolo, sono consentiti in attuazione della normativa vigente. A seguito del frazionamento non devono essere praticate attività difformi e/o incompatibili con i caratteri del territorio agricolo né con il paesaggio locale. Non è consentito il frazionamento di terreni in lotti da destinare ad orti familiari/amatoriali.

2. È fatta salva la possibilità per il proprietario del fondo agricolo di effettuare un frazionamento che determini la costituzione di un solo appezzamento ex novo.

3. Il rispetto dei parametri minimi consentiti vige anche se il frazionamento è attuato in fasi successive ed in qualunque difformità alle combinazioni di cui sopra. Per le superfici minime risultanti dalla suddivisione in 4 appezzamenti si fa riferimento a quelle indicate per la suddivisione in 3 appezzamenti. Per le superfici minime risultanti dalla suddivisione in 6 o 7 appezzamenti si fa riferimento a quelle indicate per la suddivisione in 5 appezzamenti

4. Contestualmente alla presentazione del Tipo di Frazionamento, il proprietario deve sottoscrivere un atto di impegno con l'Amministrazione Comunale a non frazionare ulteriormente la proprietà residua per i successivi cinque anni.

5. Sono comunque consentiti, in relazione alla normativa vigente, i frazionamenti derivanti da:

  • * successione ereditaria;
  • * divisione fra comproprietà formatesi antecedentemente al 29 aprile 1995;
  • * provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
  • * disposizioni di Enti Pubblici Territoriali competenti (espropri, alienazione di usi civici, previsioni urbanistiche, lavori pubblici);
  • * cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli.

6. Salvo quanto disposto dalle leggi e regolamenti in vigore, nei terreni oggetto di frazionamento è vietata la nuova edificazione per i successivi 10 anni, la realizzazione di nuova viabilità di servizio, la realizzazione di attività diverse da quella agricola o da attività connesse all'agricoltura.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04