Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 88. Definizioni

Per le definizioni legate alle attività agricole ed alle aziende, come le definizioni degli imprenditori agricoli ed imprenditore agricolo professionale si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore, gli altri sono definiti quali

1. OPERATORI DELL’AGRICOLTURA AMATORIALE E/O DEL TEMPO LIBERO

2. Sono privati cittadini e/o altri soggetti, che non costituiscono aziende agricole e che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

3. L'attestazione di tali caratteri dovrà avvenire, a cura degli interessati, contestualmente alla richiesta degli interventi disciplinati al presente titolo nonché in sede di modifica degli assetti aziendali.

4. ATTIVITÀ CONNESSE ALL’AGRICOLTURA

5. Si definiscono attività connesse a quella agricola quelle che l'imprenditore agricolo può esercitare anche se non inerenti alla coltivazione o l'allevamento, comunque strettamente correlate alla attività primaria, così come definite dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.

6. Tali attività sono caratterizzate dall'uso di beni, di capitale fondiario e di capitale di esercizio normalmente impiegati nella attività agricola.

7. La produzione di energia da fonti rinnovabili è da intendersi attività connessa a quella agricola ai sensi della normativa vigente.

8. I fabbricati utilizzati per tali attività, ancorché di nuova realizzazione, rimangono a destinazione agricola.

9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALL’AGRICOLTURA

10. Si definiscono attività integrative a quella agricola quelle attività commerciali, artigianali, turistiche, di servizio e supporto per lo svago, il tempo libero, didattiche, formative, nonché quelle che potranno essere definite con gli aggiornamenti normativi nazionali e comunitari. Esse sono complementari all'attività primaria e ad essa riconducibili, vengono esercitate all'interno della azienda agricola in fabbricati preesistenti o in loro ampliamenti che per i limiti dimensionali e le modalità di esercizio non alterano la connotazione agricolo del territorio e che comportano, anzi, la valorizzazione del carattere agricolo di esso. Tali attività possono essere esercitate, quindi, nell'ambito del territorio agricolo.

11. I fabbricati destinati a tale attività perdono di fatto il requisito della ruralità.

12. FABBRICATI RURALI

13. Ai fini del presente regolamento è definito fabbricato agricolo l'edificio che è asservito all'azienda agricola, di qualunque tipologia e venga da essa destinato in maniera continuativa alla attività agricola primaria ovvero alle attività connesse all'agricoltura ai sensi di legge. I fabbricati agricoli sono localizzati all'interno dei terreni dell'azienda e ad essa strettamente correlati in quanto funzionali all'espletamento delle pratiche di coltivazione, alla sorveglianza dei fondi, alla commercializzazione dei prodotti, all'esercizio delle attività connesse.

14. Sono pertanto fabbricati rurali, ancorché accatastati al Catasto Fabbricati, le abitazioni per l'imprenditore agricolo e per i familiari coadiuvanti, per i salariati nonché gli edifici destinati ad attività ricettive agrituristiche. Sono altresì rurali gli annessi agricoli a qualunque uso destinati all'interno dell'azienda.

15. CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D’USO E CAMBIO DELLA UTILIZZAZIONE DEI FABBRICATI

16. Per cambio della destinazione d'uso agricola dei fabbricati è intesa la modificazione permanente dell'uso di edifici per attività estranee all'agricoltura. Il cambio della destinazione d'uso agricola comporta di fatto la deruralizzazione degli edifici secondo le disposizioni normative vigenti all'atto dell'intervento.

17. L'attivazione di attività integrative all'interno di fabbricati agricoli è da intendersi quale cambio della destinazione d'uso comportando la conseguente deruralizzazione.

18. Per cambio della utilizzazione dei fabbricati agricoli è intesa la modificazione di utilizzo degli edifici all'interno della stessa categoria agricola di appartenenza.

19. I fabbricati soggetti a modifica della destinazione di utilizzo non perdono i requisiti della ruralità.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04