Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 87. Tutela e valorizzazione delle maglie del territorio agricolo.

1. Nella tavola Vi05 del Piano Strutturale su base C.T.R. in scala 1:10.000 sono individuate con apposita campitura le maglie del territorio extraurbano, in coerenza con le previsioni di tutela e valorizzazione all'agro mosaico ambientale desumibili dal piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. Le maglie si articolano in:

  • a. maglia fitta, se caratterizzata dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali - vite/ulivo/seminativi - della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale;
  • b. maglia media, se caratterizzata dalla eliminazione delle colture arboree, orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di presenze arboree;
  • c. maglia larga, se caratterizzata dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi, della rete scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori all'ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva.

2. La disciplina delle maglie di cui al presente articolo integra le disposizioni relative ai sistemi e sub sistemi di cui agli artt. 91, 92, 93, 94,95,96: in ipotesi di contrasto, prevalgono le disposizioni più restrittive.

3. Qualora la tessitura abbia subito gravi processi di semplificazione rispetto ai tre predetti tipi di maglia, ogni nuovo intervento previsto deve prevedere la conservazione, la valorizzazione e/o il ripristino della tessitura agraria in modo da ricucire le relazioni paesaggistiche interrotte, comportare una maggior diversificazione al paesaggio tramite un migliore equilibrio del drenaggio e/o della gestione delle acque superficiali (processi di erosione, dilavamento, stabilità dei versanti), arricchimento biologico (creazione di habitat, aumento della biodiversità), ricchezza visiva e percettiva, e riconoscibilità.

4. Non è in ogni caso consentita l'alterazione degli elementi costitutivi della maglia fitta, quali coltivazioni in atto, percorsi viari, canalizzazioni, terrazzamenti.

5. I Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale che interessano aree ricomprese nei perimetri delle maglie larghe e medie, quali individuati dalle tavole PR01aN, PR01aS, PR01bN, PR01bS" dalla tavola Vi05 del Piano Strutturale su base C.T.R. in scala 1: 10.000, dovranno prevedere, quale condizione per l'approvazione, interventi di ripristino degli elementi costitutivi degradati.

6. È in ogni caso prescritta la salvaguardia degli elementi di invarianza riconosciuti dal presente Regolamento al Titolo I, Parte II.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04