Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 86. Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva

1. Le aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva presentano le stesse caratteristiche delle aree di cui all'art. 85 comma 1 delle presenti norme, dalle quali si distinguono per la loro accentuata vocazione produttiva e l'elevato pregio ai fini della produzione agricola anche potenziale.

2. All'interno di tali aree, perimetrate negli elaborati PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000, sono ammessi gli interventi connessi alle attività di cui all'art. 83, comma 2 delle presenti norme.

3. All'interno di tali aree si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, e 8 dell'art. 85 delle presenti norme.

4. Le parti delle cantine di nuova realizzazione destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione devono essere contenute nella misura massima di mq. 1.500 di S.U.L.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04