Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 85. Aree a prevalente funzione agricola

1. Le Aree a prevalente funzione agricola sono quelle ove si riscontra la presenza di diffusi miglioramenti fondiari che caratterizzano in modo permanente l'assetto del territorio ed il sistema produttivo agrario (sistemazioni idraulico agrarie, viabilità storica, formazioni arboree che caratterizzano strade, linee di confine e delimitazioni di campi, opere edilizie funzionali al ciclo produttivo aziendale, colture arboree specializzate ed in particolare viti e olivi per produzioni di pregio, infrastrutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti) e di un contesto economico, storico e culturale specifico e legato alla tradizione agricola (D.O.C., aziende storiche, unità aziendali di grandi dimensioni economiche, notevole numero di addetti del settore e dell'indotto, sedi di istituzioni specifiche). In tali aree, che esplicano chiaramente vocazione pedoclimatica e strutturale per la produzione di vini ed altri prodotti tipici di alta qualità, sono prioritariamente da salvaguardare e favorire l'agricoltura e le attività ad essa connesse.

2. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

3. Nelle aree a esclusiva funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • a. agricoltura orientata alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionali;
  • b. coltivazione dei terreni, pascolo, zootecnia e apicoltura;
  • c. selvicoltura, raccolta prodotti del bosco, conservazione, trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse
  • d. attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • e. residenza agricola;
  • f. annessi agricoli;
  • g. agriturismo in edifici esistenti;
  • h. attività turistico - ricettive in edifici esistenti;
  • i. reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico - ambientale;
  • j. produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dalle presenti norme;
  • k. attività pubbliche o di interesse pubblico ivi comprese le attività sociali, culturali, formative e ricreative.
  • l. motorietà e attività per il tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti.

4. All'interno di tali aree:

  • a. è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b), nonché l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio non eccedenti comunque i 90 giorni;
  • b. è consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, annessi agricoli stabili, centri di trasformazione e servizi, residenze agricole di cui sia dimostrata la necessità in P.A.P.M.A.A.;
  • c. le nuove costruzioni devono essere posizionate in prossimità ad eventuali preesistenze, in maniera da ridurre al minimo la realizzazione di nuova viabilità e l'impatto paesaggistico (posizioni dominanti, caucumnali, ecc.), privilegiando materiali e tipologie costruttive rispettosi dei luoghi e delle tradizioni.

5. In generale, dovrà essere privilegiata la sentieristica già esistente: strade vicinali, doganiere, strade e piste forestali, tratturi, percorsi di accesso a edifici. Nuovi tracciati potranno essere realizzati solo in carenza di sentieri esistenti con un progetto apposito nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.

6. Le parti delle cantine di nuova realizzazione destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione devono essere contenute nella misura massima di mq.1.000 di S.U.L.

7. La disciplina per l'impianto di nuovi vigneti deve rispettare i seguenti indirizzi:

  • * impiego di paleria lignea;
  • * reimpianto di alberature autoctone sia a filare che come pianta segnaletica singola ai margini degli appezzamenti;
  • * disposizioni dei filari assecondando l'orografia del territorio e riadattando sesti di impianto tradizionali;
  • * nel caso di adozione delle sistemazioni a rittochino, le stesse non devono interessare appezzamenti con pendenze superiori al 15÷20%;
  • * nel caso di presenza e/o di realizzazione di impianti con prevedibili azioni erosive, l'inerbimento totale;
  • * laddove sono presenti coltivazioni con ridotta regimazione idraulica e la pendenza risulti molto elevata, la realizzazione di uno stradello che consenta l'interruzione dei filari con realizzazione di scoline per l'allontanamento delle acque meteoriche;
  • * nel caso di affossature principali quali capofossi etc, il ripristino di fasce alberate con essenze autoctone su tutto il loro sviluppo;
  • * la realizzazione del reticolo idraulico minore deve essere attuata mediante messa in opera di pietrame secondo la metodologia prevista per la costruzione dei muri a secco oppure semplicemente inerbite.

8. Le colture dell'olivo costituiscono elemento insostituibile dell'agromosaico e sono tutelate dal R.U. nel rispetto dei seguenti indirizzi:

  • * procedere alla salvaguardia a scopo produttivo di tutti quegli appezzamenti ad oliveto in attuale fase di abbandono. Nel recupero dovrà essere posta la massima attenzione al ripristino ed adeguamento della regimazione idraulico-agraria anche mediante il recupero e la manutenzione dei muretti a secco.
  • * data la particolare orografia del territorio e, in particolare, della strutturazione delle aree investite ad oliveto, mantenere l'impianto inerbito.
  • * la realizzazione del reticolo idraulico minore deve essere attuata mediante terrazzamenti o ciglionamenti.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04