Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 84. Il territorio agricolo

1. Per territorio agricolo si intende la porzione di territorio aperto individuato all'esterno delle "Aree urbane e/o di interesse urbano" di cui all'art. 52 delle presenti norme e distinto negli elaborati grafici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 del presente Regolamento Urbanistico. Esso è caratterizzato dalla presenza prevalente delle attività agricole e forestali, nonché dalle attività connesse e/o integrate all'agricoltura.

2. Il territorio agricolo è costituito dalle "Aree a prevalente funzione agricola" e "Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva" costituenti ambito di applicazione delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio agricolo.

3. Nel territorio agricolo sono assicurati il presidio, la manutenzione e l'integrità fisica dei suoli, il risanamento idrogeologico, l'intercettazione e il convogliamento delle acque di pioggia, la funzionalità del reticolo idrografico superficiale. Al suo interno sono conservati e relazionati, attraverso reti di connessione ecologica, i principali elementi di naturalità presenti (aree boscate, fiumi, corsi d'acqua minori).

4. Gli usi, le attività e le trasformazioni territoriali concorrono alla tutela attiva, al recupero e alla valorizzazione delle risorse naturali ed essenziali del territorio, con particolare riferimento alle invarianti strutturali presenti e ai caratteri paesaggistici identificativi dei luoghi.

5. Le attività consentite, che non devono comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, né produrre inquinamento acustico, luminoso o visuale, perseguono la qualità ambientale e paesaggistica e, congiuntamente, la valorizzazione funzionale, sociale ed economica del territorio.

6. Sono consentite tutte le attività finalizzate a:

  • a. coltivazione dei terreni,
  • b. selvicoltura
  • c. allevamento di bovini, ovini, equini, animali da cortile.

7. Sono altresì ammesse, con le specificazioni e le limitazioni di cui alle presenti norme le attività connesse ed integrative all'agricoltura, tra le quali:

  • d. agriturismo
  • e. trasformazione dei prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale (cantine, frantoi e simili);
  • f. lavorazione, promozione e degustazione di prodotti agricoli aziendali;
  • g. vendita diretta di prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale;
  • h. attività faunistico - venatorie;
  • i. servizi di supporto all'agricoltura;
  • j. attività cinotecniche;
  • k. produzione di energie rinnovabili;
  • l. attività commerciali di prodotti locali e tradizionali;
  • m. attività di produzioni artigianali tradizionali;
  • n. attività inerenti il turismo agricolo.

8. È vietato abbattere le piante forestali di cui all'art. 55 del Regolamento Forestale D.G.R. n. 48/R del 2003, fatte salve le deroghe di cui all'art. 56 del medesimo Regolamento. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico l'eventuale di tali piante è soggetto anche all'autorizzazione comunale. Per i tagli boschivi dovrà essere osservata la specifica disciplina regionale.

9. Le aree comprese nel S.I.C. "Monti del Chianti" sono soggette alle leggi e regolamenti in vigore.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04