Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 5. Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • a. nuova edificazione;
  • b. ristrutturazione urbanistica;
  • c. sostituzione edilizia;
  • d. ampliamenti volumetrici di edifici esistenti comportanti incremento di superficie utile lorda (S.u.l.), ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.

2. Per gli interventi di parziale sostituzione edilizia (lett. c) e per gli ampliamenti volumetrici (lett. d) deve essere comunque verificato, con riferimento alla porzione residua dell'immobile, il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.

3. Qualora gli interventi di cui alla lett. d) del comma 2 dovessero consistere nella realizzazione di un locale accessorio o nell'ampliamento di un vano esistente è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio di cui al presente articolo.

4. All'interno dei tessuti consolidati prevalentemente produttivi di cui al Titolo II Capo II della Parte II, nel rispetto di quanto ivi specificato negli articoli riferiti alle diverse tipologie di tessuti, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è altresì prescritto anche in relazione ad interventi quali:

  • a. demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti;
  • b. incremento del numero di unità immobiliari;
  • c. ristrutturazione edilizia con realizzazione di superficie utile lorda (S.u.l.) aggiuntiva;
  • d. modifica della destinazione d'uso.

5. Nelle aree diverse dai tessuti consolidati prevalentemente produttivi di cui sopra non è prescritto il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale negli interventi di frazionamento immobiliare, ovvero per nuove attività o usi derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti.

6. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:

  • a. residenza: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di superficie utile lorda (S.u.l.), garantendo comunque almeno 1 posto auto effettivo per ogni unità immobiliare. All'interno del 'tessuto storico' di cui all'art. 53 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  • b. attività industriali e artigianali: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (S.u.l.);
  • c. commercio al dettaglio e pubblici esercizi: 1 mq di parcheggio per ogni 10 mc di volume virtuale (Vv), come definito dal REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE. La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 6;
  • d. commercio all'ingrosso: 1 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (S.u.l.). La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per la destinazione di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 6;
  • e. attività direzionali: 1 mq di parcheggio ogni 2,50 mq di superficie utile lorda (S.u.l.). All'interno dei 'tessuti storici' di cui all'art. 53 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  • f. attività turistico - ricettive: 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di superficie utile lorda (S.u.l.), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico - ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.

7. Fermo restando quanto stabilito alla lettera c) del precedente comma 6, è comunque prescritto il rispetto delle dotazioni minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in applicazione del presente articolo.

8. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

9. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale su aree pubbliche o ad uso pubblico.

10. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

11. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di superficie netta dei posti auto, al netto degli spazi di accesso e manovra. Tale disposizione non è comunque prescrittiva:

* per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici residenziali;

* per le aree a parcheggio da realizzarsi nelle aree di completamento e nelle aree di recupero di cui agli artt. 72, 73 e 74. In tali aree la dotazione di alberature di alto fusto è definita in sede di elaborazione del Piano Attuativo.

12. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04