Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 77. Impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché per gli interventi di ristrutturazione e/o integrazione delle dotazioni degli impianti esistenti si rinvia alle specifiche disposizioni preposte dalle vigenti norme statali e regionali in materia.

2. In particolare la realizzazione di nuovi impianti è consentita esclusivamente all'interno delle aree individuate dal piano di settore comunale, fermo restando che nell'U.T.O.E. di Radda in Chianti è ammesso solo ed esclusivamente il trasferimento di impianti esistenti e sono vietati nel tessuto storico di cui all'art. 53.

3. Gli impianti di distribuzione devono rispettare i seguenti indici urbanistici, da calcolarsi con riferimento alla superficie territoriale (S.t.) interessata dall'intervento:

  • * Indice territoriale: It : 0,5 mc/mq
  • * Rapporto di copertura R.c.: 10%
  • * Altezza massima Hmax: ml 7,00

4. È comunque fatto salvo il rispetto:

  • * delle prescrizioni Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del nastro stradale;
  • * delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;
  • * delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  • * delle disposizioni di cui alla Parte V delle presenti norme;
  • * delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04