Art. 77. Impianti per la distribuzione dei carburanti
1. Per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché per gli interventi di ristrutturazione e/o integrazione delle dotazioni degli impianti esistenti si rinvia alle specifiche disposizioni preposte dalle vigenti norme statali e regionali in materia.
2. In particolare la realizzazione di nuovi impianti è consentita esclusivamente all'interno delle aree individuate dal piano di settore comunale, fermo restando che nell'U.T.O.E. di Radda in Chianti è ammesso solo ed esclusivamente il trasferimento di impianti esistenti e sono vietati nel tessuto storico di cui all'art. 53.
3. Gli impianti di distribuzione devono rispettare i seguenti indici urbanistici, da calcolarsi con riferimento alla superficie territoriale (S.t.) interessata dall'intervento:
- * Indice territoriale: It : 0,5 mc/mq
- * Rapporto di copertura R.c.: 10%
- * Altezza massima Hmax: ml 7,00
4. È comunque fatto salvo il rispetto:
- * delle prescrizioni Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del nastro stradale;
- * delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;
- * delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
- * delle disposizioni di cui alla Parte V delle presenti norme;
- * delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.