Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 73 Lineamenti generali / individuazione delle U.T.O.E.

1. Le Unità Territoriali Organiche Elementari sono definite sulla base di diversità insediative, funzionali e storico morfologiche, la cui compresenza deve essere regolata attraverso strategie di intervento volte prevalentemente al riordino, riqualificazione ed integrazione degli assetti insediativi. Le U.T.O.E. sono pertanto individuate con riferimento ai centri abitati del territorio comunale in funzione di un loro ruolo di caposaldi di porzioni del territorio stesso. Nella tavola Str01 (scala 1:15.000) sono individuati, con apposito segno grafico, gli areali circostanti tali centri riconosciuti in quanto ambiti sociali e culturali di appartenenza delle comunità locali.

2. Il P.S. individua le seguenti U.T.O.E.:

  1. a. Radda in Chianti - La Croce
  2. b. La Villa

3. Per ogni Unità Territoriale Organica Elementare sono definiti:

  • gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela degli aspetti idrogeologici, agronomici essenziali, ambientali;
  • gli obiettivi e le strategie da perseguire;
  • le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni;
  • le infrastrutture ed i servizi necessari;
  • le previsioni del previgente strumento urbanistico fatte salve o poste in salvaguardia;
  • la valutazione integrata.

4. I contenuti di cui al comma 3 del presente articolo sono raccolti nell'elaborato Str02, "Atlante dei Sistemi Territoriali e delle U.T.O.E.", parte integrante delle presenti norme, ed hanno valore prescrittivo nei confronti delle previsioni del R.U., degli strumenti urbanistici di dettaglio, dei piani e dei programmi di settore. In particolare i dimensionamenti massimi indicati nell'elaborato Str02, "Atlante dei Sistemi Territoriali e delle U.T.O.E." assumono valore prescrittivo e cogente.

5. Il R.U., con riferimento al proprio arco temporale di validità, è accompagnato da specifica certificazione sulla disponibilità complessiva delle risorse necessarie per i nuovi insediamenti e/o per gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi, attestata dagli enti erogatori dei servizi.

6. Ferme restando le dotazioni territoriali prescritte per l'intero territorio comunale indicate nella scheda sui quantitativi di standard urbanistici necessari contenuto nell'elaborato Str02 Atlante dei sistemi e delle U.T.O.E., il R.U. dovrà prevedere dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso ed in particolare:

  1. a. residenza: come indicate nella scheda sui quantitativi di standard urbanistici necessari contenuto nell'elaborato Str02 Atlante dei sistemi e delle U.T.O.E.;
  2. b. attività industriali e artigianali: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di S.U.L.;
  3. c. commercio al dettaglio e pubblici esercizi: 1 mq di parcheggio per ogni 10 mc;
  4. d. commercio all'ingrosso: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda S.U.L.;
  5. e. attività direzionali: 1 mq di parcheggio ogni 2,50 mq di superficie utile lorda S.U.L.;
  6. f. attività turistico-ricettive: 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di S.U.L., garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera.

Il R.U. dovrà inoltre prevedere il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione per i nuovi esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso

Art. 74 Strategie progettuali

1. La disciplina del R.U persegue strategie volte a:

  • conservazione e restauro di plessi insediativi storici;
  • riqualificazione di plessi insediativi consolidati;
  • riqualificazione ed integrazione di plessi insediativi incoerenti di margine;
  • restauro e conservazione storico-paesistica;
  • riqualificazione ambientale e/o paesaggistica;
  • puntuali interventi di nuova edificazione.

2. La disciplina del R.U. può prevedere ambiti di trasformazione la cui attuazione è inscindibilmente collegata ad opere pubbliche e/o di interesse pubblico, anche esterne all'area di intervento, da realizzarsi a cura ed onere del soggetto attuatore in aggiunta agli standard comunque dovuti.

3. La disciplina del R.U. può prevedere ambiti di trasformazione all'interno dei quali una quota di alloggi non inferiore al 10% della superficie utile totale sia realizzata in favore delle categorie sociali più deboli individuate dall'Amministrazione. A tal fine il R.U. definisce i contenuti degli schemi di convenzione atti a garantire l'adeguatezza dei prezzi di vendita e/o dei canoni di locazione alle finalità sociali perseguite dal P.S.

4. La disciplina del R.U. individua gli ambiti la cui attuazione è soggetta a criteri perequativi, secondo quanto indicato all'art. 80 della presenti norme.

Art. 75 Articolazione interna delle aree urbane

1. Le formazioni insediative del territorio comunale riconducibili alla caratteristica di centri e nuclei abitati di natura prevalentemente urbana, sono individuate dal P.S., in ragione della loro caratterizzazione storica, morfologica e funzionale come Aree urbane e/o di interesse urbano come definite all'art. 76 delle presenti norme, all'interno delle quali sono riconosciuti i Tessuti storici di cui all'art 77.

2. In attuazione della disciplina di cui agli artt. L2, L3, L4, L5, L6 e L7 del P.T.C. della Provincia di Siena, e con riferimento alla strategie progettuali di cui all'art. 74 delle presenti norme, il P.S. disciplina le dinamiche evolutive degli insediamenti attraverso i criteri e le prescrizioni contenute nell'elaborato tav. Str02, "Atlante dei Sistemi Territoriali e delle U.T.O.E." avente valore prescrittivo e cogente.

Art. 76 Aree urbane e/o di interesse urbano

1. Sono le parti del territorio di cui all'art. 46 delle presenti norme, comprendenti gli insediamenti anche molto recenti, nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, attività produttive, ambiti di trasformazione per la realizzazione di nuove aree, maglia viaria, nonchè le parti degli insediamenti prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili, incluse parti non edificate interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato, formando margini incompiuti in cui non risulta completamente definito il rapporto tra insediamenti e territorio aperto. Sono altresì le parti contigue agli insediamenti, prevalentemente inedificate, di norma caratterizzate da formazioni paesaggistiche o ambientali di pregio, o comunque destinate alla tutela dei rapporti tra insediamenti e paesaggio, coerenti con le aree e con la disciplina di cui agli artt. L5 e L8 delle Norme del P.T.C.P. Sono compresi in queste parti anche i plessi insediativi ad impianto preordinato, indipendentemente dall'epoca di costruzione.

2. All'interno di tali parti il R.U. individua le aree e può consentire le seguenti attività o destinazioni:

  • residenziale;
  • industriale e artigianale;
  • commerciale;
  • turistico-ricettive;
  • ospitalità extralberghiera;
  • direzionale;
  • pubbliche o di interesse pubblico,
  • parcheggio pubblico e/o privato, distributori ed impianti di carburante;
  • verde pubblico e/o privato;
  • agricola e attività connesse;
  • deposito e commercio all'ingrosso;
  • artigianali di servizio.

3. Gli interventi disciplinati dal R.U., in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante dei Sistemi Territoriali e delle U.T.O.E.", e nel rispetto degli artt. L5, L7, L8 delle norme del P.T.C.P., riguardano prevalentemente la riqualificazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria, degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio, della configurazione degli spazi non edificati, anche mediante nuova edificazione di completamento e/o interventi di sostituzione edilizia, il recupero e la riqualificazione ambientale e paesaggistica per le aree in condizioni di degrado, la tutela e la valorizzazione per le parti di pregio, nonché la nuova edificazione, finalizzata a determinare assetti insediativi coerenti con le strategie definite dal presente P.S., e dall' art. L4 delle Norme del P.T.C.P. e dalla disciplina del P.I.T.. Gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria, contenuti in tali parti, dovranno essere salvaguardati in attuazione della disciplina più restrittiva fra quella contenuta nel capo M del P.T.C.P. e quella presente nel presente P.S..

4. Nelle parti di territorio caratterizzate da formazioni paesaggistiche o ambientali di pregio destinate alla tutela dei rapporti tra insediamenti e paesaggio il R.U. comunque esclude la nuova edificazione.

5. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.

6. Il R.U. individua eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo più idoneo.

7. Il R.U. prevede per le aree per insediamenti industriali e artigianali l'eventuale qualificazione di "aree ecologicamente attrezzate" qualora in possesso dei requisiti definiti dallo stesso R.U.

Art. 77 Tessuti storici

1. Sono le parti degli insediamenti interne alle aree urbane e/o di interesse urbano, in cui prevale una edificazione di epoca preindustriale (Catasto Generale Toscano, 1822) con parti fino al 1954, che esprimono qualità storiche, artistiche e testimoniali, caratterizzate dalla coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico e capaci di definire una forma compiuta del centro abitato.

2. All'interno di tali parti il R.U. può consentire le seguenti attività:

  • residenziale;
  • direzionale;
  • artigianale di servizio;
  • commerciale, esclusa la media e la grande distribuzione;
  • turistico-ricettive;
  • ospitalità extralberghiera;
  • agricola ed attività connesse;
  • pubbliche o di interesse pubblico;
  • parcheggio pubblico e/o privato;
  • verde pubblico e/o privato.

3. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di dettagliate schede di classificazione del patrimonio edilizio. Interventi di sostituzione di singoli organismi edilizi sono ammissibili solo sulla base degli elementi conoscitivi risultanti dalle suddette schede.

4. Il R.U. individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di recupero e riqualificazione, da assoggettarsi a piano attuativo.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04