Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 54 Riferimenti normativi

1. Il presente titolo recepisce disposizioni e prescrizioni contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo di altri Enti mediante l'adeguamento delle indagini geologico-tecniche di supporto al P.S. alle norme contenute in:

  • Piano Assetto Idrogeologico del bacino dell'Arno (P.A.I. 06/05/2005)
  • Piano Assetto Idrogeologico del bacino regionale dell'Ombrone
  • L.R. 1/2005, art.62 attuato nel Regolamento approvato con D.P.G.R. 26/R/2007
  • P.I.T.
  • P.T.C.P. - Tutela degli acquiferi e Stabilità dei versanti.

2. Le indagini geologico tecniche di supporto al P.S. sono composte dagli elaborati del quadro conoscitivo:

  • GeoCo01N e GeoCo01S Carta geologica
  • GeoCo02N e GeoCo02S Carta geomorfologica
  • GeoCo03 Carta litotecnica (Capoluogo - La Croce - La Villa)
  • GeoCo04 Carta della stabilità potenziale integrata
  • GeoCo05 Carta della vulnerabilità degli acquiferi
  • GeoCo06N Carta degli elementi del rischio idraulico
  • GeoCo06S Carta delle pertinenze fluviali

3. I contenuti degli elaborati del quadro conoscitivo possono essere adeguati all'evoluzione delle conoscenze, anche in occasione della elaborazione del R.U., senza che le modifiche costituiscano variante al P.S.

4. I contenuti delle carte di pericolosità (tavv. GeoNo01N, GeoNo01S, GeoNo02N, GeoNo02S, GeoNo03), nelle attuali scale 1/10.000 e 1/5.000, possono essere modificati in occasione della redazione degli elaborati in scala 1/2.000 per la fattibilità del R.U., ovvero in seguito alla certificazione di conseguite condizioni di sicurezza nelle zone di pericolosità molto elevata ed elevata secondo i procedimenti previsti dal Piano di Assetto Idrogeologico fiumi Arno e Ombrone.

5. Le misure di contenuto geologico contengono limitazioni e vincoli prescrittivi e si applicano nei seguenti ambiti:

  • protezione idrogeologica;
  • uso e protezione delle risorse idriche;
  • pericolosità idraulica;
  • pericolosità geomorfologica;
  • pericolosità sismica.

Art. 55 Misure di protezione idrogeologica - reticolo idraulico

1. Al fine della prevenzione dei dissesti idrogeologici dovranno essere incentivati con appositi disciplinari:

  • il mantenimento delle opere di sistemazione idraulico-agrarie e idraulico-forestali quali muretti, terrazzamenti (come identificati nelle tavole Sta02aN, Sta02aS, Sta02bN, Sta02bS), gradonamenti e canalizzazioni idriche;
  • nelle aree caratterizzate da attività agricole, modalità di lavorazione e impianti finalizzati al controllo dell'erosione da parte di acque superficiali.

2. Il reticolo idraulico, così come cartografato negli Atti di programmazione del Piano di Assetto Idrogeologico dei bacini dell'Arno e dell'Ombrone, comprendente anche i corsi d'acqua di interesse idraulico individuati nel P.I.T., è soggetto alle misure di tutela dei suddetti Piani e alla salvaguardia di m 10 dalle sponde derivante dall'art. 96. f del R.D. 523/1904, dove, in particolare, sono vietati i tombamenti e le modifiche del corso, salvo gli attraversamenti di infrastrutture pubbliche.

3. Ai sensi dell'art. 23 del Capo II "acque superficiali" dello stralcio "Bilancio idrico" 2008 del bacino dell'Arno, sottobacino Pesa Alta n. 6011, il rilascio di autorizzazioni per attingimenti e derivazioni è subordinato alla verifica di compatibilità con il bilancio idrico dell'interbacino, a cura delle autorità competenti in relazione al mantenimento dell'equilibrio e del deflusso minimo totale.

4. Si definisce come reticolo idraulico minore l'insieme delle sistemazioni idrauliche agrarie che non presentano i seguenti caratteri identificativi:

  • individuazione catastale con doppia sponda e/o denominazione propria;
  • Impluvi con morfologia fluviale ben distinta, con varici laterali alluvionali e/o filari di alberature e/o opere di difesa di sponda (muri, rivestimenti);

e sono rappresentati come confine particellare privi di vegetazione riparia o costituiscono capifossi di scoline campestri con funzione di esclusiva raccolta delle acque di impianti agricoli.

5. Il reticolo idraulico minore è classificato nella categoria delle opere agrarie funzionali alle difese idrogeologiche del territorio di cui al precedente comma 1. E' fatto obbligo ai proprietari il mantenimento ed il recupero funzionale delle suddette opere.

6. La disciplina del R.U. dispone che i P.A.P.M.A.A. prevedenti opere di modifica del reticolo idraulico siano corredati da un progetto di opere equivalenti per il mantenimento del buon regime idrogeologico.

Art. 56 Acque pubbliche

1. Si definiscono acque pubbliche le acque appartenenti al reticolo idraulico come definito al precedente art. 55 comma 2.

2. Per le acque pubbliche costituisce ambito di protezione l'alveo, le sponde (o argini) e le aree comprese nelle due fasce di larghezza di m 10 adiacenti al corso d'acqua, misurata a partire dal ciglio di sponda (o dal piede d'argine).

3. In tale ambito il R.U. non consente nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche, fatte salve eventuali opere di natura idraulica. Gli attraversamenti e/o affiancamenti di infrastrutture pubbliche sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

4. Il R.U. disciplina l'attività edilizia ricadente nell'ambito di assoluta protezione in coerenza con le vigenti tutele di settore. Nelle fasce di assoluta protezione il R.U. può ammettere, purché a distanza superiore a m 4 dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine e comunque ove compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua, parcheggi pertinenziali a raso e recinzioni nel rispetto dei criteri desumibili dall'art. 31 comma 14.

Art. 57 Misure di protezione delle risorse idriche

1. Si definiscono acquiferi strategici da sottoporre a tutela le aree perimetrate nella tavola GeoNo03 come "aree sensibili classe 1" corrispondenti alla formazione dei calcari di Monte Grossi e le "aree assimilate" come le aree di infiltrazione carsica di Colle Petroso-Vescine e La Sughera-Poggio la Guardia, l'area di emergenza delle solfatare acide di San Fedele e le aree di "riserva di ricerca di acque per usi pubblici" come perimetrate nell'elaborato GeoNo04.

2. Si definiscono corpi idrici da tutelare in maniera diffusa le aree perimetrate nella tavola GeoNo04 come "aree sensibili di classe 2" corrispondenti alla formazione calcareo-marnosa di Monte Morello ed i depositi alluvionali di fondovalle dei torrenti Pesa e Arbia.

3. Disciplina delle aree sensibili di classe 1 (Art. A2 P.T.C.P. Siena):

  1. a. Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della provincia, così come individuate nella tav. P01 del P.T.C.P., il R.U. esclude qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire - ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente;
  2. b. Tra gli usi e le attività da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 il R.U. comprende:ù
    • la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento, e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti autorizzativi;
    • la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
    • attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
    • la realizzazione di oleodotti.
  3. c. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile dall'art. A2, comma 3, del P.T.C.P. e relativi riferimenti. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
  4. d. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore. Il R.U. prevede che le opere ed impianti accessori siano realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, nel rispetto dei termini temporali previsti all'art. A2, comma 4, del P.T.C.P..
  5. e. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA. Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di 210 kg di azoto per ettaro, così come previsto all'art. A2, comma 5, del P.T.C.P. e relativi riferimenti.
  6. f. Fino alla definizione, da parte dell'A.A.T.O. e dell'Autorità di Bacino, di una apposita disciplina dei prelievi, il R.U. vieta di norma le perforazioni di pozzi per usi differenti da quelli domestici, così come definiti dall'art.93 del T.U. 1933 n. 1775, salvo i casi di comprovata ed eccezionale necessità da far constatare negli atti autorizzatori.
  7. g. Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 la disciplina del R.U. tende a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; prevedendo che le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche siano alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano. Il R.U. potrà escludere ulteriore carico urbanistico interessante le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla disciplina del P.T.C.P.. In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, il R.U. predilige tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti.

4. Disciplina delle aree sensibili di classe 2 (Art. A3 P.T.C.P. Siena).

  1. a. Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. PO1 del P.T.C.P., le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.
  2. b. Il R.U. prevede che i depuratori di reflui urbani ed industriali siano dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento
  3. c. Il R.U. prevede opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde anche per la realizzazione di:
    • impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
    • impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
    • centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
    • attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
    • tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
  4. d. Il R.U. prevede che la perforazione di pozzi sia soggetta al rispetto del protocollo tecnico predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno nell'ambito del Piano Stralcio "Qualità delle acque".
  5. e. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dall'art. A3 comma 6 del P.T.C.P..
  6. f. Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'ARSIA, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio "Qualità delle acque" dell'Autorità di Bacino dell'Arno, approvato con DPCM 31.09.1999, pubblicato sul supplemento speciale del B.U.R.T. in data 10.11.1999.

5. La valutazione di compatibilità delle trasformazioni ammesse dal R.U. con la disciplina di cui alla parte II, titolo IV delle presenti norme e del P.T.C.P. sarà effettuata con la fattibilità geologica del R.U. stesso e relative varianti.

Art. 58 Aree di salvaguardia delle captazioni destinate al consumo umano

1. Le zone di tutela e le zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti di acquedotto pubblico destinate al consumo umano sono perimetrate nella tavola GeoN04.

  1. a. Zona di tutela assoluta: è la zona di raggio pari a 10 metri dal punto di captazione o derivazione. La disciplina del R.U. deve perseguire la relativa protezione e la destinazione esclusiva ad opere di captazione ed infrastrutture di servizio.
  2. b. Zona di rispetto: è sottoposta a vincoli e limitazioni d'uso potenzialmente a rischio. In tale zona gli atti di governo vietano:
    • dispersione di acque reflue e pozzi perdenti;
    • fertirrigazione, spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in assenza di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della vulnerabilità delle risorse idriche definita da specifici studi idrogeologici, della natura dei suoli e delle tecniche agricole impiegate;
    • dispersione nel sottosuolo di acque provenienti da piazzali, strade e parcheggi;
    • aree cimiteriali;
    • apertura di cave;
    • perforazione di pozzi privati;
    • gestione di rifiuti;
    • accumulo di prodotti e sostanze chimiche pericolose;
    • centri di raccolta demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    • pascolo e stabulazione di bestiame.

2. Nelle aree all'interno dei bacini idrografici di pozzi e sorgenti di captazioni pubbliche il R.U. può stabilire l'eventuale disciplina per insediamenti ed attività all'interno delle zone di protezione.

Art. 59 Approvigionamento idrico autonomo

1. Il R.U. può consentire opere di captazione dal sottosuolo per usi domestici e idropotabili compreso l'approvvigionamento di complessi abitativi e ricettivi.

2. Ai sensi dell'art. 13 del Capo I "acque sotterranee" dello stralcio "bilancio idrico" 2008 del bacino dell'Arno , sottobacino Pesa Alta n. 6011, il rilascio di atti autorizzativi per l'emungimento di pozzi è assoggettato alla compatibilità con la portata delle sorgenti perenni.

3. Il R.U. prevede che la realizzazione di opere di captazione sia soggetta a proposizione di denunzia di inizio attività.

4. Nei progetti per piani attuativi e P.A.P.M.A.A. e interventi edilizi diretti il R.U. stabilisce i contenuti della specifica relazione tecnica riguardante le modalità di approvvigionamento idrico e riutilizzo delle acque, privilegiando la restituzione delle acque non contaminate al reticolo idraulico naturale.

Art. 60 Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale

1. Su tutto il territorio comunale il R.U. prevede che gli interventi comportanti modifica del coefficiente di deflusso conseguente alla realizzazione di nuovi edifici, sistemazioni esterne, parcheggi e viabilità garantiscano (art. 16 del D.P.G.R. 2/2007):

  • per le nuove costruzioni il mantenimento del 25% della superficie fondiaria di pertinenza non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento delle acque meteoriche con le modalità naturali preesistenti. Nel caso di volumetrie interrate è garantita la permeabilità dei suoli nel caso in cui sia ricostituita la copertura di terreno vegetale con spessore di almeno m 1;
  • nel caso di realizzazione di parcheggi e viabilità, l'utilizzo di tipologie e materiali che garantiscano l'idonea infiltrazione o ritenzione delle acque meteoriche;
  • l'autocontenimento quando non si verifichi l'officiosità delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque dall'area impermeabilizzata. E' ammessa la regimazione complessiva di più lotti con riferimento al comparto di intervento.

2. Il R.U. prevede che Piani attuativi, P.A.P.M.A.A. e progetti edilizi comprendano un idoneo elaborato rappresentante la regimazione e le canalizzazioni delle acque superficiali attinenti all'area di intervento.

Art. 61 Pericolosità idraulica

1. La pericolosità idraulica di progetto è il rischio statistico commisurato alla probabilità di verificarsi dell'evento di piena avente tempo di ritorno Tr 200 anni. Le classi di pericolosità idraulica vengono definite con idonei studi e modellazioni idrologico-idrauliche così come stabilito nei Piani di Assetto Idrogeologico dei bacini Arno e Ombrone.

2. Nella parte del territorio comunale ricadente nel bacino dell'Arno il P.S. recepisce la perimetrazione di pericolosità idraulica delle classi molto elevata ed elevata del relativo P.A.I. come contenuto nella tav. GeoNo02N e le norme collegate.

3. Il P.S. assume negli ambiti di fondovalle del territorio comunale non modellati con idonei studi i criteri storico-morfologici per la classificazione della pericolosità idraulica.

4. Il territorio comunale relativamente agli ambiti di fondovalle è suddiviso nelle seguenti classi (tavv. GeoNo02N e GeoNo02S): p.i. molto elevata, elevata, media e bassa.
In corrispondenza delle aree classificate con p.i. molto elevata ed elevata si applicano rispettivamente gli artt. 6 e 7 del P.A.I. Arno e artt. 5 e 6 del P.A.I. Ombrone, ovvero nuovi interventi edilizi e infrastrutture sono ammissibili subordinatamente agli esiti di verifiche idrologico-idrauliche che definiscano i livelli idrici con Tr 200 ed i relativi interventi di superamento del rischio.

5. Pericolosità idraulica molto elevata I4.
Aree perimetrate nel P.A.I. Arno soggette ad esondazione con Tr=30 anni.
Aree non protette da opere idrauliche in cui ricorrono contestualmente le seguenti condizioni: notizie storiche di inondazioni e con situazione altimetrica sfavorevole (quota inferiore di 2 metri rispetto al ciglio di sponda).

6. Pericolosità idraulica elevata I3.
Aree perimetrate nel P.A.I. Arno soggette ad esondazione con Tr compreso fra 30 e 200 anni.
Aree non protette da opere idrauliche con situazione altimetrica sfavorevole (quota inferiore di 2 metri rispetto al ciglio di sponda) e soggette potenzialmente ad esondazione.

7. Pericolosità idraulica media I2.
Aree in cui ricorrono le condizioni di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente e non vi sono notizie storiche di esondazione.

8. Pericolosità media I1.
Aree perimetrate nel P.A.I. Arno soggette ad esondazione con Tr superiore a 200 anni.
Aree esterne agli ambiti di fondovalle, riferibili al rimanente territorio collinare.

Art. 62 Pericolosità geomorfologica

1. La pericolosità geomorfologica è funzione dello stato di rischio per frana nelle diverse situazioni di attività: in atto, quiescente, a bassa propensione e stabile cui corrispondono le perimetrazioni nelle seguenti classi: pericolosità geomorfologica molto elevata, elevata, media e bassa (tavv. GeoNo01N e GeoNo01S) e relative norme di cui agli artt. 9 e 10 del P.A.I. Arno e artt. 13 e 14 del P.A.I. Ombrone rispettivamente per le classi di pericolosità geomorfologica molto elevata ed elevata.

2. Nelle aree perimetrate nelle classi di pericolosità geomorfologica molto elevata ed elevata il R.U. può consentire nuovi interventi edilizi e infrastrutture pubbliche a condizione rispettivamente che siano preventivamente o contestualmente realizzate opere di consolidamento del movimento franoso e di messa in sicurezza con superamento delle condizioni di instabilità.

3. Pericolosità geomorfologica molto elevata G4.
Aree con frane attive o in evoluzione, scarpate attive e in erosione con relativa fascia di influenza.

4. Pericolosità geomorfologica elevata G3.
Aree con frane quiescenti con relativa fascia di influenza, depositi detritici con pendenza >15%, rilevati su versante, aree di erosione profonda, erosioni fluviali, aree carsiche, aree con degrado superficiale, aree potenzialmente instabili per indizi connessi alla giacitura, acclività, litologia e uso del suolo.

5. Pericolosità geomorfologica media G2.
Aree con bassa propensione al dissesto, fenomeni franosi inattivi e con sistemazioni storiche di versante (terrazzamenti).
Le condizioni specifiche per la realizzazione di trasformazioni saranno dettate nel R.U..

6. Pericolosità geomorfologica bassa G1.
Aree pianeggianti ove non sono presenti fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.

Art. 63 Pericolosità sismica locale - Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale

1. L'elaborazione della tav. GeoNo03 è realizzata sui centri urbani individuati secondo i criteri del programma VEL e combinando i possibili effetti locali in funzione della sismicità di base connessa alla zona sismica 3s del territorio comunale (D.P.G.R. 431/2006). La classificazione, adottata alla situazione locale, suddivide l'area nelle classi di pericolosità sismica molto elevata, elevata e media.

2. Pericolosità sismica molto elevata.
Aree ove è possibile l'accentuazione per effetti dinamici di frane attive.

3. Pericolosità sismica elevata.
Aree ove è possibile per effetti dinamici la riattivazione di frane quiescenti o l'instabilità indotta di zone potenzialmente franose; cedimenti diffusi in terreni scadenti; amplificazione per effetti stratigrafici fra copertura e substrato o per contatto fra litotipi diversi o tettonici.

4. Pericolosità sismica media.
Aree con formazioni litoidi e debole copertura detritica

5. Il R.U. contiene specifiche prescrizioni sugli accertamenti geognostici, geotecnici e geofisici nelle aree di trasformazione.

Art. 64 Normative P.A.I. Arno e Ombrone per gli interventi nelle aree a pericolosità geomorfologica e idraulica molto elevata ed elevata.

1. Il P.S. recepisce integralmente le relative norme dei Piani di Bacino:

  1. a. BACINO ARNO (P.A.I.)
    • Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata art.9
    • Aree a pericolosità geomorfologica elevata art.10
    • Aree a pericolosità idraulica molto elevata art.6
    • Aree a pericolosità idraulica elevata art.7
  2. b .BACINO OMBRONE (P.A.I.)
    • Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata art.13
    • Aree a pericolosità geomorfologica elevata art.14
    • Aree a pericolosità idraulica molto elevata art.5
    • Aree a pericolosità idraulica elevata art.6

2. Il R.U. contiene prescrizioni di fattibilità geomorfologica e idraulica coerenti con i criteri desumibili dal Regomento regionale e dai Piani di Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Arno ed Ombrone.

Art. 65 Invasi collinari

1. Gli invasi collinari esistenti costituiscono invariante strutturale ai sensi dell'art. 28 delle presenti norme.

2. Il R.U. monitora e approfondisce la consistenza materiale degli invasi declinandone le regole di utilizzo e individua le aree idonee alla localizzazione di nuovi invasi collinari.

3. La funzionalità e sicurezza delle opere di invaso di acque superficiali sono soggette alla certificazione ai sensi delle normative e regolamenti provinciali.

4. L'utilizzo acquedottistico anche di emergenza delle acque degli invasi collinari è subordinato all'accertamento di potabilità dell'A.R.P.A.T..

Art. 66 Attività estrattive

1. Il R.U. individua le aree destinate ad attività estrattiva in coerenza con le perimetrazioni del piano regionale di settore P.R.A.E. che rimane in vigore fino all'approvazione del piano di settore provinciale P.A.E.R.P..

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04