Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 31 Territorio rurale

1. Il "Territorio rurale" è individuato all'esterno delle "Aree urbane e/o di interesse urbano" di cui all'art. 46 delle presenti norme e distinto in cartografia alla tav. Vi05 in scala 1/15.000

2. All'interno del territorio rurale di cui al comma 1 vigono le disposizioni di cui al Capo III della L.R. 1/2005.
Il territorio rurale è suddiviso in "Aree a prevalente funzione agricola" e "Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva"

3. Nel caso di passaggio dalla funzione residenziale agricola a quella residenziale, il R.U. può consentire il recupero della intera S.U.L. esistente.

4. Il R.U. può consentire i frazionamenti di unità edilizie preesistenti solo con una risultante media minima di 70 mq di S.U.L.

5. Il R.U. consente interventi sul patrimonio esistente comportanti mutamento della pregressa destinazione d'uso solamente per unità edilizie aventi S.U.L. uguale o maggiore a mq 50.

6. Il R.U. prevede che la S.U.L. conseguente ad interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale non debba essere computata a detrarre dalla S.U.L. residenziale massima ammissibile relativa al sistema in cui ricadono ma, previa conversione in equivalenti abitanti in misura di 70 mq/ab, debba essere detratta dall'incremento massimo sostenibile di nuovi residenti di cui all'art. 6 comma 4 delle presenti norme.

7. Il R.U. prevede che in ipotesi di interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti il mutamento della pregressa destinazione agricola in funzione turistico ricettiva, i posti letto ottenuti siano computati a detrarre dal numero massimo ammissibile relativo al sistema in cui ricadono.

8. Il P.S. recepisce i criteri di tutela del paesaggio agrario contenuti nella disciplina del P.T.C.P.. Il R.U. disciplina e tutela il paesaggio agrario quale frutto del lavoro svolto dagli agricoltori, in coerenza con il P.T.C.P. ed il P.S. tenuto conto dei dati desumibili anche dalle ortofoto regionali.

9. Il R.U. disciplina le aree con sistemazione agraria a maglia fitta secondo obiettivi di massima tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e non riducano la capacità di invaso della rete scolante. Il R.U. può consentire l'eliminazione delle piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre. La disciplina di R.U. tutela la viabilità campestre e il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti.

10. Il R.U. disciplina le aree con sistemazione agraria a maglia media secondo obiettivi di tutela della condizione attuale - risultante da estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree - evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo.

11. Il R.U. disciplina le aree con sistemazione agraria a maglia larga consentendo interventi che prevedano la reintroduzione di solcature tra i campi e il conseguente incremento della capacità di invaso, di elementi di rinaturalizzazione quali filari arborei e siepi lineari, con conservazione delle tracce della tessitura agraria precedente.

12. Il R.U. può consentire trasformazioni della maglia fitta, media o larga purché migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesaggisitico-ambientale e che comunque garantiscano il perseguimento degli obiettivi di cui ai capi A, B, C, E, H, I, L, M, Q, P delle Norme del P.T.C.P. Il R.U. prescrive che gli interventi comportanti modifica della maglia agraria debbano contenere:

  • a. il rilievo delle sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali), della forma e dimensione dei campi, della rete scolante, delle colture arboree e della viabilità campestre;
  • b.una relazione sulle condizioni di efficacia del sistema scolante;
  • c.una relazione che comprovi l'efficacia della sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo.

13. Il R.U. pone una disciplina delle recinzioni sottesa ad escludere eccessiva frammentazione del territorio rurale privilegiando, dove consentite, modalità di realizzazione non invasive. Al fine di attenuare cesure del paesaggio agricolo il R.U. potrà prevedere che le recinzioni ove consentite siano realizzate con siepi autoctone.

14. Il R.U. pone una disciplina sottesa ad escludere piantumazione di specie arboree non autoctone quali Robinia pseudoacacia

Art. 32 Aree a prevalente funzione agricola

1. Le Aree a prevalente funzione agricola sono quelle ove si riscontra la presenza di diffusi miglioramenti fondiari che caratterizzano in modo permanente l'assetto del territorio ed il sistema produttivo agrario (sistemazioni idraulico agrarie, viabilità storica, formazioni arboree che caratterizzano strade, linee di confine e delimitazioni di campi, opere edilizie funzionali al ciclo produttivo aziendale, colture arboree specializzate ed in particolare viti e olivi per produzioni di pregio, infrastrutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti) e di un contesto economico, storico e culturale specifico e legato alla tradizione agricola (D.O.C., aziende storiche, unità aziendali di grandi dimensioni economiche, notevole numero di addetti del settore e dell'indotto, sedi di istituzioni specifiche). In tali aree, che esplicano chiaramente vocazione pedo-climatica e strutturale per la produzione di vini ed altri prodotti tipici di alta qualità, sono prioritariamente da salvaguardare e favorire l'agricoltura e le attività ad essa connesse.

2. All'interno di tali aree, perimetrate in cartografia alla tav. Vi05 in scala 1/15.000, il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • coltivazione dei terreni, pascolo, zootecnia e apicoltura;
  • selvicoltura, raccolta prodotti del bosco, conservazione, trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse
  • attività faunistico venatorie;
  • residenza agricola;
  • annessi agricoli;
  • agriturismo in edifici esistenti;
  • attività turistico - ricettive in edifici esistenti;
  • reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico-ambientale;
  • attività pubbliche o di interesse pubblico.

3. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici e la nuova edificazione all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi Territoriali e per le U.T.O.E..

4. Il R.U. attua, all'interno di tali aree, ulteriori distinzioni ai fini di specifiche prescrizioni per gli interventi di tutela paesaggistica, riqualificazione ambientale e trasformazione urbanistico-edilizia, nel rispetto delle vigenti norme regionali per le zone a prevalente funzione agricola. Il R.U. prescrive quale dimensione minima a destinazione residenziale agricola e non, sia in caso di recupero o frazionamento, S.U.L. non inferiori a quanto definito dall'art. 78, comma 4.

5. Il R.U. definisce altresì i casi tipologici e i limiti dimensionali di annessi agricoli il cui recupero a fini abitativi o ricettivi non può dare luogo a più di una unità.

6. All'interno di tali aree:

  1. a.è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b), nonché la utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  2. b.è consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, annessi agricoli stabili, centri di trasformazione e servizi, residenze agricole di cui sia dimostrata la necessità in P.A.P.M.A.A.;
  3. c.il R.U. prescrive che le nuove costruzioni siano posizionate in prossimità ad eventuali preesistenze, in maniera da ridurre al minimo la realizzazione di nuova viabilità e l'impatto paesaggistico (posizioni dominanti, caucumnali, ecc.), privilegiando materiali e tipologie costruttive rispettosi dei luoghi e delle tradizioni.

7. Le nuove costruzioni di cui alla lettera b) del comma precedente sono consentite qualora ricorrano le condizioni prescritte dall'art. 3 del Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III della L.R.1/05, n.5/R e dall'art. Q8 del P.T.C.P.;

8. Il R.U. disciplina la realizzazione di cantine prevedendo che le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione debbano essere contenute nella misura massima di mq. 1000 di S.U.L..

9. Gli atti di governo disciplinano pratiche colturali e le sistemazioni agrarie finalizzate alla viticoltura nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta per l'uso Sostenibile del territorio del Chianti. La disciplina perl'impianto di nuovi vigneti deve rispettare i seguenti indirizzi:

  • impiego di paleria lignea
  • reimpianto di alberature autoctone sia a filare che come pianta segnaletica singola ai margini degli appezzamenti;
  • disposizioni dei filari assecondando l'orografia del territorio e riadattando sesti di impianto tradizionali;
  • nel caso di adozione delle sistemazioni a rittochino, le stesse non devono interessare appezzamenti con pendenze superiori al 15÷20%;
  • nel caso di presenza e/o di realizzazione di impianti con prevedibili azioni erosive, l'inerbimento totale;
  • laddove sono presenti coltivazioni con ridotta regimazione idraulica e la pendenza risulti molto elevata, la realizzazione di uno stradello che consenta l'interruzione dei filari con realizzazione di scoline per l'allontanamento delle acque meteoriche;
  • nel caso di affossature principali quali capofossi etc, il ripristino di fasce alberate con essenze autoctone su tutto il loro sviluppo;
  • la realizzazione del reticolo idraulico minore deve essere attuata mediante messa in opera di pietrame secondo la metodologia prevista per la costruzione dei muri a secco oppure semplicemente inerite.

10. Le colture dell'olivo costituiscono elemento insostituibile dell'agromosaico e devono essere pertanto tutelate dal R.U. nel rispetto dei seguenti indirizzi:

  • procedere alla salvaguardia a scopo produttivo di tutti quegli appezzamenti ad oliveto in attuale fase di abbandono. Nel recupero dovrà essere posta la massima attenzione al ripristino ed adeguamento della regimazione idraulico-agraria anche mediante il recupero e la manutenzione dei muretti a secco.
  • data la particolare orografia del territorio ed, in particolare, della strutturazione delle aree investite ad oliveto, mantenere l'impianto inerbito.
  • la realizzazione del reticolo idraulico minore deve essere attuata mediante terrazzamenti o ciglionamenti.

Art. 33 Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva

1. Le aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva presentano le stesse caratteristiche delle aree di cui all'art. 32 comma 1 delle presenti norme, dalle quali si distinguono per la loro accentuata vocazione produttiva e l'elevato pregio ai fini della produzione agricola anche potenziale.

2. All'interno di tali aree, perimetrate in cartografia alla tav. Vi05 in scala 1/15000, il R.U. può ammettere gli interventi connessi alle attività di cui all'art. 32, comma 2 delle presenti norme.

3. All'interno di tali aree si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'art. 32 delle presenti norme.

4. Il R.U. disciplina la realizzazione di cantine prevedendo che le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione debbano essere contenute nella misura massima di mq. 1500 di S.U.L..

Art. 34 Attività integrate e compatibili

1. Si intendono per attività integrate e compatibili ai sensi dell'art. 39 comma 1 e 2 della L.R. 1/2005 le attività commerciali, artigianali, ricettive e di servizio esercitate all'interno di fabbricati preesistenti con espresso divieto di nuova edificazione, salvo quanto previsto al comma 4 delle presenti norme.

2. Si considerano tali:

  • le attività integrate commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola;
  • attività integrate artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore e di visibilità rispetto all'ambiente circostante;
  • attività integrate ricettive: ricettività sino a 50 posti letto, realizzate esclusivamente mediante recupero di fabbricati rurali. Tali strutture potranno espletare anche attività di ristorazione sino a 50 posti a sedere;
  • attività integrate di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento a scopo commerciale, addestramento e pensione per animali o servizi per attività didattico culturali e ricreative.

3. Per le attività integrate il R.U. disciplina la dimensione massima del/i locale/i utilizzabili a tal fine.

4. Per attività integrate di servizio il R.U. può prevedere:

  1. a. localizzazioni e modalità esecutive per la realizzazione di strutture per la detenzione di animali (cavalli, cani ed altri) o a servizio delle attività venatorie, e relativi accessori, a scopo non agricolo, preferibilmente in legno,
  2. b.localizzazioni e modalità esecutive per la realizzazione di strutture per sedi operative di soggetti che offrono servizi turistici e/o di protezione civile quali punto informazioni, noleggio biciclette, stazioni di monitoraggio o simili.

5. Gli atti di governo del territorio non potranno consentire la realizzazione di depositi di materiali ancorché collegati alle attività integrate di cui al presente articolo.

6. Il R.U., a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente, definisce condizioni, limiti quantitativi e criteri tipologici e costruttivi per gli immobili da destinare alle attività di cui al presente articolo.

Art. 35 Bonifiche agrarie

1. Le bonifiche agrarie sono un complesso di lavorazioni ed interventi, comportanti una modificazione tendenzialmente irreversibile dello stato dei luoghi mediante alterazione delle originarie pendenze, sistemazioni idrauliche, eliminazione di eventuale scheletro affiorante ed altri interventi similari. Le bonifiche si differenziano dalle lavorazioni agrarie straordinarie, quali modesti livellamenti e/o scassi, perché caratterizzate da un complesso di operazioni cui consegue modifica dell'orografia dei luoghi e/o dell'assetto idrogeologico.

2. Gli interventi di bonifica e le lavorazioni straordinarie dovranno in ogni caso rispettare le prescrizioni delle vigenti norme regionali e statali in materia paesaggistica, ambientale ed estrattiva.

Art. 36 Annessi agricoli

1. La nuova edificazione di annessi agricoli costituenti pertinenze dei fondi agricoli degli I.A.P. è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, n. 5/R, ed è consentita previa dimostrazione della impossibilità di recuperare a tal scopo edifici esistenti.

2. Il R.U. disciplina i nuovi annessi privilegiandone la realizzazione preferibilmente in aderenza e comunque nelle aree adiacenti agli edifici esistenti, salvo comprovati impedimenti tecnici.

3. Il R.U. consente in ogni caso il recupero di preesistenze edilizie di qualunque destinazione al fine di realizzare annessi agricoli è sempre consentito, anche in caso di ritorno all'uso agricolo di volumi in precedenza deruralizzati od utilizzati per attività complementari o connesse quali agriturismo od altri.

Art. 37 Annessi rurali a servizio di fondi condotti da soggetti diversi dagli Imprenditori Agricoli Professionali

1. Il R.U. consente l'edificazione di annessi rurali nei fondi condotti da soggetti diversi dagli I.A.P. nel rispetto delle disposizioni del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, n. 5/R.

2. Il R.U. definisce i requisiti tecnico-costruttivi di tali annessi nonché gli ulteriori parametri di cui all'art. 41 comma 5 della L.R. 1/2005 ed all'art. 6, commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, n. 5/R.

3. Il R.U. disciplina la realizzazione degli annessi di cui al presente articolo aventi dimensione massima di S.U.L. pari a mq. 30 alle seguenti condizioni e fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo:

  • Sup. Minima mq. 10.000 vigneto, frutteto e orto;
  • Sup. Minima mq. 20.000 oliveto;
  • Sup. Minima mq. 40.000 seminativo

4. Il R.U. disciplina la realizzazione degli annessi di cui al presente articolo aventi dimensione massima di S.U.L. pari a mq. 18 alle seguenti condizioni e fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo:

  • Sup. Minima mq. 5.000 vigneto, frutteto e orto;
  • Sup. Minima mq. 10.000 oliveto;
  • Sup. Minima mq. 20.000 seminativo

5. Il R.U. esclude dal computo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo le aree boscate, mentre vi ricomprende gli eventuali volumi preesistenti ove mantenuti.

6. Per fondi con diverso ordinamento colturale la superficie minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici minime previste.

7. Il R.U. disciplina la realizzazione degli annessi di cui al presente articolo nell'ipotesi di fondi suddivisi su più appezzamenti.

Art. 38 Strutture per le pratiche sportive ed il tempo libero

1. Il R.U. disciplina la realizzazione e localizzazione di strutture per le pratiche sportive ed il tempo libero quali piscine, campi da tennis, campetti per pallavolo, calcetto e simili.

2. Il R.U. disciplina anche la realizzazione e localizzazione di eventuali volumi tecnici accessori alle strutture di cui al presente articolo, recinzioni, materiali costruttivi, pavimentazioni esterne, modalità di captazione delle acque.

Art. 39 Sistemazioni esterne

1. Il R.U. disciplina le sistemazioni esterne quali recinzioni, staccionate, marciapiedi, pavimentazioni delle resedi, muretti di recinzione, volumi tecnici a protezione di impianti tecnologici in coerenza con gli obiettivi di tutela perseguiti dal P.S. e gli altri ulteriori vincoli ove sussistenti.

Art. 40 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)

1. La realizzazione di nuovi edifici rurali potrà essere consentita dal R.U. solo previa approvazione del P.A.P.M.A.A., proposto secondo i modelli definiti dall'amministrazione provinciale, contenente l'impegno al mantenimento in produzioni delle superfici minime fondiarie stabilite dal P.T.C.P..

2. Il P.A.P.M.A.A., redatto da professionista abilitato e proposto in cinque copie al Comune, assume i contenuti indicati all'art. 9 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, n. 5/R. nonché al capo Q del P.T.C.P. e persegue gli obiettivi di miglioramento fondiario e valorizzazione ambientale esplicitati dallo strumento della pianificazione provinciale.

3. Il R.U. specifica il limite dimensionale minimo, comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 9 comma 11, lett. e) delle presenti norme.

4. La disciplina del R.U. assicura, in ipotesi di mutamento di destinazione d'uso di edifici rurali, il mantenimento di spazi destinati alle attività di gestione dell'area di pertinenza nonché di spazi di servizio alla nuova destinazione. Al fine del rispetto del disegno consolidato dell'area circostante, il R.U. prescrive

  1. a.Il divieto di frazionamenti comportanti modifiche della maglia agraria;
  2. b.Il divieto di movimenti di terra cui possa conseguire alterazione orografica;
  3. c.La realizzazione di eventuali sistemazioni a verde solo con specie arbustive ed arboree autoctone.

Art. 41 Boschi e specie forestali

1. In tali aree, come individuate alle tavv. Agr01N e Agr01S in scala 1:10000, la disciplina del R.U. ammette i seguenti interventi:

  • residenza agricola in edifici esistenti;
  • residenza non agricola in edifici esistenti;
  • governo del bosco e del sottobosco a fini produttivi;
  • agricoltura e pascolo;
  • interventi strumentali alla prevenzione anti incendi;
  • interventi strumentali alla prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
  • rimboschimenti e pratiche fitosanitarie;
  • attività faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • manutenzione della viabilità minore e dei sentieri.

2. All'interno di tali aree la disciplina del R.U. vieta i seguenti interventi:

  • realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • installazione di nuova segnaletica, di nuove linee di distribuzione di energia e di telecomunicazione che comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti;

3. Il R.U. individua all'interno di tali aree le eventuali parti da sottoporre a particolare disciplina al fine della valorizzazione del patrimonio boschivo nonché allo scopo di favorire il recupero agricolo delle aree abbandonate ed il mantenimento di quelle intercluse.

4. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici all'interno delle aree di cui al presente articolo, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti Norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi e Sub-sistemi e per le U.T.O.E..

5. Fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla disciplina a tutela degli interessi forestale ed idrogeologico, il R.U. prescrive, per le ipotesi di interventi comportanti riduzione delle specie arboree forestali, la proposizione di relazione descrittiva corredata di documentazione fotografica ed elaborati planimetrici.

6. La disciplina del R.U. sottende al recupero dei castagneti da frutto ed all'affermazione delle latifoglie spontanee ed alla gradata sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone nelle formazioni miste, nel rispetto degli obiettivi della conservazione dinamica e funzionale degli ecosistemi di cui al capo E delle norme del P.T.C..

7. Gli alberi monumentali individuati alle tavv. Sta02aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala 1/10.000. Eventuali ulteriori reperimenti dovranno essere recepiti senza che ciò comporti variante agli atti dei governo. Tali piante saranno segnalate per l'inserimento negli elenchi di cui alla L.R. 60/1998.

Art. 42 Manufatti precari e serre

1. Il R.U. disciplina l'installazione di manufatti precari in coerenza con le prescrizioni ed i criteri del P.T.C.P. secondo quando prescritto dall' all'art. 7 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/05, n.5/R.

2. Il R.U. disciplina l'installazione di serre stagionali ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/05, n.5/R.

Art. 43 Attività agrituristiche

1. Il R.U. disciplina l'eventuale incremento di posti letto ai sensi dell'art 12 della L.R. 30/2003 nonché l'ospitalità in spazi aperti ai sensi dell'art 13 comma 3 della L.R. 30/2003.

Art. 44 Sito di Interesse Comunitario

1. Il Sito di Interesse Comunitario (di seguito S.I.C.) n. 88 "Monti del Chianti" è distinto in cartografia alle tavv. Sta02aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala 1:10000.

2. La disciplina del R.U. relativa alle aree interessate da S.I.C. persegue:

  • Il mantenimento e l'incremento delle superfici pascolate in modo estensivo, anche a scapito delle superfici arate;
  • La tutela e conservazione a lungo termine delle formazioni erosive caratteristiche;
  • La conservazione e l'incremento di siepi, alberature, arbusteti e boschetti;
  • L'esclusione di opere di riforestazione
  • La tutela dei corsi d'acqua, inclusi quelli minori, e delle pozze, tramite la protezione della vegetazione ripariale, il controllo delle captazioni, e limitazione spaziale delle eventuali immissioni di ittifauna;
  • Il mantenimento e recupero delle zone aperte, con particolare riferimento alle praterie secondarie;
  • interventi di gestione forestale mirati all'incremento della naturalità degli impianti di conifere

3. La Relazione d'incidenza redatta ai sensi dell'art.15 della L.R. 56/2000 è contenuta nell'elaborato Rel03.

4. Il R.U. è corredato da relazione d'incidenza relativa alle trasformazioni ammesse all'interno delle aree S.I.C. e dei terreni a questo esterni ricadenti in una fascia di 100 m.. Il R.U. disciplina specifiche fattispecie nelle quali, in virtù della relazione allegata all'atto di governo, singoli interventi potranno non essere accompagnati da relazione d'incidenza.

5. Qualunque piano o intervento, interno o esterno, al S.I.C. suscettibile di avere un'incidenza sul sito, deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 così come modificato dal D.P.R. 120/2003.

Art. 45 Persistenze di paesaggio agrario storico

1. Sono le parti del territorio comunale individuate ai sensi dell'art. 20 delle presenti norme.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04