Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 17 S.I.C. "Monti del Chianti"

1. L'area del SIC 88 "Monti del Chianti" è distinta in cartografia con apposito segno grafico nelle tavv. Sta02aN, Sta02aS in scala 1/10.000 e disciplinata anche dall'art. 44 delle presenti norme.

2. Il sito è caratterizzato da boschi di latifoglie termofile (boschi di quercine) e da residui di mesofile (castagneti) oltre ad arbusteti.

3. Sono elementi di invarianza, le caratteristiche vegetali e animali del sito, costituente elemento peculiare del contesto paesaggistico.

Art. 18 Area del Chianti Classico

1. L'area del Chianti è distinta in cartografia con apposito simbolo grafico alle tavv. Sta02aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala1/10.000.

2. Il territorio individuato ai sensi del comma 1 costituisce rilevante fattore identitario locale sotto il profilo culturale, ambientale, storico e economico ed è pertanto individuato come invariante strutturale del territorio.

3. Sono elementi di invarianza:

  • le pratiche agricole di coltivazione della vite ;
  • l'equilibrio storicamente determinato tra gli areali della viticoltura e quelli delle altre forme tradizionali di coltivazione;
  • i luoghi e i toponimi esplicitamente riferiti all'appartenenza al Chianti.

Art. 19 Infrastrutturazione ecologica

1. Si configurano come fasce di consistenza variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, disposte come rete continua che interessa i diversi Sistemi Territoriali. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavv. Sta02aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala 1/10.000.

2. Sono parti di territorio riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.

3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci di cui alla normativa vigente;
  • le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
  • le formazioni arboree di ripa e golena;
  • le superfici libere golenali;
  • la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

Art. 20 Sistemazioni agrarie storiche (vigneti, oliveti, muri a secco, terrazzamenti)

1. La presenza di tali sistemazioni è distinta con apposito segno grafico nelle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono le parti del territorio in cui sono visibili le sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

3. Sono elementi di invarianza:

  • le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • le opere di contenimento (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • le alberature segnaletiche;
  • il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso, anche in recepimento dei criteri e regole desumibili dalla "Carta per la gestione sostenibile del territorio in agricoltura del Chianti". Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico. Sulla base di un quadro conoscitivo di dettaglio il R.U. individua gli areali interessati da sistemazioni agrarie storiche ove consentire la nuova edificazione stabile e l'installazione di annessi temporanei e/o manufatti precari.

5. La disciplina del R.U. persegue la tutela delle sistemazioni agrarie anche attraverso interventi di risanamento delle eventuali parti degradate in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal P.T.C.P. e dal P.I.T.

6. La presenza di sistemazioni agrarie storiche recepita nel P.S. potrà essere integrata anche in esito ad ulteriori studi in sede di elaborazione del R.U. senza che ciò comporti necessaria variante al P.S..

Art. 21 Ambiti per l'istituzione di A.N.P.I.L., riserve e parchi

1. È l'area distinta in cartografia con apposito segno grafico alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000, e precisamente delinea le parti di territorio situate intorno all'asta del fiume Pesa.

2. Sono caratterizzate da qualità ambientali idonee ad una loro fruizione pubblica nell'ambito del tempo libero, delle attività sportivo-motorie, culturali e ricreative, termali, della osservazione e studio dei fenomeni naturali.

3. Il R.U. disciplina la realizzazione di servizi alle attività di cui al comma 2 nei limiti dei dimensionamenti massimi ammissibili stabiliti dal presente piano.

Art. 22 Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale

1. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo grafico alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • la destinazione forestale del suolo;
  • la composizione floristica del soprassuolo;
  • l'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alla aree.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono favoriti interventi di valorizzazione collegati all'attività di governo del bosco, alla prevenzione degli incendi e agli usi plurimi della risorsa forestale. Su tali aspetti il R.U. detta specifiche norme.

5. Rettifiche di minima entità all'uso del suolo disciplinato dal presente articolo sono ammesse anche in sede di formazione degli atti di governo del territorio nel caso di discordanze tra lo stato esistente e quello cartografato, previa dimostrazione dell'effettiva consistenza del soprassuolo vegetazionale ed accertamento da parte degli Enti competenti, senza che ciò costituisca variante al P.S".

Art. 23 Patriarchi vegetali e formazioni arboree decorative

1. Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente. Sono distinti in cartografia alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • la visibilità prossima e remota;
  • l'accessibilità esistente;
  • la tutela dall'inquinamento luminoso.

Art. 24 Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico architettonici individuate dal P.T.C.P.

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia alle tavv. Sta02aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala 1/10.000.

2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  • le opere di sistemazione del terreno;
  • le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • gli accessi e le recinzioni;
  • gli arredi fissi in genere;
  • le aperture visuali.

3. La disciplina degli elementi di invarianza di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. L5, L8, L9 e L11 delle norme del P.T.C.P. dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale.

4. La nuova edificazione per residenza agricola all'interno delle aree di cui al presente articolo è disciplinata dal capo L delle norme del P.T.C.P..

5. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'art. 78 comma 9 il R.U., in coerenza con gli obiettivi del P.T.C.P. vigente al momento dell'adozione e/o approvazione dell'atto di governo, può prevedere una disciplina di dettaglio per estendere la facoltà di cui al comma 5 dell'art. L9 del P.T.C.P. anche alle aziende agricole i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando sia dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori della stessa area di pertinenza.

6. La realizzazione dei manufatti all'interno delle aree di cui al presente articolo è comunque condizionata alla previa approvazione di un Piano Attuativo ovvero, per l'ipotesi in cui il proponente sia un Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito I.A.P.), di un P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo.

7. Il R.U. definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 11 e 12, una specifica disciplina di tutela e intervento.

Art. 25 Pozzi e sorgenti

1. Sono i punti di emergenza delle acque assunti come risorsa suscettibile di uso idropotabile o con valore termale che deve essere tutelata nelle sue caratteristiche fisico-chimiche e preservata da alterazioni dell'ambiente prossimo e da usi impropri. Sono distinti in cartografia alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • lo stato fisico dei luoghi, fatte salve le eventuali opere di captazione;
  • la natura di risorsa con l'attribuzione della qualifica di acque pubbliche.

Art. 26 Doline

1. Sono le forme carsiche doliniformi con fondo eluviale di Vescine-Cavallarino e costituiscono una componente del paesaggio del territorio comunale di Radda in Chianti. Sono distinte in cartografia alla tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • la naturalità della evoluzione morfologica;
  • la naturalità del deflusso delle acque.

3. Il R.U. detta norme finalizzate alla tutela di tali elementi attraverso buone pratiche agricole.

Art. 27 Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva e aree di eccezionale visibilità

1. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti da tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 15 e da tratti di tracciati viari presenti al 1954 di cui all'art.14.

3. Sono elementi di invarianza:

  • la libera accessibilità dei luoghi ove consentita alla luce del regime giuridico del bene,
  • l'assenza di ostacoli alla visione;
  • la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. Al fine di garantire le caratteristiche visuali di cui al presente articolo, il R.U. definisce specifici limiti alla edificabilità dei suoli negli spazi laterali al tratto individuato o circostanti il punto di osservazione, fatta salva la possibilità di localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti e/o stazioni di servizio.

5. Ove i tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 15 e i tratti di tracciati viari fondativi di cui all'art.14, contenuti nel P.S. e riconosciuti come percorsi di eccezionale apertura visiva, assumano anche valore di tracciato di interesse paesaggistico europeo, individuato alla tavola P09 del vigente P.T.C.P., il R.U. prevederà, in coerenza con l'art. S9 dello strumento provinciale, la realizzazione di aree di sosta e di connessi sentieri pedonali e ciclabili, nonché le limitazioni alla trasformabilità di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. S9.

Art. 28 Bacini e invasi artificiali

1. Le esistenti opere di invaso di acque superficiali la potenziale fonte di affrancamento per far fronte al bisogno di acqua, tutelando le risorse idriche alternative a quelle attualmente in uso, da utilizzare nel caso in cui rapidi cambiamenti climatici possano far diminuire la disponibilità d'acqua. Sono distinti in cartografia alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. La tutela, la protezione e l'utilizzo di tali elementi sono disciplinati ai sensi dell'art. 65.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04