Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 11 Edifici e beni storico - architettonici

1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavv. Sta02aS, Sta02bS in scala 1/10.000. L'individuazione discende dai vincoli esistenti e dalla specifica ricerca condotta dal P.T.C.P. di Siena.

2. Sono elementi di invarianza:

  • i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
  • gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 24 ove caratterizzati da rilevanza storico testimoniale;
  • gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti degli edifici e delle loro resedi con il contesto paesaggistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti. Il R.U. e le altre norme operative correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal R.U. sulla base della schedatura puntuale dell'intero patrimonio di cui al primo comma. In relazione alla medesima schedatura sono individuati gli edifici monumentali, i complessi, le ville ed i complessi villa-giardino non vincolati dal D.Lgs. 42/04 ma comunque meritevoli di particolare tutela, anche ai sensi degli artt. L9 e seguenti del vigente P.T.C.P.

4. La schedatura del patrimonio edilizio dovrà offrire descrizione dei seguenti aspetti:

  • dati topocartografici
  • epoca di costruzione
  • tipologia edilizia
  • numero di piani
  • tipo e materiali di copertura
  • accessibilità
  • destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
  • aree di pertinenza
  • paramento murario
  • infissi
  • caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
  • elementi decorativi di pregio
  • incongruità
  • rilevanza ambientale
  • valore architettonico.

Art. 12 Patrimonio edilizio presente al 1954

1. Gli edifici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavv. Sta02aN, Sta02aS in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo anni '60 - anni '80.

2. Sono elementi di invarianza:

  • le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il R.U. e le altre norme operative correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal R.U. sulla base della schedatura puntuale dell'intero patrimonio edilizio.

4. La schedatura del patrimonio edilizio dovrà offrire descrizione dei seguenti aspetti:

  • dati topocartografici
  • epoca di costruzione
  • tipologia edilizia
  • numero di piani
  • tipo e materiali di copertura
  • accessibilità
  • destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
  • aree di pertinenza
  • paramento murario
  • infissi
  • caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
  • elementi decorativi di pregio
  • incongruità
  • rilevanza ambientale
  • valore architettonico.

5. La presenza di edifici al 1954 contenuta nel P.S. deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Attraverso la schedatura di cui al comma precedente, tale attribuzione potrà essere confermata o modificata senza che ciò comporti necessaria variante al P.S..

Art. 13 Spazi pubblici centrali

1. Sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti.

2. Tali parti sono il risultato di una valutazione selettiva dell'esistente e orientativa del ruolo progettuale di questi complessi spaziali, e costitiuiscono elementi fondamentali di riferimento ai fini della riqualificazione dei singoli insediamenti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • la proprietà pubblica;
  • l'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose;
  • le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, simbolica e nel regime giuridico: sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.
Il R.U. seleziona i complessi spaziali più significativi - per gli elementi di valore in essi presenti e/o per il ruolo strategico che tali spazi rivestono, o sono potenzialmente in grado di rivestire, nel contesto urbano di riferimento - individuandone nel dettaglio gli elementi costitutivi mediante schedatura specifica, e definendo criteri e prescrizioni per gli assetti complessivi.
La schedatura dovrà garantire di norma la descrizione dei seguenti elementi:

  • dati topocartografici
  • tipo
  • caratteri planoaltimetrici
  • usi in atto
  • pavimentazioni
  • barriere architettoniche
  • margini
  • marciapiedi
  • passi carrabili
  • illuminazione
  • alberature su suolo pubblico
  • aiuole
  • attrezzature
  • elementi di arredo.

5. All'interno dei "Tessuti storici" di cui al successivo art. 86. il R.U. detta gli indirizzi per una specifica disciplina relativa all'arredo urbano, all'illuminazione pubblica, alle insegne ed alle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, all'uso del suolo pubblico.

Art. 14 Tracciati viari fondativi

1. Tali tracciati sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000. Sono percorsi in genere di antica formazione, espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri o delle frazioni, nonché di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno, ancora presenti per la maggior parte del loro tracciato e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità.

2. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

3. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
  • le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il R.U. e le altre norme operative correlate definiscono i criteri di valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica.

5. La presenza dei tracciati viari fondativi contenuta nel P.S. deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Ulteriori studi in sede di elaborazione del R.U. potranno confermare o modificare tale attribuzone senza che ciò comporti necessaria variante al P.S..

6. Ove il tracciato viario fondativo contenuta nel P.S. assuma anche valore di tracciato di interesse paesaggistico europeo, individuato alla tavola P09 del vigente P.T.C.P., il R.U. prevederà, in coerenza con l'art. S9 dello strumento provinciale, la realizzazione di aree di sosta e di connessi sentieri pedonali e ciclabili, nonché le limitazioni alla trasformabilità di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. S9.

Art. 15 Viabilità vicinale

1. La viabilità vicinale risultante dall'apposito Repertorio comunale è identificata in cartografia con apposito simbolo grafico alle tavv. Sta02aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala 1/10.000.

2. Le strade vicinali costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati. Raggiungono inoltre ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.

3. Costituiscono parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesaggistica:

  • i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il R.U. e le altre norme operative correlate definiscono i criteri per la valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica. Definiscono inoltre i casi in cui sono ammissibili lievi modifiche degli elementi di invarianza, in particolare quando si tratti di strade interne a nuclei o con pendenze o raggi di curvatura inadeguati per la sicurezza del traffico.

6. La presenza dei tracciati viari vicinale risulta dalla schedatura dell'apposito Repertorio Comunale. Ulteriori studi in sede di elaborazione del R.U. potranno confermare o modificare tale attribuzione senza che ciò comporti necessaria variante al P.S..

Art. 16 Siti archeologici

1. I siti archeologici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico nelle tavv. Sta02aN, Sta02aS in scala 1/10.000. Sono i siti individuati dal P.S. sulla base di una ricognizione delle fonti disponibili.

2. Sono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. Gli elementi di invarianza, ancorché non sottoposti a vincolo archeologico, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.
Il R.U. e le altre norme operative correlate disciplinano le modalità di tutela, anche per quanto riguarda la documentazione specifica da allegare ai progetti che interessino i siti di cui al presente articolo, con cui si determinano le fasi dei lavori, la gestione del cantiere e le forme di sorveglianza.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04