Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 10 Invarianti strutturali del territorio

1. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2005 tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono individuate, per il loro precipuo carattere di strutture resistenti e elementi cardine della identità dei luoghi, le seguenti invarianti strutturali del territorio, distinte in cartografia alle tavv. aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala 1:10.000:

  1. a.Invarianza storico-insediativa:
    • Edifici e beni storico-architettonici
    • Patrimonio edilizio presente al 1954
    • Spazi pubblici centrali
    • Tracciati viari fondativi
    • Viabilità vicinale
    • Siti archeologici
  2. b.Invarianza paesaggistica e ambientale:
    • S.I.C. "Monti del Chianti"
    • Area del Chianti
    • Infrastrutturazione ecologica
    • Sistemazioni agrarie storiche
    • Ambiti per l'istituzione di A.N.P.I.L., riserve e parchi
    • Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale
    • Patriarchi vegetali e formazioni arboree decorative
    • Pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici individuate dal P.T.C.P.
    • Pozzi e sorgenti
    • Doline
    • Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva e aree di eccezionale visibilità
    • Bacini e invasi artificiali
  3. c.Invarianza culturale e sociale
    • Sagre, feste paesane, fiere, mercati
    • Percorso ciclistico: l'Eroica

2. Con riferimento alle invarianti strutturali il P.S. definisce:

  • gli elementi di invarianza sottoposti a tutela (per ciascuna delle invarianti individuate);
  • le invarianti che per la loro rilevanza o specificità caratterizzano particolarmente i singoli sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • le strategie per l'uso delle risorse e per la tutela e/o valorizzazione degli elementi di invarianza nei sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • le prescrizioni per il R.U. e per le altre norme operative correlate.

3. Sono vietati gli interventi e le azioni che riducano in modo significativo ed irreversibile gli elementi di invarianza sottoposti a tutela. Gli interventi di trasformazione degli elementi di invarianza sono comunque sottoposti a specifiche valutazioni di dettaglio. Le aree con sistemazione agraria non costituenti invarianza sono soggette alla disciplina di tutela di cui all'art. 31.

4. La disciplina relativa alle invarianti prevale su le altre disposizioni contenute nelle presenti norme.

5. Il R.U. può promuovere l'avvio del procedimento previsto dall'art.138 del D. Lgs. 42/2004, anche sulla base della specifica schedatura, per gli immobili e le aree di cui agli artt. 12 e 16 qualora non già tutelati ai sensi del medesimo codice.

Capo I Invarianza storico - insediativa

Art. 11 Edifici e beni storico - architettonici

1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavv. Sta02aS, Sta02bS in scala 1/10.000. L'individuazione discende dai vincoli esistenti e dalla specifica ricerca condotta dal P.T.C.P. di Siena.

2. Sono elementi di invarianza:

  • i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
  • gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 24 ove caratterizzati da rilevanza storico testimoniale;
  • gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti degli edifici e delle loro resedi con il contesto paesaggistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti. Il R.U. e le altre norme operative correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal R.U. sulla base della schedatura puntuale dell'intero patrimonio di cui al primo comma. In relazione alla medesima schedatura sono individuati gli edifici monumentali, i complessi, le ville ed i complessi villa-giardino non vincolati dal D.Lgs. 42/04 ma comunque meritevoli di particolare tutela, anche ai sensi degli artt. L9 e seguenti del vigente P.T.C.P.

4. La schedatura del patrimonio edilizio dovrà offrire descrizione dei seguenti aspetti:

  • dati topocartografici
  • epoca di costruzione
  • tipologia edilizia
  • numero di piani
  • tipo e materiali di copertura
  • accessibilità
  • destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
  • aree di pertinenza
  • paramento murario
  • infissi
  • caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
  • elementi decorativi di pregio
  • incongruità
  • rilevanza ambientale
  • valore architettonico.

Art. 12 Patrimonio edilizio presente al 1954

1. Gli edifici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavv. Sta02aN, Sta02aS in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo anni '60 - anni '80.

2. Sono elementi di invarianza:

  • le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il R.U. e le altre norme operative correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal R.U. sulla base della schedatura puntuale dell'intero patrimonio edilizio.

4. La schedatura del patrimonio edilizio dovrà offrire descrizione dei seguenti aspetti:

  • dati topocartografici
  • epoca di costruzione
  • tipologia edilizia
  • numero di piani
  • tipo e materiali di copertura
  • accessibilità
  • destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
  • aree di pertinenza
  • paramento murario
  • infissi
  • caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
  • elementi decorativi di pregio
  • incongruità
  • rilevanza ambientale
  • valore architettonico.

5. La presenza di edifici al 1954 contenuta nel P.S. deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Attraverso la schedatura di cui al comma precedente, tale attribuzione potrà essere confermata o modificata senza che ciò comporti necessaria variante al P.S..

Art. 13 Spazi pubblici centrali

1. Sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti.

2. Tali parti sono il risultato di una valutazione selettiva dell'esistente e orientativa del ruolo progettuale di questi complessi spaziali, e costitiuiscono elementi fondamentali di riferimento ai fini della riqualificazione dei singoli insediamenti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • la proprietà pubblica;
  • l'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose;
  • le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, simbolica e nel regime giuridico: sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.
Il R.U. seleziona i complessi spaziali più significativi - per gli elementi di valore in essi presenti e/o per il ruolo strategico che tali spazi rivestono, o sono potenzialmente in grado di rivestire, nel contesto urbano di riferimento - individuandone nel dettaglio gli elementi costitutivi mediante schedatura specifica, e definendo criteri e prescrizioni per gli assetti complessivi.
La schedatura dovrà garantire di norma la descrizione dei seguenti elementi:

  • dati topocartografici
  • tipo
  • caratteri planoaltimetrici
  • usi in atto
  • pavimentazioni
  • barriere architettoniche
  • margini
  • marciapiedi
  • passi carrabili
  • illuminazione
  • alberature su suolo pubblico
  • aiuole
  • attrezzature
  • elementi di arredo.

5. All'interno dei "Tessuti storici" di cui al successivo art. 86. il R.U. detta gli indirizzi per una specifica disciplina relativa all'arredo urbano, all'illuminazione pubblica, alle insegne ed alle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, all'uso del suolo pubblico.

Art. 14 Tracciati viari fondativi

1. Tali tracciati sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000. Sono percorsi in genere di antica formazione, espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri o delle frazioni, nonché di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno, ancora presenti per la maggior parte del loro tracciato e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità.

2. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

3. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
  • le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il R.U. e le altre norme operative correlate definiscono i criteri di valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica.

5. La presenza dei tracciati viari fondativi contenuta nel P.S. deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Ulteriori studi in sede di elaborazione del R.U. potranno confermare o modificare tale attribuzone senza che ciò comporti necessaria variante al P.S..

6. Ove il tracciato viario fondativo contenuta nel P.S. assuma anche valore di tracciato di interesse paesaggistico europeo, individuato alla tavola P09 del vigente P.T.C.P., il R.U. prevederà, in coerenza con l'art. S9 dello strumento provinciale, la realizzazione di aree di sosta e di connessi sentieri pedonali e ciclabili, nonché le limitazioni alla trasformabilità di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. S9.

Art. 15 Viabilità vicinale

1. La viabilità vicinale risultante dall'apposito Repertorio comunale è identificata in cartografia con apposito simbolo grafico alle tavv. Sta02aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala 1/10.000.

2. Le strade vicinali costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati. Raggiungono inoltre ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.

3. Costituiscono parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesaggistica:

  • i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il R.U. e le altre norme operative correlate definiscono i criteri per la valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica. Definiscono inoltre i casi in cui sono ammissibili lievi modifiche degli elementi di invarianza, in particolare quando si tratti di strade interne a nuclei o con pendenze o raggi di curvatura inadeguati per la sicurezza del traffico.

6. La presenza dei tracciati viari vicinale risulta dalla schedatura dell'apposito Repertorio Comunale. Ulteriori studi in sede di elaborazione del R.U. potranno confermare o modificare tale attribuzione senza che ciò comporti necessaria variante al P.S..

Art. 16 Siti archeologici

1. I siti archeologici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico nelle tavv. Sta02aN, Sta02aS in scala 1/10.000. Sono i siti individuati dal P.S. sulla base di una ricognizione delle fonti disponibili.

2. Sono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. Gli elementi di invarianza, ancorché non sottoposti a vincolo archeologico, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.
Il R.U. e le altre norme operative correlate disciplinano le modalità di tutela, anche per quanto riguarda la documentazione specifica da allegare ai progetti che interessino i siti di cui al presente articolo, con cui si determinano le fasi dei lavori, la gestione del cantiere e le forme di sorveglianza.

Capo II Invarianza paesaggistico - ambientale

Art. 17 S.I.C. "Monti del Chianti"

1. L'area del SIC 88 "Monti del Chianti" è distinta in cartografia con apposito segno grafico nelle tavv. Sta02aN, Sta02aS in scala 1/10.000 e disciplinata anche dall'art. 44 delle presenti norme.

2. Il sito è caratterizzato da boschi di latifoglie termofile (boschi di quercine) e da residui di mesofile (castagneti) oltre ad arbusteti.

3. Sono elementi di invarianza, le caratteristiche vegetali e animali del sito, costituente elemento peculiare del contesto paesaggistico.

Art. 18 Area del Chianti Classico

1. L'area del Chianti è distinta in cartografia con apposito simbolo grafico alle tavv. Sta02aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala1/10.000.

2. Il territorio individuato ai sensi del comma 1 costituisce rilevante fattore identitario locale sotto il profilo culturale, ambientale, storico e economico ed è pertanto individuato come invariante strutturale del territorio.

3. Sono elementi di invarianza:

  • le pratiche agricole di coltivazione della vite ;
  • l'equilibrio storicamente determinato tra gli areali della viticoltura e quelli delle altre forme tradizionali di coltivazione;
  • i luoghi e i toponimi esplicitamente riferiti all'appartenenza al Chianti.

Art. 19 Infrastrutturazione ecologica

1. Si configurano come fasce di consistenza variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, disposte come rete continua che interessa i diversi Sistemi Territoriali. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavv. Sta02aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala 1/10.000.

2. Sono parti di territorio riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.

3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci di cui alla normativa vigente;
  • le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
  • le formazioni arboree di ripa e golena;
  • le superfici libere golenali;
  • la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

Art. 20 Sistemazioni agrarie storiche (vigneti, oliveti, muri a secco, terrazzamenti)

1. La presenza di tali sistemazioni è distinta con apposito segno grafico nelle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono le parti del territorio in cui sono visibili le sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

3. Sono elementi di invarianza:

  • le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • le opere di contenimento (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • le alberature segnaletiche;
  • il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso, anche in recepimento dei criteri e regole desumibili dalla "Carta per la gestione sostenibile del territorio in agricoltura del Chianti". Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico. Sulla base di un quadro conoscitivo di dettaglio il R.U. individua gli areali interessati da sistemazioni agrarie storiche ove consentire la nuova edificazione stabile e l'installazione di annessi temporanei e/o manufatti precari.

5. La disciplina del R.U. persegue la tutela delle sistemazioni agrarie anche attraverso interventi di risanamento delle eventuali parti degradate in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal P.T.C.P. e dal P.I.T.

6. La presenza di sistemazioni agrarie storiche recepita nel P.S. potrà essere integrata anche in esito ad ulteriori studi in sede di elaborazione del R.U. senza che ciò comporti necessaria variante al P.S..

Art. 21 Ambiti per l'istituzione di A.N.P.I.L., riserve e parchi

1. È l'area distinta in cartografia con apposito segno grafico alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000, e precisamente delinea le parti di territorio situate intorno all'asta del fiume Pesa.

2. Sono caratterizzate da qualità ambientali idonee ad una loro fruizione pubblica nell'ambito del tempo libero, delle attività sportivo-motorie, culturali e ricreative, termali, della osservazione e studio dei fenomeni naturali.

3. Il R.U. disciplina la realizzazione di servizi alle attività di cui al comma 2 nei limiti dei dimensionamenti massimi ammissibili stabiliti dal presente piano.

Art. 22 Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale

1. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo grafico alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • la destinazione forestale del suolo;
  • la composizione floristica del soprassuolo;
  • l'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alla aree.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono favoriti interventi di valorizzazione collegati all'attività di governo del bosco, alla prevenzione degli incendi e agli usi plurimi della risorsa forestale. Su tali aspetti il R.U. detta specifiche norme.

5. Rettifiche di minima entità all'uso del suolo disciplinato dal presente articolo sono ammesse anche in sede di formazione degli atti di governo del territorio nel caso di discordanze tra lo stato esistente e quello cartografato, previa dimostrazione dell'effettiva consistenza del soprassuolo vegetazionale ed accertamento da parte degli Enti competenti, senza che ciò costituisca variante al P.S".

Art. 23 Patriarchi vegetali e formazioni arboree decorative

1. Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente. Sono distinti in cartografia alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • la visibilità prossima e remota;
  • l'accessibilità esistente;
  • la tutela dall'inquinamento luminoso.

Art. 24 Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico architettonici individuate dal P.T.C.P.

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia alle tavv. Sta02aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala 1/10.000.

2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  • le opere di sistemazione del terreno;
  • le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • gli accessi e le recinzioni;
  • gli arredi fissi in genere;
  • le aperture visuali.

3. La disciplina degli elementi di invarianza di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. L5, L8, L9 e L11 delle norme del P.T.C.P. dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale.

4. La nuova edificazione per residenza agricola all'interno delle aree di cui al presente articolo è disciplinata dal capo L delle norme del P.T.C.P..

5. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'art. 78 comma 9 il R.U., in coerenza con gli obiettivi del P.T.C.P. vigente al momento dell'adozione e/o approvazione dell'atto di governo, può prevedere una disciplina di dettaglio per estendere la facoltà di cui al comma 5 dell'art. L9 del P.T.C.P. anche alle aziende agricole i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando sia dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori della stessa area di pertinenza.

6. La realizzazione dei manufatti all'interno delle aree di cui al presente articolo è comunque condizionata alla previa approvazione di un Piano Attuativo ovvero, per l'ipotesi in cui il proponente sia un Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito I.A.P.), di un P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo.

7. Il R.U. definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 11 e 12, una specifica disciplina di tutela e intervento.

Art. 25 Pozzi e sorgenti

1. Sono i punti di emergenza delle acque assunti come risorsa suscettibile di uso idropotabile o con valore termale che deve essere tutelata nelle sue caratteristiche fisico-chimiche e preservata da alterazioni dell'ambiente prossimo e da usi impropri. Sono distinti in cartografia alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • lo stato fisico dei luoghi, fatte salve le eventuali opere di captazione;
  • la natura di risorsa con l'attribuzione della qualifica di acque pubbliche.

Art. 26 Doline

1. Sono le forme carsiche doliniformi con fondo eluviale di Vescine-Cavallarino e costituiscono una componente del paesaggio del territorio comunale di Radda in Chianti. Sono distinte in cartografia alla tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • la naturalità della evoluzione morfologica;
  • la naturalità del deflusso delle acque.

3. Il R.U. detta norme finalizzate alla tutela di tali elementi attraverso buone pratiche agricole.

Art. 27 Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva e aree di eccezionale visibilità

1. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti da tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 15 e da tratti di tracciati viari presenti al 1954 di cui all'art.14.

3. Sono elementi di invarianza:

  • la libera accessibilità dei luoghi ove consentita alla luce del regime giuridico del bene,
  • l'assenza di ostacoli alla visione;
  • la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. Al fine di garantire le caratteristiche visuali di cui al presente articolo, il R.U. definisce specifici limiti alla edificabilità dei suoli negli spazi laterali al tratto individuato o circostanti il punto di osservazione, fatta salva la possibilità di localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti e/o stazioni di servizio.

5. Ove i tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 15 e i tratti di tracciati viari fondativi di cui all'art.14, contenuti nel P.S. e riconosciuti come percorsi di eccezionale apertura visiva, assumano anche valore di tracciato di interesse paesaggistico europeo, individuato alla tavola P09 del vigente P.T.C.P., il R.U. prevederà, in coerenza con l'art. S9 dello strumento provinciale, la realizzazione di aree di sosta e di connessi sentieri pedonali e ciclabili, nonché le limitazioni alla trasformabilità di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. S9.

Art. 28 Bacini e invasi artificiali

1. Le esistenti opere di invaso di acque superficiali la potenziale fonte di affrancamento per far fronte al bisogno di acqua, tutelando le risorse idriche alternative a quelle attualmente in uso, da utilizzare nel caso in cui rapidi cambiamenti climatici possano far diminuire la disponibilità d'acqua. Sono distinti in cartografia alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. La tutela, la protezione e l'utilizzo di tali elementi sono disciplinati ai sensi dell'art. 65.

Capo III Invarianza culturale e sociale

Art. 29 Sagre, feste paesane, fiere, mercati

1. Le manifestazioni tradizionali quali feste periodiche, sagre e mercati, costituiscono un forte fattore di identità della società locale e definiscono profili di continuità tra la tradizione rurale del passato e gli scenari socio-economici contemporanei.
Il mercato costituisce altresì un significativo e ricorrente momento di confronto e di discussione della società locale sui temi strategici dello sviluppo del territorio.

2. Sono elementi di invarianza:

  • la periodicità delle manifestazioni;
  • la centralità e la rilevanza quantitativa e qualitativa degli spazi dedicati;
  • le attività culturali connesse;
  • il ruolo dell'Amministrazione comunale.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.
Il R.U. definisce l'assetto delle aree destinate anche in relazione alla localizzazione ed alle esigenze organizzative della manifestazione e disciplina la realizzazione di eventuali strutture edilizie di supporto.

Art. 30 Percorso ciclistico: l'Eroica

1. Il tracciato dell'Eroica è un viaggio in bicicletta lungo 200 Km attraverso il Chianti e le Crete senesi con un percorso molto impegnativo che si sviluppa oltre la metà su strade bianche.

2. Sono elementi di invarianza:

  • la periodicità della manifestazione;
  • le attività culturali connesse;
  • il ruolo dell'Amministrazione comunale.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.
Il R.U. definisce l'assetto delle aree destinate anche in relazione alla localizzazione ed alle esigenze organizzative della manifestazione e disciplina la realizzazione di eventuali strutture edilizie di supporto.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04