Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 78 Salvaguardie. Disciplina transitoria

1. Fino all'approvazione del R.U., e comunque nel rispetto del termine massimo di tre anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 79, è sospesa ogni determinazione sulle istanze per interventi - diretti o ricompresi in piani attuativi - disciplinati dal vigente P.R.G. e, per quanto riguarda il territorio aperto, dalla variante delle leghe approvata con delibera C.C. n.18 del 19/04/2000 che presentino profili di contrasto con le norme, prescrizioni e criteri valutativi desumibili dal P.S.. Inoltre ed in particolare, in esito ad una prima valutazione ad opera del presente strumento, nelle seguenti aree, come meglio identificate nell'elaborato grafico allegato alle presenti norme:

  1. a. Sistema dei Monti del Chianti:
    • Sub-sistema dei coltivi delle arenarie:
      • - è sospesa, fino all'approvazione dell'atto di governo e comunque per il termine massimo di tre anni, ogni determinazione relativa all'incremento di superficie per l'area di Coltassala di 2509,76 mq S.U.L. previsti dal vigente P.R.G. (come da elaborato Str02, Atlante dei sistemi e delle U.T.O.E.) in quanto in contrasto con le caratteristiche morfologiche del suolo e con il canone di contenimento del suolo.
  2. b. Sistema del bacino del fiume Pesa:
    • - è sospesa, fino all'approvazione dell'atto di governo e comunque per il termine massimo di tre anni, ogni determinazione relativa all'incremento di superficie per l'area industriale di Campomaggio di 3666 mq di S.U.L. (come da elaborato Str02, Atlante dei sistemi e delle U.T.O.E.) previsti dal vigente P.R.G. in quanto il P.S. intende riservare al R.U. ogni determinazione sulla compatibilità della previsione, anche alla luce della più opportuna localizzazione dell'intervento, con riguardo, tra l'altro, alla pericolosità idraulica;
    • - è' sospesa, fino all'approvazione dell'atto di governo e comunque per il termine massimo di tre anni, ogni determinazione relativa all'incremento di superficie per l'area del Mulino di Radda di 880,91 mq di S.U.L. (come da elaborato Str02, Atlante dei sistemi e delle U.T.O.E.) previsti dal vigente P.R.G. in quanto il P.S. intende riservare al R.U. ogni determinazione sulla compatibilità della previsione, anche alla luce di quanto espresso all'interno dell'elaborato "Contributo valutativo ai sensi degli artt. L8, L9 e Z2 ai fini del P.S.", allegato alla relazione;
  3. c. Sistema del crinale di Radda in Chianti:
    • - è sospesa, fino all'approvazione dell'atto di governo e comunque per il termine massimo di tre anni, ogni determinazione relativa all'incremento di superficie per l'area di Campassole di 1049,33 mq di S.U.L. (come da elaborato Str02, Atlante dei sistemi e delle U.T.O.E.) previsti dal vigente P.R.G. in quanto il P.S. intende riservare al R.U. ogni determinazione sulla compatibilità dell'incremento di superficie industriale anche con riferimento alle future destinazioni di zona;
    • - è sospesa, fino all'approvazione dell'atto di governo e comunque per il termine massimo di tre anni, ogni determinazione relativa all'incremento di superficie per l'area dove insiste lo stabilimento delle ceramiche Rampini di 400 mq di S.U.L. (come da elaborato Str02, Atlante dei sistemi e delle U.T.O.E.) previsti dal vigente P.R.G. in quanto in contrasto con le caratteristiche morfologiche del territorio e con il canone di contenimento del suolo.
  4. d. U.T.O.E. Radda - La Croce:
    • - è' sospesa, fino all'approvazione dell'atto di governo e comunque per il termine massimo di tre anni, ogni determinazione relativa all'incremento di superficie per l'area industriale La Croce Bassa di 1848,09 mq di S.U.L. previsti dal vigente P.R.G. (come da elaborato Str02, Atlante dei sistemi e delle U.T.O.E.) sull'incremento di superficie con destinazione industriale anche in riferimento alla compatibilità con le prevalenti destinazioni di zona.
  5. e. U.T.O.E. La Villa:
    • - in attesa dei definitivi assetti che il R.U. intenderà operare nell'area dove insiste lo stabilimento in disuso della La.Ca. è sospesa ogni determinazione, fino all'approvazione dell'atto di governo e comunque per il termine massimo di tre anni, gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria in quanto il P.S. intende riservare al R.U. ogni determinazione sulla compatibilità della previsione anche in funzione di una futura riqualificazione dell'ambito urbano della Villa.
    • - è sospesa ogni determinazione fino all'approvazione dell'atto di governo e comunque per il termine massimo di tre anni sulle richieste di intervento diretto per i lotti ancora inedificati del comparto meglio individuato nella tavola relativa all'Area per insediamenti produttivi-artigianali di completamento - loc. La Villa nell'elaborato grafico allegato alle presenti norme, in quanto il P.S. intende riservare al R.U. ogni determinazione sulla compatibilità della previsione anche in funzione di una futura riqualificazione dell'ambito urbano della Villa.

2. Fino all'approvazione del R.U., e comunque nel termine massimo di tre anni, in considerazione della specifica disciplina di tutela che l'atto di governo prescriverà a tutela delle invarianze, è sospesa ogni determinazione sulle istanze e/o denunce concernenti interventi eccedenti le categorie della manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'art. 79 della L.R. 1/2005 sugli immobili individuati ai sensi dell'art. 12 delle presenti norme.

3. Fino all'approvazione del R.U., e comunque nel termine massimo di tre anni, al fine di non compromettere gli obiettivi di tutela che il P.S persegue per il territorio aperto, è sospesa ogni determinazione sulle istanze e/o denunce concernenti interventi eccedenti la categoria della ristrutturazione edilizia definita dall'art. 79 comma 2 lettera d) n. 1 della L.R. 1/2005 sul patrimonio edilizio esistente ricadente nel territorio rurale come definito dall'art. 31 delle presenti norme.

4. Nelle more di approvazione del R.U., al fine di non compromettere gli obiettivi del P.S., è sospesa ogni determinazione sulle istanze di permesso di costruire e/o per le denunce di inizio attività relative a nuove edificazioni, frazionamenti di preesistenti unità o mutamenti di destinazione d'uso, anche qualora previsti da piani attuativi, ove carenti delle seguenti superfici minime:

  • nelle aree urbane come definite dall'art. 46: S.U.L. minima per ogni unità abitativa pari a 50 mq;
  • nel territorio rurale come definite dall'art. 31: S.U.L. minima per ogni unità abitativa pari a 70 mq.

5. Nelle more di approvazione del R.U., al fine di non compromettere gli obiettivi del P.S., ed in particolare l'efficacia del dimensionamento massimo disciplinato all'art. 6 delle presenti norme ai fini della quantificazione dell'incremento massimo sostenibile di nuovi residenti si attribuisce la seguente equivalenza:

  • nelle aree urbane, come definite dall'art. 46 delle presenti norme, 50 mq di S.U.L. conseguente a nuova edificazione ovvero ad interventi comportanti mutamento in residenziale di pregressa destinazione non residenziale, equivalgono ad un abitante (50 mq di S.U.L. = 1 abitante);
  • nel territorio rurale, come definito dall'art. 31 delle presenti norme, 70 mq di S.U.L. conseguente a nuova edificazione ovvero ad interventi comportanti mutamento in residenziale di pregressa destinazione non residenziale, equivalgono ad un abitante (70 mq di S.U.L. = 1 abitante).

6. Fino all'approvazione del R.U. è sospesa ogni determinazione sugli interventi ricompresi in aree la cui pericolosità e fattibilità geomorfologica ed idraulica riconosciuta nelle tavole del P.S. risulti, anche in contrasto con pregresse classificazioni e perimetrazioni del vigente P.R.G., in classe 4, fatti salvi i procedimenti di riclassificazione ove consentiti dal Piano di Assetto Idrogeologico fiumi Arno e Ombrone e comunque a condizione che siano preventivamente o contestualmente poste in essere opere di messa in sicurezza per il superamento delle condizioni di pericolosità.

7. In attesa dell'allineamento dello strumento operativo al piano di settore regionale e/o provinciale P.A.E.R.P. è sospesa ogni determinazione sulle richieste di autorizzazione alla coltivazione della cava in località Caparsa qualora concernenti aree esterne od ulteriori all'attuale piano di coltivazione.

8. Nelle more di approvazione del R.U., e comunque nel termine massimo di tre anni, è sospesa ogni determinazione sulle proposte di piano attuativo non adottate alla data di adozione del presente P.S., ove carenti di una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante, quale parametro complessivo minimo di riferimento, anche alla luce del livello qualitativo e quantitativo già conseguito nel territorio comunale.
Tale quantità discende da:

  • opportunità di trasformare le eventuali eccedenze quantitative rispetto ai minimi fissati dalla normativa statale in miglioramento e diversificazione qualitativa;
  • necessità di aumentare le dotazioni relative a funzioni amplificate dai comportamenti sociali recenti come i servizi alla collettività (ed in particolare alla popolazione anziana ed ai giovani) le attrezzature sportive ed il tempo libero.

Le articolazioni quantitative di riferimento assunte sono:

  • verde pubblico 12,5 mq/ab
  • parcheggi pubblici 3,5 mq/ab
  • attrezzature scolastiche 4,5 mq/ab
  • attrezzature collettive 3,5 mq/ab

9. Nelle more di adozione del R.U. nelle aree di pertinenza di cui all'art. 24 delle presenti norme si applica direttamente la disciplina di tutela e di valorizzazione di cui all'art. L9 dello strumento della pianificazione provinciale.

10. Nelle more di adozione del R.U. l'individuazione delle emergenze del paesaggio agrario è desumibile direttamente dalla tavola P05 dello strumento della pianificazione provinciale. La tavola Agr06 riveste efficacia di quadro conoscitivo.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04