Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 76 Aree urbane e/o di interesse urbano

1. Sono le parti del territorio di cui all'art. 46 delle presenti norme, comprendenti gli insediamenti anche molto recenti, nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, attività produttive, ambiti di trasformazione per la realizzazione di nuove aree, maglia viaria, nonchè le parti degli insediamenti prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili, incluse parti non edificate interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato, formando margini incompiuti in cui non risulta completamente definito il rapporto tra insediamenti e territorio aperto. Sono altresì le parti contigue agli insediamenti, prevalentemente inedificate, di norma caratterizzate da formazioni paesaggistiche o ambientali di pregio, o comunque destinate alla tutela dei rapporti tra insediamenti e paesaggio, coerenti con le aree e con la disciplina di cui agli artt. L5 e L8 delle Norme del P.T.C.P. Sono compresi in queste parti anche i plessi insediativi ad impianto preordinato, indipendentemente dall'epoca di costruzione.

2. All'interno di tali parti il R.U. individua le aree e può consentire le seguenti attività o destinazioni:

  • residenziale;
  • industriale e artigianale;
  • commerciale;
  • turistico-ricettive;
  • ospitalità extralberghiera;
  • direzionale;
  • pubbliche o di interesse pubblico,
  • parcheggio pubblico e/o privato, distributori ed impianti di carburante;
  • verde pubblico e/o privato;
  • agricola e attività connesse;
  • deposito e commercio all'ingrosso;
  • artigianali di servizio.

3. Gli interventi disciplinati dal R.U., in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante dei Sistemi Territoriali e delle U.T.O.E.", e nel rispetto degli artt. L5, L7, L8 delle norme del P.T.C.P., riguardano prevalentemente la riqualificazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria, degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio, della configurazione degli spazi non edificati, anche mediante nuova edificazione di completamento e/o interventi di sostituzione edilizia, il recupero e la riqualificazione ambientale e paesaggistica per le aree in condizioni di degrado, la tutela e la valorizzazione per le parti di pregio, nonché la nuova edificazione, finalizzata a determinare assetti insediativi coerenti con le strategie definite dal presente P.S., e dall' art. L4 delle Norme del P.T.C.P. e dalla disciplina del P.I.T.. Gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria, contenuti in tali parti, dovranno essere salvaguardati in attuazione della disciplina più restrittiva fra quella contenuta nel capo M del P.T.C.P. e quella presente nel presente P.S..

4. Nelle parti di territorio caratterizzate da formazioni paesaggistiche o ambientali di pregio destinate alla tutela dei rapporti tra insediamenti e paesaggio il R.U. comunque esclude la nuova edificazione.

5. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.

6. Il R.U. individua eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo più idoneo.

7. Il R.U. prevede per le aree per insediamenti industriali e artigianali l'eventuale qualificazione di "aree ecologicamente attrezzate" qualora in possesso dei requisiti definiti dallo stesso R.U.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04