Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 60 Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale

1. Su tutto il territorio comunale il R.U. prevede che gli interventi comportanti modifica del coefficiente di deflusso conseguente alla realizzazione di nuovi edifici, sistemazioni esterne, parcheggi e viabilità garantiscano (art. 16 del D.P.G.R. 2/2007):

  • per le nuove costruzioni il mantenimento del 25% della superficie fondiaria di pertinenza non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento delle acque meteoriche con le modalità naturali preesistenti. Nel caso di volumetrie interrate è garantita la permeabilità dei suoli nel caso in cui sia ricostituita la copertura di terreno vegetale con spessore di almeno m 1;
  • nel caso di realizzazione di parcheggi e viabilità, l'utilizzo di tipologie e materiali che garantiscano l'idonea infiltrazione o ritenzione delle acque meteoriche;
  • l'autocontenimento quando non si verifichi l'officiosità delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque dall'area impermeabilizzata. E' ammessa la regimazione complessiva di più lotti con riferimento al comparto di intervento.

2. Il R.U. prevede che Piani attuativi, P.A.P.M.A.A. e progetti edilizi comprendano un idoneo elaborato rappresentante la regimazione e le canalizzazioni delle acque superficiali attinenti all'area di intervento.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04