Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 57 Misure di protezione delle risorse idriche

1. Si definiscono acquiferi strategici da sottoporre a tutela le aree perimetrate nella tavola GeoNo03 come "aree sensibili classe 1" corrispondenti alla formazione dei calcari di Monte Grossi e le "aree assimilate" come le aree di infiltrazione carsica di Colle Petroso-Vescine e La Sughera-Poggio la Guardia, l'area di emergenza delle solfatare acide di San Fedele e le aree di "riserva di ricerca di acque per usi pubblici" come perimetrate nell'elaborato GeoNo04.

2. Si definiscono corpi idrici da tutelare in maniera diffusa le aree perimetrate nella tavola GeoNo04 come "aree sensibili di classe 2" corrispondenti alla formazione calcareo-marnosa di Monte Morello ed i depositi alluvionali di fondovalle dei torrenti Pesa e Arbia.

3. Disciplina delle aree sensibili di classe 1 (Art. A2 P.T.C.P. Siena):

  1. a. Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della provincia, così come individuate nella tav. P01 del P.T.C.P., il R.U. esclude qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire - ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente;
  2. b. Tra gli usi e le attività da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 il R.U. comprende:ù
    • la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento, e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti autorizzativi;
    • la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
    • attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
    • la realizzazione di oleodotti.
  3. c. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile dall'art. A2, comma 3, del P.T.C.P. e relativi riferimenti. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
  4. d. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore. Il R.U. prevede che le opere ed impianti accessori siano realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, nel rispetto dei termini temporali previsti all'art. A2, comma 4, del P.T.C.P..
  5. e. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA. Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di 210 kg di azoto per ettaro, così come previsto all'art. A2, comma 5, del P.T.C.P. e relativi riferimenti.
  6. f. Fino alla definizione, da parte dell'A.A.T.O. e dell'Autorità di Bacino, di una apposita disciplina dei prelievi, il R.U. vieta di norma le perforazioni di pozzi per usi differenti da quelli domestici, così come definiti dall'art.93 del T.U. 1933 n. 1775, salvo i casi di comprovata ed eccezionale necessità da far constatare negli atti autorizzatori.
  7. g. Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 la disciplina del R.U. tende a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; prevedendo che le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche siano alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano. Il R.U. potrà escludere ulteriore carico urbanistico interessante le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla disciplina del P.T.C.P.. In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, il R.U. predilige tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti.

4. Disciplina delle aree sensibili di classe 2 (Art. A3 P.T.C.P. Siena).

  1. a. Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. PO1 del P.T.C.P., le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.
  2. b. Il R.U. prevede che i depuratori di reflui urbani ed industriali siano dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento
  3. c. Il R.U. prevede opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde anche per la realizzazione di:
    • impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
    • impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
    • centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
    • attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
    • tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
  4. d. Il R.U. prevede che la perforazione di pozzi sia soggetta al rispetto del protocollo tecnico predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno nell'ambito del Piano Stralcio "Qualità delle acque".
  5. e. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dall'art. A3 comma 6 del P.T.C.P..
  6. f. Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'ARSIA, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio "Qualità delle acque" dell'Autorità di Bacino dell'Arno, approvato con DPCM 31.09.1999, pubblicato sul supplemento speciale del B.U.R.T. in data 10.11.1999.

5. La valutazione di compatibilità delle trasformazioni ammesse dal R.U. con la disciplina di cui alla parte II, titolo IV delle presenti norme e del P.T.C.P. sarà effettuata con la fattibilità geologica del R.U. stesso e relative varianti.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04