Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 56 Acque pubbliche

1. Si definiscono acque pubbliche le acque appartenenti al reticolo idraulico come definito al precedente art. 55 comma 2.

2. Per le acque pubbliche costituisce ambito di protezione l'alveo, le sponde (o argini) e le aree comprese nelle due fasce di larghezza di m 10 adiacenti al corso d'acqua, misurata a partire dal ciglio di sponda (o dal piede d'argine).

3. In tale ambito il R.U. non consente nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche, fatte salve eventuali opere di natura idraulica. Gli attraversamenti e/o affiancamenti di infrastrutture pubbliche sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

4. Il R.U. disciplina l'attività edilizia ricadente nell'ambito di assoluta protezione in coerenza con le vigenti tutele di settore. Nelle fasce di assoluta protezione il R.U. può ammettere, purché a distanza superiore a m 4 dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine e comunque ove compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua, parcheggi pertinenziali a raso e recinzioni nel rispetto dei criteri desumibili dall'art. 31 comma 14.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04