Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 40 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)

1. La realizzazione di nuovi edifici rurali potrà essere consentita dal R.U. solo previa approvazione del P.A.P.M.A.A., proposto secondo i modelli definiti dall'amministrazione provinciale, contenente l'impegno al mantenimento in produzioni delle superfici minime fondiarie stabilite dal P.T.C.P..

2. Il P.A.P.M.A.A., redatto da professionista abilitato e proposto in cinque copie al Comune, assume i contenuti indicati all'art. 9 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, n. 5/R. nonché al capo Q del P.T.C.P. e persegue gli obiettivi di miglioramento fondiario e valorizzazione ambientale esplicitati dallo strumento della pianificazione provinciale.

3. Il R.U. specifica il limite dimensionale minimo, comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 9 comma 11, lett. e) delle presenti norme.

4. La disciplina del R.U. assicura, in ipotesi di mutamento di destinazione d'uso di edifici rurali, il mantenimento di spazi destinati alle attività di gestione dell'area di pertinenza nonché di spazi di servizio alla nuova destinazione. Al fine del rispetto del disegno consolidato dell'area circostante, il R.U. prescrive

  1. a.Il divieto di frazionamenti comportanti modifiche della maglia agraria;
  2. b.Il divieto di movimenti di terra cui possa conseguire alterazione orografica;
  3. c.La realizzazione di eventuali sistemazioni a verde solo con specie arbustive ed arboree autoctone.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04