Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 37 Annessi rurali a servizio di fondi condotti da soggetti diversi dagli Imprenditori Agricoli Professionali

1. Il R.U. consente l'edificazione di annessi rurali nei fondi condotti da soggetti diversi dagli I.A.P. nel rispetto delle disposizioni del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, n. 5/R.

2. Il R.U. definisce i requisiti tecnico-costruttivi di tali annessi nonché gli ulteriori parametri di cui all'art. 41 comma 5 della L.R. 1/2005 ed all'art. 6, commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, n. 5/R.

3. Il R.U. disciplina la realizzazione degli annessi di cui al presente articolo aventi dimensione massima di S.U.L. pari a mq. 30 alle seguenti condizioni e fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo:

  • Sup. Minima mq. 10.000 vigneto, frutteto e orto;
  • Sup. Minima mq. 20.000 oliveto;
  • Sup. Minima mq. 40.000 seminativo

4. Il R.U. disciplina la realizzazione degli annessi di cui al presente articolo aventi dimensione massima di S.U.L. pari a mq. 18 alle seguenti condizioni e fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo:

  • Sup. Minima mq. 5.000 vigneto, frutteto e orto;
  • Sup. Minima mq. 10.000 oliveto;
  • Sup. Minima mq. 20.000 seminativo

5. Il R.U. esclude dal computo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo le aree boscate, mentre vi ricomprende gli eventuali volumi preesistenti ove mantenuti.

6. Per fondi con diverso ordinamento colturale la superficie minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici minime previste.

7. Il R.U. disciplina la realizzazione degli annessi di cui al presente articolo nell'ipotesi di fondi suddivisi su più appezzamenti.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04