Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 36 Annessi agricoli

1. La nuova edificazione di annessi agricoli costituenti pertinenze dei fondi agricoli degli I.A.P. è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, n. 5/R, ed è consentita previa dimostrazione della impossibilità di recuperare a tal scopo edifici esistenti.

2. Il R.U. disciplina i nuovi annessi privilegiandone la realizzazione preferibilmente in aderenza e comunque nelle aree adiacenti agli edifici esistenti, salvo comprovati impedimenti tecnici.

3. Il R.U. consente in ogni caso il recupero di preesistenze edilizie di qualunque destinazione al fine di realizzare annessi agricoli è sempre consentito, anche in caso di ritorno all'uso agricolo di volumi in precedenza deruralizzati od utilizzati per attività complementari o connesse quali agriturismo od altri.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04