Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 35 Bonifiche agrarie

1. Le bonifiche agrarie sono un complesso di lavorazioni ed interventi, comportanti una modificazione tendenzialmente irreversibile dello stato dei luoghi mediante alterazione delle originarie pendenze, sistemazioni idrauliche, eliminazione di eventuale scheletro affiorante ed altri interventi similari. Le bonifiche si differenziano dalle lavorazioni agrarie straordinarie, quali modesti livellamenti e/o scassi, perché caratterizzate da un complesso di operazioni cui consegue modifica dell'orografia dei luoghi e/o dell'assetto idrogeologico.

2. Gli interventi di bonifica e le lavorazioni straordinarie dovranno in ogni caso rispettare le prescrizioni delle vigenti norme regionali e statali in materia paesaggistica, ambientale ed estrattiva.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04