Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 34 Attività integrate e compatibili

1. Si intendono per attività integrate e compatibili ai sensi dell'art. 39 comma 1 e 2 della L.R. 1/2005 le attività commerciali, artigianali, ricettive e di servizio esercitate all'interno di fabbricati preesistenti con espresso divieto di nuova edificazione, salvo quanto previsto al comma 4 delle presenti norme.

2. Si considerano tali:

  • le attività integrate commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola;
  • attività integrate artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore e di visibilità rispetto all'ambiente circostante;
  • attività integrate ricettive: ricettività sino a 50 posti letto, realizzate esclusivamente mediante recupero di fabbricati rurali. Tali strutture potranno espletare anche attività di ristorazione sino a 50 posti a sedere;
  • attività integrate di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento a scopo commerciale, addestramento e pensione per animali o servizi per attività didattico culturali e ricreative.

3. Per le attività integrate il R.U. disciplina la dimensione massima del/i locale/i utilizzabili a tal fine.

4. Per attività integrate di servizio il R.U. può prevedere:

  1. a. localizzazioni e modalità esecutive per la realizzazione di strutture per la detenzione di animali (cavalli, cani ed altri) o a servizio delle attività venatorie, e relativi accessori, a scopo non agricolo, preferibilmente in legno,
  2. b.localizzazioni e modalità esecutive per la realizzazione di strutture per sedi operative di soggetti che offrono servizi turistici e/o di protezione civile quali punto informazioni, noleggio biciclette, stazioni di monitoraggio o simili.

5. Gli atti di governo del territorio non potranno consentire la realizzazione di depositi di materiali ancorché collegati alle attività integrate di cui al presente articolo.

6. Il R.U., a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente, definisce condizioni, limiti quantitativi e criteri tipologici e costruttivi per gli immobili da destinare alle attività di cui al presente articolo.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04