Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 33 Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva

1. Le aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva presentano le stesse caratteristiche delle aree di cui all'art. 32 comma 1 delle presenti norme, dalle quali si distinguono per la loro accentuata vocazione produttiva e l'elevato pregio ai fini della produzione agricola anche potenziale.

2. All'interno di tali aree, perimetrate in cartografia alla tav. Vi05 in scala 1/15000, il R.U. può ammettere gli interventi connessi alle attività di cui all'art. 32, comma 2 delle presenti norme.

3. All'interno di tali aree si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'art. 32 delle presenti norme.

4. Il R.U. disciplina la realizzazione di cantine prevedendo che le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione debbano essere contenute nella misura massima di mq. 1500 di S.U.L..

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04