Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 32 Aree a prevalente funzione agricola

1. Le Aree a prevalente funzione agricola sono quelle ove si riscontra la presenza di diffusi miglioramenti fondiari che caratterizzano in modo permanente l'assetto del territorio ed il sistema produttivo agrario (sistemazioni idraulico agrarie, viabilità storica, formazioni arboree che caratterizzano strade, linee di confine e delimitazioni di campi, opere edilizie funzionali al ciclo produttivo aziendale, colture arboree specializzate ed in particolare viti e olivi per produzioni di pregio, infrastrutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti) e di un contesto economico, storico e culturale specifico e legato alla tradizione agricola (D.O.C., aziende storiche, unità aziendali di grandi dimensioni economiche, notevole numero di addetti del settore e dell'indotto, sedi di istituzioni specifiche). In tali aree, che esplicano chiaramente vocazione pedo-climatica e strutturale per la produzione di vini ed altri prodotti tipici di alta qualità, sono prioritariamente da salvaguardare e favorire l'agricoltura e le attività ad essa connesse.

2. All'interno di tali aree, perimetrate in cartografia alla tav. Vi05 in scala 1/15.000, il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • coltivazione dei terreni, pascolo, zootecnia e apicoltura;
  • selvicoltura, raccolta prodotti del bosco, conservazione, trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse
  • attività faunistico venatorie;
  • residenza agricola;
  • annessi agricoli;
  • agriturismo in edifici esistenti;
  • attività turistico - ricettive in edifici esistenti;
  • reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico-ambientale;
  • attività pubbliche o di interesse pubblico.

3. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici e la nuova edificazione all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi Territoriali e per le U.T.O.E..

4. Il R.U. attua, all'interno di tali aree, ulteriori distinzioni ai fini di specifiche prescrizioni per gli interventi di tutela paesaggistica, riqualificazione ambientale e trasformazione urbanistico-edilizia, nel rispetto delle vigenti norme regionali per le zone a prevalente funzione agricola. Il R.U. prescrive quale dimensione minima a destinazione residenziale agricola e non, sia in caso di recupero o frazionamento, S.U.L. non inferiori a quanto definito dall'art. 78, comma 4.

5. Il R.U. definisce altresì i casi tipologici e i limiti dimensionali di annessi agricoli il cui recupero a fini abitativi o ricettivi non può dare luogo a più di una unità.

6. All'interno di tali aree:

  1. a.è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b), nonché la utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  2. b.è consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, annessi agricoli stabili, centri di trasformazione e servizi, residenze agricole di cui sia dimostrata la necessità in P.A.P.M.A.A.;
  3. c.il R.U. prescrive che le nuove costruzioni siano posizionate in prossimità ad eventuali preesistenze, in maniera da ridurre al minimo la realizzazione di nuova viabilità e l'impatto paesaggistico (posizioni dominanti, caucumnali, ecc.), privilegiando materiali e tipologie costruttive rispettosi dei luoghi e delle tradizioni.

7. Le nuove costruzioni di cui alla lettera b) del comma precedente sono consentite qualora ricorrano le condizioni prescritte dall'art. 3 del Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III della L.R.1/05, n.5/R e dall'art. Q8 del P.T.C.P.;

8. Il R.U. disciplina la realizzazione di cantine prevedendo che le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione debbano essere contenute nella misura massima di mq. 1000 di S.U.L..

9. Gli atti di governo disciplinano pratiche colturali e le sistemazioni agrarie finalizzate alla viticoltura nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta per l'uso Sostenibile del territorio del Chianti. La disciplina perl'impianto di nuovi vigneti deve rispettare i seguenti indirizzi:

  • impiego di paleria lignea
  • reimpianto di alberature autoctone sia a filare che come pianta segnaletica singola ai margini degli appezzamenti;
  • disposizioni dei filari assecondando l'orografia del territorio e riadattando sesti di impianto tradizionali;
  • nel caso di adozione delle sistemazioni a rittochino, le stesse non devono interessare appezzamenti con pendenze superiori al 15÷20%;
  • nel caso di presenza e/o di realizzazione di impianti con prevedibili azioni erosive, l'inerbimento totale;
  • laddove sono presenti coltivazioni con ridotta regimazione idraulica e la pendenza risulti molto elevata, la realizzazione di uno stradello che consenta l'interruzione dei filari con realizzazione di scoline per l'allontanamento delle acque meteoriche;
  • nel caso di affossature principali quali capofossi etc, il ripristino di fasce alberate con essenze autoctone su tutto il loro sviluppo;
  • la realizzazione del reticolo idraulico minore deve essere attuata mediante messa in opera di pietrame secondo la metodologia prevista per la costruzione dei muri a secco oppure semplicemente inerite.

10. Le colture dell'olivo costituiscono elemento insostituibile dell'agromosaico e devono essere pertanto tutelate dal R.U. nel rispetto dei seguenti indirizzi:

  • procedere alla salvaguardia a scopo produttivo di tutti quegli appezzamenti ad oliveto in attuale fase di abbandono. Nel recupero dovrà essere posta la massima attenzione al ripristino ed adeguamento della regimazione idraulico-agraria anche mediante il recupero e la manutenzione dei muretti a secco.
  • data la particolare orografia del territorio ed, in particolare, della strutturazione delle aree investite ad oliveto, mantenere l'impianto inerbito.
  • la realizzazione del reticolo idraulico minore deve essere attuata mediante terrazzamenti o ciglionamenti.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04