Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 31 Territorio rurale

1. Il "Territorio rurale" è individuato all'esterno delle "Aree urbane e/o di interesse urbano" di cui all'art. 46 delle presenti norme e distinto in cartografia alla tav. Vi05 in scala 1/15.000

2. All'interno del territorio rurale di cui al comma 1 vigono le disposizioni di cui al Capo III della L.R. 1/2005.
Il territorio rurale è suddiviso in "Aree a prevalente funzione agricola" e "Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva"

3. Nel caso di passaggio dalla funzione residenziale agricola a quella residenziale, il R.U. può consentire il recupero della intera S.U.L. esistente.

4. Il R.U. può consentire i frazionamenti di unità edilizie preesistenti solo con una risultante media minima di 70 mq di S.U.L.

5. Il R.U. consente interventi sul patrimonio esistente comportanti mutamento della pregressa destinazione d'uso solamente per unità edilizie aventi S.U.L. uguale o maggiore a mq 50.

6. Il R.U. prevede che la S.U.L. conseguente ad interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale non debba essere computata a detrarre dalla S.U.L. residenziale massima ammissibile relativa al sistema in cui ricadono ma, previa conversione in equivalenti abitanti in misura di 70 mq/ab, debba essere detratta dall'incremento massimo sostenibile di nuovi residenti di cui all'art. 6 comma 4 delle presenti norme.

7. Il R.U. prevede che in ipotesi di interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti il mutamento della pregressa destinazione agricola in funzione turistico ricettiva, i posti letto ottenuti siano computati a detrarre dal numero massimo ammissibile relativo al sistema in cui ricadono.

8. Il P.S. recepisce i criteri di tutela del paesaggio agrario contenuti nella disciplina del P.T.C.P.. Il R.U. disciplina e tutela il paesaggio agrario quale frutto del lavoro svolto dagli agricoltori, in coerenza con il P.T.C.P. ed il P.S. tenuto conto dei dati desumibili anche dalle ortofoto regionali.

9. Il R.U. disciplina le aree con sistemazione agraria a maglia fitta secondo obiettivi di massima tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e non riducano la capacità di invaso della rete scolante. Il R.U. può consentire l'eliminazione delle piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre. La disciplina di R.U. tutela la viabilità campestre e il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti.

10. Il R.U. disciplina le aree con sistemazione agraria a maglia media secondo obiettivi di tutela della condizione attuale - risultante da estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree - evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo.

11. Il R.U. disciplina le aree con sistemazione agraria a maglia larga consentendo interventi che prevedano la reintroduzione di solcature tra i campi e il conseguente incremento della capacità di invaso, di elementi di rinaturalizzazione quali filari arborei e siepi lineari, con conservazione delle tracce della tessitura agraria precedente.

12. Il R.U. può consentire trasformazioni della maglia fitta, media o larga purché migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesaggisitico-ambientale e che comunque garantiscano il perseguimento degli obiettivi di cui ai capi A, B, C, E, H, I, L, M, Q, P delle Norme del P.T.C.P. Il R.U. prescrive che gli interventi comportanti modifica della maglia agraria debbano contenere:

  • a. il rilievo delle sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali), della forma e dimensione dei campi, della rete scolante, delle colture arboree e della viabilità campestre;
  • b.una relazione sulle condizioni di efficacia del sistema scolante;
  • c.una relazione che comprovi l'efficacia della sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo.

13. Il R.U. pone una disciplina delle recinzioni sottesa ad escludere eccessiva frammentazione del territorio rurale privilegiando, dove consentite, modalità di realizzazione non invasive. Al fine di attenuare cesure del paesaggio agricolo il R.U. potrà prevedere che le recinzioni ove consentite siano realizzate con siepi autoctone.

14. Il R.U. pone una disciplina sottesa ad escludere piantumazione di specie arboree non autoctone quali Robinia pseudoacacia

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04