Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 27 Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva e aree di eccezionale visibilità

1. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti da tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 15 e da tratti di tracciati viari presenti al 1954 di cui all'art.14.

3. Sono elementi di invarianza:

  • la libera accessibilità dei luoghi ove consentita alla luce del regime giuridico del bene,
  • l'assenza di ostacoli alla visione;
  • la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. Al fine di garantire le caratteristiche visuali di cui al presente articolo, il R.U. definisce specifici limiti alla edificabilità dei suoli negli spazi laterali al tratto individuato o circostanti il punto di osservazione, fatta salva la possibilità di localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti e/o stazioni di servizio.

5. Ove i tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 15 e i tratti di tracciati viari fondativi di cui all'art.14, contenuti nel P.S. e riconosciuti come percorsi di eccezionale apertura visiva, assumano anche valore di tracciato di interesse paesaggistico europeo, individuato alla tavola P09 del vigente P.T.C.P., il R.U. prevederà, in coerenza con l'art. S9 dello strumento provinciale, la realizzazione di aree di sosta e di connessi sentieri pedonali e ciclabili, nonché le limitazioni alla trasformabilità di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. S9.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04