Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 24 Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico architettonici individuate dal P.T.C.P.

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia alle tavv. Sta02aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala 1/10.000.

2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  • le opere di sistemazione del terreno;
  • le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • gli accessi e le recinzioni;
  • gli arredi fissi in genere;
  • le aperture visuali.

3. La disciplina degli elementi di invarianza di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. L5, L8, L9 e L11 delle norme del P.T.C.P. dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale.

4. La nuova edificazione per residenza agricola all'interno delle aree di cui al presente articolo è disciplinata dal capo L delle norme del P.T.C.P..

5. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'art. 78 comma 9 il R.U., in coerenza con gli obiettivi del P.T.C.P. vigente al momento dell'adozione e/o approvazione dell'atto di governo, può prevedere una disciplina di dettaglio per estendere la facoltà di cui al comma 5 dell'art. L9 del P.T.C.P. anche alle aziende agricole i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando sia dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori della stessa area di pertinenza.

6. La realizzazione dei manufatti all'interno delle aree di cui al presente articolo è comunque condizionata alla previa approvazione di un Piano Attuativo ovvero, per l'ipotesi in cui il proponente sia un Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito I.A.P.), di un P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo.

7. Il R.U. definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 11 e 12, una specifica disciplina di tutela e intervento.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04