Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 22 Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale

1. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo grafico alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • la destinazione forestale del suolo;
  • la composizione floristica del soprassuolo;
  • l'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alla aree.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono favoriti interventi di valorizzazione collegati all'attività di governo del bosco, alla prevenzione degli incendi e agli usi plurimi della risorsa forestale. Su tali aspetti il R.U. detta specifiche norme.

5. Rettifiche di minima entità all'uso del suolo disciplinato dal presente articolo sono ammesse anche in sede di formazione degli atti di governo del territorio nel caso di discordanze tra lo stato esistente e quello cartografato, previa dimostrazione dell'effettiva consistenza del soprassuolo vegetazionale ed accertamento da parte degli Enti competenti, senza che ciò costituisca variante al P.S".

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04