Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 20 Sistemazioni agrarie storiche (vigneti, oliveti, muri a secco, terrazzamenti)

1. La presenza di tali sistemazioni è distinta con apposito segno grafico nelle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000.

2. Sono le parti del territorio in cui sono visibili le sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

3. Sono elementi di invarianza:

  • le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • le opere di contenimento (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • le alberature segnaletiche;
  • il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso, anche in recepimento dei criteri e regole desumibili dalla "Carta per la gestione sostenibile del territorio in agricoltura del Chianti". Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico. Sulla base di un quadro conoscitivo di dettaglio il R.U. individua gli areali interessati da sistemazioni agrarie storiche ove consentire la nuova edificazione stabile e l'installazione di annessi temporanei e/o manufatti precari.

5. La disciplina del R.U. persegue la tutela delle sistemazioni agrarie anche attraverso interventi di risanamento delle eventuali parti degradate in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal P.T.C.P. e dal P.I.T.

6. La presenza di sistemazioni agrarie storiche recepita nel P.S. potrà essere integrata anche in esito ad ulteriori studi in sede di elaborazione del R.U. senza che ciò comporti necessaria variante al P.S..

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04