Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 14 Tracciati viari fondativi

1. Tali tracciati sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavv. Sta02aN e Sta02aS in scala 1/10.000. Sono percorsi in genere di antica formazione, espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri o delle frazioni, nonché di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno, ancora presenti per la maggior parte del loro tracciato e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità.

2. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

3. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
  • le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il R.U. e le altre norme operative correlate definiscono i criteri di valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica.

5. La presenza dei tracciati viari fondativi contenuta nel P.S. deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Ulteriori studi in sede di elaborazione del R.U. potranno confermare o modificare tale attribuzone senza che ciò comporti necessaria variante al P.S..

6. Ove il tracciato viario fondativo contenuta nel P.S. assuma anche valore di tracciato di interesse paesaggistico europeo, individuato alla tavola P09 del vigente P.T.C.P., il R.U. prevederà, in coerenza con l'art. S9 dello strumento provinciale, la realizzazione di aree di sosta e di connessi sentieri pedonali e ciclabili, nonché le limitazioni alla trasformabilità di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. S9.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04