Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 10 Invarianti strutturali del territorio

1. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2005 tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono individuate, per il loro precipuo carattere di strutture resistenti e elementi cardine della identità dei luoghi, le seguenti invarianti strutturali del territorio, distinte in cartografia alle tavv. aN, Sta02bN e Sta02aS, Sta02bS in scala 1:10.000:

  1. a.Invarianza storico-insediativa:
    • Edifici e beni storico-architettonici
    • Patrimonio edilizio presente al 1954
    • Spazi pubblici centrali
    • Tracciati viari fondativi
    • Viabilità vicinale
    • Siti archeologici
  2. b.Invarianza paesaggistica e ambientale:
    • S.I.C. "Monti del Chianti"
    • Area del Chianti
    • Infrastrutturazione ecologica
    • Sistemazioni agrarie storiche
    • Ambiti per l'istituzione di A.N.P.I.L., riserve e parchi
    • Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale
    • Patriarchi vegetali e formazioni arboree decorative
    • Pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici individuate dal P.T.C.P.
    • Pozzi e sorgenti
    • Doline
    • Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva e aree di eccezionale visibilità
    • Bacini e invasi artificiali
  3. c.Invarianza culturale e sociale
    • Sagre, feste paesane, fiere, mercati
    • Percorso ciclistico: l'Eroica

2. Con riferimento alle invarianti strutturali il P.S. definisce:

  • gli elementi di invarianza sottoposti a tutela (per ciascuna delle invarianti individuate);
  • le invarianti che per la loro rilevanza o specificità caratterizzano particolarmente i singoli sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • le strategie per l'uso delle risorse e per la tutela e/o valorizzazione degli elementi di invarianza nei sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • le prescrizioni per il R.U. e per le altre norme operative correlate.

3. Sono vietati gli interventi e le azioni che riducano in modo significativo ed irreversibile gli elementi di invarianza sottoposti a tutela. Gli interventi di trasformazione degli elementi di invarianza sono comunque sottoposti a specifiche valutazioni di dettaglio. Le aree con sistemazione agraria non costituenti invarianza sono soggette alla disciplina di tutela di cui all'art. 31.

4. La disciplina relativa alle invarianti prevale su le altre disposizioni contenute nelle presenti norme.

5. Il R.U. può promuovere l'avvio del procedimento previsto dall'art.138 del D. Lgs. 42/2004, anche sulla base della specifica schedatura, per gli immobili e le aree di cui agli artt. 12 e 16 qualora non già tutelati ai sensi del medesimo codice.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04