Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 9 Rapporti del Piano Strutturale con il Regolamento Urbanistico e con i Programmi di Settore. Criteri per la valutazione.

1. Le indicazioni normative e cartografiche contenute nel P.S. sono precisate, dettagliate e declinate in prescrizione operativa dal R.U., che al primo si rapporta in termini di coerenza sostanziale.

2. Nella redazione del R.U. sono consentite parziali e limitate modifiche alle indicazioni cartografiche, alle elencazioni e perimetrazioni del P.S., al fine di rettificare eventuali errori, imprecisioni od omissioni di quest'ultimo, che si rilevino in seguito ad una scala di rappresentazione o ad analisi di maggior dettaglio. Tali eventuali variazioni sono esplicitate nella Relazione del R.U. che ne evidenzia i profili di coerenza sostanziale con il quadro conoscitivo e con le strategie definite dal P.S. senza che ciò comporti necessaria variazione dello strumento della pianificazione.

3. I valori di S.U.L. indicati nel presente P.S. conseguono a stime basate sul vigente prg in relazione ad un'altezza convenzionale riferita alle attuali destinazioni d'uso.

4. Nei piani di settore di competenza comunale, nelle valutazioni che il P.S. prescrive per le previsioni insediative e infrastrutturali attuate dal R.U. o da Piani complessi di Intervento, dovrà essere recepito quanto contenuto nel Piano di indirizzo e regolazione degli orari da predisporre entro l'approvazione del P.S..

5. Il P.S. si attua mediante R.U. ed eventuali Piani Complessi d'intervento (di seguito denominati P.C.I.).

6. Le previsioni del P.S. vengono attuate dal R.U. mediante un'attuazione programmata delle nuove quantità insediative sostenibili così come definite in base alle valutazioni di fabbisogno contenute nel quadro conoscitivo del R.U. e come determinate dal presente Piano, al fine di orientare la gestione urbanistica comunale in coerenza con le esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente, di completamento, riordino e qualificazione degli insediamenti urbani.

7. Il R.U. e i P.C.I., pertanto, definiscono e regolano preliminarmente le condizioni di fattibilità delle trasformazioni del territorio e degli immobili su di esso ricadenti in relazione alle condizioni di sostenibilità indicate dal presente Piano, con particolare riferimento alla compatibilità con i sistemi di approvvigionamento idrico, di smaltimento e trattamento dei liquami e dei rifiuti solidi, di accessibilità meccanizzata di spazi pubblici o di uso comune e collettivo, di impianti ed attrezzature. In caso di assenza o carenza di tali sistemi gli interventi saranno programmati tenendo conto dei piani triennali per le opere di investimento riferite ai sistemi suddetti.

8. Il primo R.U. sarà orientato a soddisfare le esigenze di edilizia residenziale prioritariamente attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione, di riuso e di completamento urbanistico di aree interstiziali e di frangia, con particolare attenzione alla creazione di una offerta di abitazioni in locazione a canone controllato.

9. Il R.U. verificherà la disponibilità dei servizi e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione necessarie per gli insediamenti esistenti e di previsione, con priorità al completamento ed all'organizzazione degli insediamenti esistenti.

10. Il R.U. darà attuazione agli obiettivi indicati come prioritari dal P.S., concretizzando l'opportunità di sviluppo sostenibile anche in relazione alle reali esigenze che vengano manifestate dagli operatori, dando omogeneità e coerenza agli interventi pubblici e privati e di tutela del territorio.

11. Secondo quanto previsto dalla L.R. 1/2005, i piani ed i programmi di settore di competenza comunale, concertati con Regione Toscana e Provincia di Siena, ed aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio devono seguire i criteri sotto indicati:

  1. a. Regole unificanti: i piani di settore devono essere fondati su obiettivi prestazionali definiti e raffrontabili con quelli del P.S., del P.I.T. e del P.T.C.; avere come ambiti di riferimento i sistemi territoriali e le U.T.O.E.; essere coerenti con le norme generali per la tutela e l'uso del territorio di cui alla L.R. 1/2005 indicando in particolare:
    • la relazione con le aree di interesse ambientale;
    • l'incidenza sull'utilizzo delle risorse naturali e le eventuali azioni di trasformazione da valutare preventivamente;
    • gli effetti indotti sulle risorse essenziali.
  2. b. Gli atti di programmazione urbanistica commerciale e regolamento del commercio in sede fissa devono contenere:
    • il quadro conoscitivo delle risorse e della struttura commerciale;
    • la valutazione delle esigenze di mobilità indotte nei vari aspetti veicolare, ciclabile, pedonale;
    • la definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e privati;
    • la verifica delle situazioni pregresse di carenze di spazi di parcheggio e di accessibilità.
  3. c. Il Piano triennale delle opere comunali deve:
    • definire le esigenze di opere pubbliche in riferimento alle previsioni del R.U. per il periodo considerato;
    • determinare un ottimale utilizzo delle risorse economiche in relazione alle esigenze ed alle priorità definite negli atti di pianificazione;
    • verificare le opere da realizzare con il contributo di operatori privati.
  4. d. Il Piano di protezione civile deve:
    • valutare i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio ed il loro utilizzo;
    • valutare i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi;
    • valutare le fragilità del territorio e dell'ambiente già indicate nelle norme;
    • definire la classificazione complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli stessi;
    • individuare un monitoraggio in sintonia con quanto indicato dal P.S.;
    • definire le direttive integrate con quelle relative alla trasformazione ed alla tutela del territorio.
  5. e. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 comma 6 delle presenti norme i P.A.P.M.A.A. hanno valore di piano attuativo qualora prevedano nuova edificazione o cambio di destinazione pari o superiori a 600 mc, ove interessanti, anche parzialmente, aree soggette a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero pari o superiori a 1200 mc. nel caso di aree non vincolate paesaggisticamente.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04