Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 8 Elementi per la valutazione integrata degli effetti delle trasformazioni

1. Il presente P.S. contiene uno specifico elaborato sulle attività di valutazione, individuato quale Rel02, Valutazione integrata e allegati, che: attesta la coerenza esterna e interna del presente P.S.; individua le trasformazioni soggette a valutazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici, sulla salute umana.

2. Il R.U., in applicazione e in coerenza del presente P.S., contiene attività di valutazione integrata comprensiva di valutazione ambientale strategica ai sensi della L.R.1/2005 e relativo regolamento attuativo.

3. La valutazione integrata del R.U. ne dimostra la sostenibilità delle scelte e indica i compiti della valutazione degli altri atti di governo come specificato ai seguenti commi.

4. I piani comunali di settore aventi effetti territoriali, i piani attuativi, i progetti aventi rilevanti effetti ambientali devono contenere uno specifico elaborato di valutazione integrata, comprensivo della valutazione degli effetti ambientali.

5. Il grado di approfondimento delle valutazioni degli effetti per i piani e progetti è commisurato alla tipologia ed all'entità delle azioni di trasformazione previste da ciascun Piano di settore, Piano Attuativo e/o intervento diretto. Essi comunque devono specificare le risorse interessate, descrivere gli effetti sulle medesime, individuare le misure di mitigazione o le alternative, effettuare l'analisi di coerenza con gli obiettivi strategici e le condizioni statutarie del P.S..

6. Le attività di valutazione degli atti di governo, in conformità e in coerenza con le disposizioni del presente P.S., devono specificare:

  • modalità e tecniche per il rispetto delle regole di progettazione e dei requisiti di sostenibilità ambientale indicati dal presente P.S. e specificati dal R.U.;
  • modalità e tecniche per il rispetto delle regole di progettazione e dei requisiti di sostenibilità ambientale indicati dal presente P.S. e specificati dal R.U.;
  • verifica dell'impatto prodotto da emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche e individuazione di eventuali misure di mitigazione;
  • verifica dei carichi sul sistema della mobilità e della sosta: laddove l'intervento induca incremento di traffico, preveda adeguamento o realizzazione di viabilità, deve essere valutato il contributo del Piano Attuativo al sistema di mobilità entro cui si colloca, in termini di una migliore organizzazione del traffico e di collegamento fra trasporto pubblico e spostamenti su mezzo privato, nonché di articolazione multifunzionale del sistema della mobilità anche tramite la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento;
  • approvvigionamenti idrici: è obbligatoria la preventiva verifica della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento nella formazione del Piano Attuativo, anche in accordo con le competenti amministrazioni. In caso di inadeguatezza o indisponibilità devono essere verificate le possibilità di opere di adeguamento della rete o di prelievo e il piano deve contenere apposita garanzia a tal fine;
  • scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento e alle eventuali opere di rafforzamento, adeguamento, incremento della rete, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e dell'impatto sul sistema fognario e depurativo, sentite le competenti amministrazioni, in ordine allo stato della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. In caso di esito negativo della verifica dovranno essere individuate le opere di adeguamento tecnico e dimensionale della rete o soluzioni depurative alternative assistite nel piano attuativo da idonea garanzia;
  • scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura: è fatto obbligo verificare, sentite le competenti amministrazioni, la fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria. Nel caso di verifica negativa, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate, assistiti nel piano attuativo da idonea garanzia;
  • risparmio energetico: è obbligatorio, salve motivate comprovate impossibilità per ragioni di rispetto dei valori storici o paesaggistici, per situazioni orografiche climatiche o simili, il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate. Ai fini del risparmio energetico e della qualità abitativa, nel progetto dei nuovi insediamenti è opportuno considerare i fattori climatici caratteristici del luogo (esposizione ai venti, irraggiamento solare, condizioni microclimatiche del sito), così da ottimizzare le scelte morfologico-insediative e tipologico-architettoniche;crifiuti: devono essere valutate la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente (anche in relazione alle aree ecologiche esistenti o da prevedere), e prevedere nell'ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti;
  • campi elettromagnetici: ove si determinino permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti e/o di linee elettriche ad alta tensione deve essere valutata l'esposizione ai campi elettromagnetici e definite le misure di mitigazione.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04