Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 174 Aree per sedi stradali e spazi pubblici ad esse accessori

1. Sono le aree - pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica - che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente e di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e organizzare interscambi e interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici in scala 1:5.000 e 1:2.000 serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento":

  • - le sedi stradali esistenti
  • - le sedi stradali di progetto (nuovi tracciati e/o interventi di adeguamento della rete esistente)
  • - gli spazi pubblici ad essi accessori (esistenti e di progetto)

2. Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:

  • - parcheggi pubblici sul lato stradale, in aggiunta agli standard previsti dal Piano Operativo
  • - spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico
  • - canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche

3. Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non utilizzate per la viabilità e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto, arredo urbano, sistemazioni a verde, ecc). Qualora l'area non fosse di proprietà comunale, o non fosse stato concluso un accordo per la sua cessione bonaria, la realizzazione di tali servizi e/o attrezzature pubbliche dovrà avvenire tramite variante finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Sugli spazi pubblici accessori sono altres&igrave ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso dell'Amministrazione comunale:

  • - chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite dei giornali e biglietti, o per la somministrazione di alimenti e bevande;
  • - installazioni di strutture in materiali leggeri, a carattere stagionale o comunque non permanente, afferenti a pubblici esercizi;
  • - impianti per la distribuzione carburanti, nel rispetto da quanto previsto all'art. 176 delle presenti NTA.;
  • - ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità, con particolare riferimento a quella di lunga percorrenza.

4. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all'Amm./ne Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. E' tuttavia consentita l'esecuzione di opere viarie (e relativi sottoservizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amm./ne Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

Ferme restando le aree per sedi stradali e spazi pubblici accessori individuate nelle tavole grafiche del Piano Operativo, la definizione di dettaglio dei singoli interventi di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali è demandata alla fase di progettazione esecutiva, con la quale devono essere precisati i caratteri planoaltimetrici delle nuove infrastrutture viarie e tutte le sistemazioni di corredo, tenuto conto delle caratteristiche del sedime interessato e del contesto di riferimento.

Ai fini della caratterizzazione e/o della riqualificazione dello spazio pubblico, nonché dell'integrazione della rete comunale dei percorsi ciclabili, la progettazione esecutiva tiene conto delle indicazioni eventualmente contenute nelle ‘schede normative" di cui all'Allegato "B" alle presenti norme, riferite ad una serie di interventi particolarmente significativi e/o strategici.

5. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali ove interessino tracciati viari storici, strade vicinali, elementi ordinatori dello spazio pubblico, o itinerari di interesse panoramico o naturalistico, è prescritto il rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel capo I e capo II del Titolo IV delle presenti norme.

6. La progettazione deve essere generalmente improntata al criterio della riduzione dell'inquinamento acustico (tenendo conto delle indicazioni del vigente "Piano comunale di classificazione acustica") e al contenimento dell'impatto paesaggistico dei tracciati.

7. Sulle tavole di piano sono riportate anche le previsioni dei Comuni confinanti, vigenti al momento dell'adozione del Piano Operativo; rappresentazioni prive di effetti in ordine alla pianificazione del territorio ma necessarie per la piena comprensione della struttura della viabilità comunale.

Art. 175 Fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono indicate nella tavola dei vincoli del piano Strutturale serie QVS-02 - "Salvaguardie e ambiti di rispetto" in scala 1:10000, e nelle tavole serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento", sia per quanto riguarda le strade esterne alla perimetrazione dei centri abitati, che per quelle ricadenti all'interno di tale perimetrazione. Esse sono le aree esterne al confine stradale, sulle quali, a tutela della viabilità esistente e di progetto, sussistono vincoli alla realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

2. La profondità della fascia di rispetto stradale all'esterno e all'interno del centro abitato, è stabilita in conformità al Codice della strada ed al relativo Regolamento di attuazione, cui si rimanda per quanto attiene le limitazioni alle opere di carattere non edilizio.

3. Eventuali variazioni al perimetro del centro abitato, cos&igrave come definito dal codice della strada, da approvare con apposita delibera del consiglio comunale, non determinano variante del Piano Operativo: la nuova delimitazione e il conseguente aggiornamento delle fasce di rispetto stradale saranno recepiti nel PO con le procedure indicate all'art. 21 della LR 65/2014 per gli aggiornamenti del quadro conoscitivo.

4. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa la realizzazione di parcheggi e sistemazioni a verde oltre che le ordinarie opere connesse alla utilizzazione delle aree contermini (accessi, reti tecnologiche e simili) Potranno essere ammesse costruzioni soltanto per la realizzazione di attrezzature a servizio delle strade e di impianti di distribuzione carburanti di cui all'art. 176;

5. I vincoli di cui al presente articolo non precludono la possibilità di computare la superficie delle fasce di rispetto ai fini della verifica degli indici previsti dal Piano Operativo o delle altre verifiche comunque necessarie ad accertare la conformità dell'intervento progettato alle norme ad esso applicabili.

6. Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale, sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia conservativa con la limitazione che eventuali addizioni funzionali non dovranno fronteggiare la strada.

Art. 176 Impianti di distribuzione carburanti

1. Sulle tavole del Piano Operativo sono individuati esclusivamente gli impianti di distribuzione carburante esistenti.

2. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante devono essere rispettati i seguenti criteri localizzativi:

  • - Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti nelle aree appartenenti ai Nuclei storici NS, ai tessuti storici TR1 e ai tessuti consolidati residenziali
  • - Nei tessuti produttivi è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione ad esclusione delle strade locali secondarie
  • - Nel territorio rurale sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti, esclusivamente nelle aree agricole al di sotto della nuova Montalese
  • - In nessuna zona sono ammessi nuovi impianti che dovessero ricadere nelle condizioni indicate all'art. 53. bis e 53.ter della L.R. 28/2005 e s.m.i.
  • - La localizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburante deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di valore ambientale; tali impianti non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale
  • - E' vietata l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti sia pubblici che privati nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004

3. Per l'insediamento di nuovi impianti, o per la rilocalizzazione di quelli esistenti, debbono osservarsi i seguenti parametri urbanistici:

  • - Superficie coperta non superiore al 15% dell'intera area interessata, escluse le pensiline;
  • - pensiline per una dimensione max di mq 400;
  • - altezza massima non superiore a ml. 4,50;
  • - distanza minima dai confini mt. 5.00;
  • - distanza minima del bordo stradale ml. 20.00;
  • - distanza minima dalle costruzioni limitrofe ml. 20.00;
  • - spazi verdi in misura non inferiore al 25% dell'intera area, con alberi di alto fusto su almeno il 75% di detta area .

4. Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessari all'erogazione dei carburanti (colonnine, serbatoi, pensiline et.) ed i relativi manufatti. Sono consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore con annessi i servizi nonché gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a ml 20.00 dalla carreggiata stradale. Tutte le altre strutture (bar, officina, ecc.) dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto.

5. Nei nuovi impianti o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

6. Gli edifici residenziali ricadenti in questi ambiti possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia Rs1, Non è ammesso il frazionamento.

7. Gli edifici produttivi, ricadenti in questi ambiti, non direttamente connessi all'attività principale, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia Rs1, Il cambio di destinazione è ammesso verso gli usi consentiti dall'ambito di appartenenza a condizione che non vengano realizzate nuove U.I. residenziali.

Art. 177 Percorsi ciclopedonali

1. I percorsi ciclopedonali sono destinati alla fruizione da parte di pedoni e ciclisti, per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport. Essi privilegeranno l'uso pedonale negli ambiti urbani mentre nel territorio extra-urbano saranno di norma dedicati ad uso sia ciclabile che pedonale.

2. Gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) ove possibile dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.

3. Tutti i percorsi e le eventuali rampe inclinate dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

4. I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine; in ambito urbano dovranno inoltre consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.

5. La larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml. se a senso unico, a 2,50 ml. se a doppio senso;

6. I tracciati individuati dal Piano Operativo hanno carattere meramente indicativo: il percorso effettivo sarà definito in sede di progettazione dell'opera pubblica.

7. A fronte della realizzazione del tratto di pista ciclabile tra via Loi e via La Torre a Bagnolo potrà essere realizzata un area di sosta attrezzata con un chiosco a servizio della fruizione. Tale chiosco potrà essere realizzato nelle modalità previste all'art. 168 comma 4 delle presenti NTA.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021