Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 166 Disposizioni generali

1. Gli spazi e attrezzature di interesse generale esistenti e di progetto, di livello territoriale o locale, sono distinte ed individuate con specifiche campiture e sigle nelle tavole serie QP_02 e QP_03 "Disciplina dei suoli e modalità di intervento" scala 1:5000 e 1: 2000.

2. Le aree e le attrezzature di cui al presente Capo concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/1968, e sono articolate nelle seguenti categorie e sotto categorie:

  • - Pz: piazze e aree pavimentate
  • - Vg: aree verdi a giardino
  • - Vo: orti urbani
  • - Vp: parchi
  • - Vpa: parchi agricoli
  • - Ps: campi sportivi scoperti
  • - Pp : parcheggi scoperti e coperti

Il mutamento d'uso tra le sottocategorie, purché all'interno della medesima categoria, non costituisce variante al Piano Operativo.

3. Oltre che sulle tavole del Piano Operativo "Usi del suolo e modalità d'intervento", queste aree sono indicate per ciascuna trasformazione rilevante sulle schede pertinenti, quando esse sono complementari ad un intervento, significativo per le aree circostanti, che necessita di una direttiva di localizzazione coerente con il sistema degli spazi pubblici.

4. Non sono comprese nelle attrezzature di cui al presente Capo gli spazi, attrezzature ed impianti privati, se non previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

5. Nelle aree ed immobili destinati a spazi e attrezzature e impianti di interesse generale di progetto, la realizzazione dello standard può attuarsi:

  • a) mediante espropriazione del bene;
  • b) in alternativa all'esproprio, mediante convenzionamento con i privati titolari al fine di assicurare il perseguimento degli interessi generali. Nella convenzione possono essere disciplinate le modalità compatibili con lo standard, quali a titolo esemplificativo chioschi ed edicole, esercizi commerciali, strutture per attività sportive. L'intervento edilizio e attuato mediante permesso di costruire convenzionato.

6. Per la progettazione degli spazi e attrezzature di interesse generale devono essere rispettate le disposizioni qualitative di cui ai successivi articoli del presente Capo. Deve in ogni caso essere assicurata l'accessibilità di ogni tipologia di utente.

7. In tali aree - con esclusione degli spazi già integralmente dedicati a parcheggio Pp e delle piazze Pz - possono essere inclusi i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, senza una specifica individuazione dell'uso per la sosta.

8. Nelle aree, di cui al presente Capo, di titolarità privata, già esistenti, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, previo adeguamento della convenzione che ne assicuri l'uso pubblico e le relative condizioni.

9. Nelle aree di proprietà pubblica sono ammessi tutti gli interventi edilizi previa approvazione di progetto di opera pubblica .

Art. 167 Piazze e aree pavimentate (Pz)

1. Sono gli spazi pubblici aperti che costituiscono specifici punti di interesse urbano sia dal punto di vista sociale che da quello della qualità dello spazio non costruito. Essi hanno la valenza di elementi ordinatori dello spazio pubblico.

2. Nelle tavole del PO sono individuate con apposita campitura e sigla le piazze esistenti e di progetto. La realizzazione di queste ultime è subordinata alla preventiva approvazione di un progetto di massima che analizzi il contesto urbano con particolare riferimento ai fronti perimetrali e alle principali visuali e che ne definisca il disegno generale, il tipo di pavimentazione, le eventuali assenze arboree e l'arredo urbano.

3. Il disegno delle nuove piazze dovrà garantire in primo luogo il comfort del pedone e curare in particolare:

  • - la realizzazione di filari e/o gruppi di alberature e aree verdi;
  • - sistemi di seduta, in adeguato numero, da prevedere sia in aree assolate che ombreggiate al fine di consentirne l'uso nelle diverse stagioni;
  • - l'eventuale disposizione di spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, quali gli spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, senza che questi ostacolino i percorsi pedonali né condizionino in modo forte il disegno e l'immagine della piazza;
  • - lo studio di una adeguata illuminazione.

4. Nelle piazze possono essere ammesse nuove costruzioni a carattere precario e destinate a funzioni connesse con la loro natura di pubblico punto di incontro e di sosta (edicole, piccoli chioschi e simili): la posizione ed i caratteri architettonici di tali manufatti devono essere definiti in uno specifico progetto che deve essere approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 168 Aree verde attrezzato (Vg)

1. Le aree a verde pubblico possono avere diversa estensione e sistemazione, e sono connotate dalla presenza importante di vegetazione e dalla prevalenza di suoli permeabili.

2. Possono essere dotate di:

  • - infrastrutture per le attività sportive legate al tempo libero
  • - allestimenti fissi per spettacoli all'aperto ovvero predisposizioni per l'allestimento di spettacoli temporanei all'aperto
  • - infrastrutture per l'intrattenimento e il gioco
  • - attrezzature per gli animali domestici

3. All'interno delle aree destinate a verde pubblico e possibile realizzare chioschi e locali/manufatti per attività complementari di servizio, che siano con essi compatibili. Sono considerate tali anche le attività complementari strettamente necessarie alla fruizione confortevole dello spazio aperto quali chioschi di commercio alimentare su area pubblica, locali/manufatti per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. I chioschi devono essere realizzati con tecniche e materiali che ne garantiscano la removibilità al cessare dell'attività e non devono avere dimensione superiore a 50 mq di superficie coperta su unico piano oltre a ulteriori 20 mq di dehor. Chioschi di dimensioni superiori potranno essere autorizzati solo previa approvazione di un progetto unitario convenzionato.

5. Nella progettazione di suddette aree, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • - devono essere adottati criteri di progettazione tali che la vegetazione sia parte integrante del progetto, con scelta delle specie vegetali adatte allo scopo, compatibili con la fruizione e la manutenzione, e disporre la stessa in base alle caratteristiche botaniche e alle potenzialità di crescita
  • - articolare e distribuire adeguatamente gli spazi, distinguendo quelli adatti alla sosta tranquilla, quelli destinata all'aggregazione, al gioco o alle pratiche sportive, quelli con specifica funzione ecologica o a uso esclusivo degli animali
  • - garantire la la presenza di masse arboree che consentano adeguata ombreggiatura, fornitura di acqua,distribuzione di sedute, servizi igienici e raccolta dei rifiuti
  • - prevedere la presenza di illuminazione artificiale lungo i principali percorsi e nelle aree attrezzate;

Art. 169 Aree per parchi urbani (Vp)

1. Le aree di parco pubblico urbano sono costituite da ambiti di estesa dimensione all'interno posti all'interno degli abitati, riservati ad attività di tempo libero, ricreative, culturali, sociali. Esse costituiscono dei sistemi di verde, moderatamente attrezzati per il tempo libero.

2. In esse è vietata la costruzione di edifici non facenti parte dei servizi del parco e di nuova viabilità che non sia a carattere ciclopedonale.

3. In suddette aree vale quanto previsto ai commi due e tre del precedente articolo.

4. E' esclusa qualunque piantumazione che sia in contrasto con i caratteri ambientali

Art. 170 Aree per parchi agricoli (Vpa)

1. Sono porzioni di territorio agricolo adiacenti all'abitato, dove sono ancora riconoscibili le regole degli appoderamenti, le trame delle acque e dei coltivi.

2. Gli interventi devono favorire il mantenimento ed il miglioramento delle attività agricole presenti e la creazione di un sistema di fruizione per il tempo libero strutturato su percorsi esistenti.

3. Gli indirizzi colturali devono essere orientati al mantenimento e al miglioramento degli assetti tradizionali esistenti;

4. L'amministrazione comunale può affidare la conduzione del fondo mediante apposita convenzione che assicuri:

  • - il mantenimento dei fossi, della rete minore di drenaggio delle acque, delle alberature di sponda ed il ripristino di quelle mancanti;
  • - la regolamentazione del transito pedonale sulle strade poderali.

5. E' ammessa, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, la costruzione di annessi della tipologia stabilita nel regolamento comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

Art. 171 Orti urbani (Vo)

1. Sono aree nelle quali sono ammissibili interventi di trasformazione degli assetti attuali allo scopo di ottenere lotti di limitata dimensione atti ad essere individualmente coltivati come orti urbani, ovvero per l'impianto di attività agricole o di servizio all'agricoltura che necessitano di nulli o scarsi volumi di servizio.

2. Le trasformazioni sono soggette a piano preventivo di iniziativa comunale, nell'ambito del quale dovrà essere elaborato il regolamento inerente i volumi di supporto alle attività svolte, le sistemazioni esterne, l'esecuzione delle infrastrutture e la tipologia delle recinzioni. Tale regolamento dovrà comunque tendere:

  • - alla regolarizzazione degli annessi agricoli per dimensione, finiture, materiali e tecnologie costruttive;
  • - all'accorpamento dei volumi per lotti confinanti e degli eventuali servizi comuni;
  • - alla regolarizzazione delle sistemazioni esterne e delle recinzioni;
  • - ad un disegno d'insieme che tramite le alberature e le sistemazioni a verde determini un corretto inserimento nel contesto ambientale con particolare cura per la sistemazione degli accessi e dei percorsi di distribuzione.

Art. 172 Campi sportivi scoperti (Ps)

1. Sono le aree destinate ad impianti sportivi all'aperto. Devono essere attrezzate con spazi per la sosta, le piazzole, panchine alberature, aree a prato, percorsi pedonali, elementi di arredo in strutture leggere, ecc.

2. I campi dovranno attenersi a quanto previsto in termini dimensionali dei regolamenti specifici di settore e delle federazioni sportive.

3. Nella progettazione di suddette aree e nella riqualificazione di quelle esistenti, occorre garantire:

  • - una corretta accessibilità dalla viabilità principale;
  • - la realizzazione dei parcheggi adeguati secondo quanto previsto nella tabella riportata all'articolo 25;
  • - separazione dalla viabilità con impianti vegetazionali densi.

4. Sono ammesse, previa stipula di convenzione che disciplini la stagionalità, coperture sportive per esigenze temporanee.

5. All'interno delle aree per campi sportivi sono previste solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro e l'accettazione. La scelta localizzativa e le caratteristiche di locali/chioschi deve essere adeguata al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.

6. Prescrizioni particolari

Ps1 Ampliamento campo sportivo a Oste: l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo campo da calcio con relative attrezzature per il pubblico.

Art. 173 Parcheggi scoperti e coperti (Pp)

1. I parcheggi scoperti devono essere dotati di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio se di alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio se di medio fusto; nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; sono concesse deroghe, in sede di approvazione dei progetti, solo per motivi di tutela storica ed ambientale.

2. La realizzazione dei parcheggi scoperti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

  • - sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • - pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
  • - pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata;
  • - le superfici carrabili devono essere impermeabili e dotate di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia;
  • - delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
  • - illuminazione ad ampio spettro;
  • - percorsi pedonali protetti;
  • - eliminazione delle barriere architettoniche;
  • - posti riservati ai portatori di handicap nella misura prevista dalle normative vigenti;
  • - Devono essere previsti appositi spazi per la sosta delle biciclette, attrezzate con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 5 posti auto, con un minimo di posti.
  • - Devono essere dotati di colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno.

3. E' consentita, previa verifica di compatibilità al Codice della Strada, la realizzazione di attrezzature accessorie per il commercio su area pubblica, con una superficie coperta di progetto non superiore a 30 mq.

4. I nuovi spazi pubblici destinati a parcheggi devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque.

4. Prescrizioni particolari

Pp.1 Nuovo parcheggio in via Scarpettini

Realizzazione di un nuovo parcheggio della capienza di circa 20 posti macchina.

Dovrà essere fatta particolare attenzione all'inserimento ambientale dell'intervento prevedendo idonea alberatura, preferendo uso di materiali ecocompatibili.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021