Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 155 Disposizioni generali

1. Le attrezzature e gli impianti di interesse generale esistenti e di progetto, di livello territoriale o locale, sono distinte ed individuate con specifiche campiture e sigle nella tavola "Disciplina dei suoli e modalità di intervento".

2. Le attrezzature e gli impianti di cui al presente Capo concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/1968, e sono articolate nelle seguenti categorie e sotto categorie:

  • - Servizi Per Il Culto (Sd)

. Servizi Ricreativi, Sociali E Culturali (Sr)

  • - Servizi Per L'istruzione Di Base (Sb)
  • - Servizi Per L'istruzione Superiore (Si)
  • - Servizi Socio Sanitari (Sh)
  • - Servizi Sportivi Coperti (Ss)
  • - Servizi Tecnici (St)
  • - Servizi Amministrativi (Sa)
  • - Servizi Cimiteriali (Sc) e relative fasce di rispetto
  • - Aree per interventi di edilizia residenziale sociale

Il mutamento d'uso tra le sottocategorie, purché all'interno della medesima categoria, non costituisce variante al Piano Operativo.

3. Oltre che sulle tavole del Piano Operativo "Usi del suolo e modalità d'intervento", queste aree sono indicate per ciascuna trasformazione rilevante sulle schede pertinenti, quando esse sono complementari ad un intervento, significativo per le aree circostanti, che necessita di una direttiva di localizzazione coerente con il sistema degli spazi pubblici.

4. Nelle aree ‘di progetto' l'intervento è riservato in via primaria all'Amm./ne Comunale. Qualora fosse indispensabile la realizzazione di un'opera pubblica su un'area la cui cessione gratuita è legata ad intervento privato, e non fosse raggiunto un accordo preventivo riguardante la cessione del terreno, per tale intervento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere tramite variante urbanistica all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla contemporanea riconsiderazione dell'intervento collegato.

5. Quando l'intervento riguardi la realizzazione di edifici da parte di Enti pubblici, Associazioni pubbliche od organizzazioni del privato sociale, necessari per servizi che rientrano nelle finalità di questi soggetti e che rivestono un effettivo interesse pubblico, è possibile l'intervento diretto del soggetto gestore del servizio su aree che possiede o di cui ha la disponibilità.

6. Quando l'area di progetto riguarda servizi che non siano istituzionalmente riservati ad Enti Pubblici, è ammesso l'intervento di soggetti privati che abbiano la disponibilità delle aree e siano in possesso di adeguato titolo per la gestione di attività di interesse pubblico. Tali interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo, le modalità attuative dell'intervento, nonché le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell'interesse pubblico.

7. E' ammesso l'intervento diretto quando il soggetto attuatore opera su mandato di Ente od Istituzione pubblica che l'abbia scelto sulla base di una procedura concorsuale. L'intervento è comunque subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo e le modalità attuative dell'intervento: tale convenzione non potrà essere stipulata in mancanza di un contratto con l'Ente o l'Istituzione pubblica per la quale si agisce.

8. Non sono compresi nelle attrezzature e impianti, di cui al presente Capo, i servizi realizzati da privati, se non previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

9. Per la progettazione degli spazi e attrezzature di interesse generale devono essere rispettate le disposizioni qualitative di cui ai successivi articoli del presente Capo. Deve in ogni caso essere assicurata l'accessibilità di ogni tipologia di utente.

10. Nelle aree per servizi di uso pubblico ‘esistenti', fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V e VI delle presenti norme, possono essere ammessi interventi di nuova edificazione, demolizioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie, nella misura necessaria a garantire:

  • - la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
  • - il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi
  • - il mantenimento di un'area permeabile minima pari al 30% della SF del lotto urbanistico di riferimento.

11. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Piano Operativo, gli aventi titolo su aree ad edificazione speciale per standard ‘di progetto' possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - realizzazione di consistenze edilizie;
  • - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
  • - opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti;
  • - l'impianto di vivai.

Nelle more della realizzazione delle previsioni del Piano operativo ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate.

Art. 156 Servizi per il Culto (Sd)

1. Con la sigla Sd sono individuate le aree per le chiese ed i centri parrocchiali, e comunque tutte quelle utilizzate od utilizzabili per i culti religiosi e le attività che sono ritenute loro complementari per uso o consuetudine.

2. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, comprese addizioni funzionali per attività complementari, anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti. Suddetti ampliamenti dovranno essere approvati dall'amministrazione comunale con apposito atto.

Prescrizioni particolari

Sd.1 - Nell'area del Chiesino di Bagnolo potrà essere realizzato un ampliamento, anche parzialmente interrato, allo scopo di realizzare attrezzature parrocchiali, distaccate dalla Chiesa, ad un solo piano e di superficie massima pari a mq 300. La realizzazione dell'ampliamento è condizionata alla eliminazione delle superfetazioni attuali ed al ristabilimento della simmetria originaria. L'ampliamento potrà essere realizzato solo in caso di approvazione del progetto da parte della Sovrintendenza. In attesa della realizzazione del suddetto ampliamento, possono essere ammesse strutture provvisorie, da adibire a locali per lo svolgimento delle attività parrocchiali, realizzabili mediante permesso a costruire convenzionato. Tali strutture dovranno rispettare il dimensionamento previsto e dovranno essere comunque demolite al momento dell'effettiva realizzazione dell'ampliamento.

Art. 157 Servizi Ricreativi, Sociali E Culturali (Sr)

1. Con la sigla Sr sono individuate le aree e gli edifici per centri sociali, culturali e ricreativi, ludoteche, teatri, auditori, cinema, biblioteche, mostre ed esposizioni.

2. E' ammessa la presenza, o la contemporanea realizzazione, di strutture complementari per la promozione di prodotti locali, attività turistiche e culturali o assimilabili ad esercizi pubblici (bar, distribuzione bevande, ristoranti a servizio dell'attività).

Art. 158 Servizi per l'Istruzione di Base (Sb)

1. Con la sigla Sb sono indicate le aree e gli edifici destinati ai servizi per l'istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l'infanzia, scuole elementari e medie inferiori.

2. L'Amministrazione Comunale predispone un apposito piano-quadro per l'individuazione delle specifiche attività da svolgere negli edifici esistenti e per l'ampliamento del patrimonio scolastico disponibile, sulla base dell'organizzazione concordata con le istituzioni scolastiche. Per ogni frazione dovrà comunque essere garantita la presenza di asilo, scuola dell'infanzia e scuola elementare.

3. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte di Enti pubblici o parificati.

4. Prescrizioni particolari

Sb1 Ampliamento della scuola di via Morecci

La sistemazione degli spazi di pertinenza della scuola dovrà prevedere un'adeguata cintura

arborea per la corretta definizione del margine urbano.

Art. 159 Servizi per l'Istruzione Superiore (Si)

1. Con la sigla Si è individuata l'area destinata a servizi per l'istruzione superiore.

2. In caso di estensione dell'età per l'obbligo scolastico, o di necessità di ampliamento della presenza della scuola secondaria di secondo grado, le aree individuate con la sigla Sib possono essere destinate alla realizzazione di scuole secondarie di secondo grado con semplice deliberazione consiliare.

Art. 160 Servizi Socio Sanitari (Sh)

1. Con la sigla Sh sono individuate le aree e gli edifici necessari per i servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a ospedali, centri di assistenza, cliniche, poliambulatori, servizi per gli anziani, per i portatori di handicap, day hospital, case di riposo, laboratori per analisi cliniche, cliniche veterinarie, centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati, residenze protette.

2. Fatte salve le specifiche previsioni di nuovi edifici per questo tipo di servizi, contenute nelle tavole del Piano Operativo e sulle schede, gli edifici esistenti all'interno del tessuto residenziale e quelli all'interno degli ambiti rurali, possono essere destinati a questo genere di servizi, purché l'intervento necessario sia compatibile con le esigenze di tutela del fabbricato, quando quest'ultimo sia stato classificato ai sensi del Capo I del Titolo IV delle NTA.

3. In considerazione della pubblica utilità degli interventi, in caso di riuso degli edifici esistenti finalizzati alla realizzazione di servizi per gli anziani o residenze protette sono ammessi tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compreso l'ampliamento una tantum pari al 20% della SE esistente.

Art. 161 Servizi Sportivi Coperti (Ss)

1. Con la sigla Ss sono individuate palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da gioco coperti.

2. Le aree non coperte dovranno essere sistemate a verde e piantumate con essenze ad alto fusto.

Art. 162 Servizi Tecnici (St)

1. Con la sigla St sono indicati tutti quegli edifici necessari allo svolgimento di specifici servizi, quali: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, edifici annonari, servizi di soccorso pubblico.

2. I perimetri delle aree di pertinenza delle attrezzature e degli impianti tecnologici sono individuati nelle tavole del Piano Operativo sulla base della loro attuale consistenza e dei prevedibili ampliamenti futuri.

3. Modalità di attuazione: interventi edilizio diretto da parte dell'ente competente.

Art. 163 Servizi Amministrativi (Sa)

1. Con la sigla Sa sono individuati gli edifici e le aree per servizi amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi postelegrafonici e telefonici ed opere complementari quali le residenze per militari.

2. Modalità di attuazione: interventi edilizio diretto da parte dell'ente competente.

Art. 164 Servizi Cimiteriali (Sc) e relative fasce di rispetto

1. Con la sigla Sc sono individuate le aree cimiteriali comprendenti sia i cimiteri esistenti, sia il sito destinato alla realizzazione del nuovo cimitero in loc. Cafaggio.

2. Le aree ricomprese nella fascia di rispetto cimiteriale come individuate nella tavola QVS_02 "Salvaguardie e ambiti di tutela" del Piano Strutturale, sono soggette al vincolo di cui all'art. 338 del T.U.L.S.. in tali aree, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale e deliberazione del Consiglio sono consentiti esclusivamente interventi pubblici e/o di interesse pubblico quali, a titolo esemplificativo:

  • - parcheggi, parchi e giardini
  • - interventi per la riduzione del rischio idraulico
  • - opere di adeguamento stradale
  • - reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici
  • - manufatti a servizio di attività commerciali complementari al servizio cimiteriale, aventi una SU massima di 20 mq

3. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001.

4. Prescrizioni particolari

Sc 1- Realizzazione del nuovo cimitero in località Cafaggio

Nell'area di rispetto cimiteriale è consentita la permanenza del cantiere edile e del distributore di carburante, a condizione che sia resa possibile la costruzione delle urbanizzazioni primarie complementari del cimitero ed il cantiere sia a diretto servizio di imprese edili, senza l'esercizio di vendita di materiali edili.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte dell'Amministrazione Comunale o tramite affidamento di costruzione e gestione sulla base di apposita convenzione che garantisca l'uso pubblico dell'area e delle attrezzature.

Art. 165 Aree per interventi di edilizia residenziale sociale

1. Le aree identificate con la sigla "ERS" nella Tavola "Disciplina dei suoli e modalità di intervento" identificano sia le aree esistenti che di progetto, destinate al soddisfacimento del fabbisogno di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

2. Le aree e gli edifici esistenti di Edilizia Residenziale Pubblica possono essere oggetto di riqualificazione. A tal fine, sono ammesse addizioni volumetriche fino al massimo del 30 % della SE esistente, per l'efficientamento energetico, l'inserimento di servizi privati e collettivi, e più in generale per il miglioramento delle condizioni abitative.

3. Le aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) sono localizzate, dimensionate e disciplinate nelle schede di cui all'elaborato "B" Aree di trasformazione";

4. Ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014, l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata , secondo le modalità di cui ai commi b) e c) del comma 3 dell'art. 63.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021